dalla newsletter del sito Franco Abruzzo.it
Lo affermano i giudici della Cassazione nelle motivazioni in base alle quali è stato ”rigettato” il ricorso della Procura di Brescia contro la decisione del Tribunale del Riesame che, nell’ottobre 2006, aveva annullato il decreto di sequestro della memoria del personal computer del giornalista Carlo Bonini del quotidiano ‘La Repubblica’, disposto nell’ambito delle indagini sul rapimento di Abu Omar. La misura cautelare era stata presa in seguito alla denuncia, presentata dal capocentro del Sismi di Trieste, Lorenzo Pillinini, per la pubblicazione di un verbale di interrogatorio riguardante il procedimento condotto dalla Procura di Milano sul sequestro dell’ex imam di Milano. A Bonini era stato sequestrato il pc ed erano stati clonati tutti i files contenuti nell’hard disk. Con la sentenza n. 25755 la Suprema Corte ha confermato l’ordinanza di dissequestro ritenendo che “l’accertata diffusione per via telematica di atti processuali, per quanto non più coperti da segreto, potrebbe far ritenere utile e ragionevole un’esplorazione della memoria del personal computer del giornalista, per poter verificare l’esistenza di altri messaggi di posta elettronica che riproducevano degli atti processuali”. Tuttavia, sottolineano i giudici, un volta che era risultato chiaro che il giornalista aveva ricevuto quei verbali non dal pubblico ufficiale (ancora sconosciuto) che ha violato il segreto ma da un altro giornalista, il sequestro e la clonazione dei files di Bonini assumevano i connotati di ”un’attività di tipo esplorativo che comprometteva oltretutto gravemente il diritto del giornalista alla riservatezza della corrispondenza e delle proprie fonti informative”. (ANSA).