Da marzo 2011, diventa obbligatorio il tentativo di mediazione fra le parti in caso di controversie civili. Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto che istituisce il registro dei mediatori la riforma del processo civile fa un passo avanti.
Obiettivo del nuovo istituto giuridico è disincentivare il ricorso in tribunale per la definizione delle controversie, con la conseguenza auspicata dal ministro della Giustizia Alfano di veder ridurre progressivamente l’arretrato che grava sul sistema giustizia. La mediazione deve essere svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all’erogazione del servizio di conciliazione e iscritti in un apposito Registro, istituito presso il Ministero della giustizia. Il Decreto n. 180/2010, “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonchè l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28” indica i criteri per l’iscrizione al registro, i requisiti per l’esercizio delle funzioni di mediatore, i criteri di determinazione delle spese, l’elenco degli enti di formazione. La mediazione civile è un importantissimo strumento alternativo di risoluzione delle controversie civili, finora previsto solo come facoltativo ai procedimenti ordinari che si svolgono nelle aule dei tribunali. Uno strumento, tuttavia, ancora poco conosciuto dai cittadini, ma in grado di rendere decisamente più rapidi i tempi della giustizia civile e di incidere fortemente sullo smaltimento dell’enorme arretrato di cause civili, che attualmente ammonta a circa 5,5 milioni di procedimenti pendenti.