Riforma della Giustizia. Ddl costituzionale varato dal Consiglio dei Ministri

Dopo il colloquio di mercoledì tra il Ministro della Giustizia ed il Capo dello Stato, il Governo ha ingranato la marcia della riforma della Giustizia spingendo il piede sull’acceleratore.

Separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri con rispettivi organi di autogoverno, funzioni rafforzate del Parlamento, principio dell’inamovibilità scalfito, sentenze di proscioglimento appellabili solo nei casi previsti dalla legge, azione panale condizionata dalle priorità assegnate dalla legge, nuove norme sulla responsabilità civile dei magistrati. In estrema sintesi, quella che già nelle indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi da Palazzo Chigi veniva presentata alla stregua di rivoluzione copernicana dell’ordinamento giudiziario, viene letta oggi come una svolta epocale nell’ambito dell’amministrazione della giustizia. Prima di passare ad una breve analisi delle principale novità che verranno sottoposte al vaglio delle Camere, sicuramente, c’è da commentare la circostanza in base alla quale l’intero ordinamento giudiziario – se il testo fosse approvato così come predisposto dall’Esecutivo – verrebbe modificato nei principi fondanti. Il ddl si compone di 18 articoli in una progressione numerica che sembra graduare poco a poco l’incisività della riforma. I primi articoli del progetto, sostanzialmente, si spendono per adeguare la Costituzione alla proposta separazione delle carriere, sulla quale insiste una riserva di legge, tra magistratura giudicante e requirente, della quale concreta manifestazione appare la previsione due distinti CSM presieduti, entrambi, dal Presidente della Repubblica ed eletti per metà dal Parlamento in seduta comune e per l’altra metà dai “giudici ordinari appartenenti alla medesima categoria”. Agi organi di autogoverno, poi, verrebbero sottratti i tradizionali poteri disciplinari esercitabili nei confronti della categoria (art. 9 ddl che introdurrebbel’art. 105 bis in Costituzione) demandati alla istituenda “Corte di disciplina della magistratura giudicante e requirente” (stessa ripartizione delle rappresentanze dei CSM) alla quale dovrebbe essere consentito di superare il principio di inamovibilità dei magistrati se le Camere approvassero l’art 11 laddove modifica l’art. 107, comma 1, al quale si conta di aggiungere il seguente periodo: “In caso di eccezionali esigenze, individuate dalle legge, attinenti all’organizzazione ed al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia i Consigli Superiori possono destinare i magistrati ad altre sedi”. Fin troppo facile – in proposito – prevedere il vortice di polemiche che inseguiranno questo principio. Con retorica sacralità, facendo un passo indietro, l’art. 2 del ddl si prefigge l’obittivo di rinominare le rubriche del titolo IV della Costituzione (da “La Magistratura” a “La Giustizia”, calcando sulla maiuscola del sostantivo con piglio quasi chiromatico), della rispettiva sezione I (da “Ordinamento giurisdizionale” a “Gli organi”, minuscolo) e terza (da “Norme sulla giurisdizione” a “La giurisdizione”, ancora minuscolo in una complessiva scala di valori quasi trascendentale). Altro punto cruciale della riforma l’art. 14 che, proponendo la modifica dell’art. 111 della Costituzione, lo concluderebbe con il comma 9 in base al quale si blinderebbero le sentenze di proscioglimento, inappellabili “(…) salvo che la legge disponga diversamente in relazione alla natura del reato, delle pene e della decisione”, per poi – nel successivo art. 15 – annacquare l’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Costituzione) il cui esercizio da parte del Pubblico Ministero verrebbe ritagliato sulla base “dei criteri stabiliti dalla legge”. Un vero e proprio innesto, poi, lo propone l’art. 16 del ddl in esame che – nell’ambito del titolo V della parte seconda della Carta – impianterebbe la “sezione II bis” rubricata “Responsabilità dei magistrati” (de iure condendo, artt. 113 bis e ss.) al fine di suggellare l’equiparazione dei giudici agli “altri funzionari e dipendenti dello stato”, lasciando, in tema di “ingiusta detenzione e di altra indebita limitazione della libertà personale”, alla legge ordinaria la specifica disciplina della responsabilità civile . Il punto merita una brevissima chiosa in quanto, se è vero che ai funzionari della Pubblica Amministrazione è assegnato il potere di annullamento degli atti reputati illegittimi e/o viziati, prerogativa che possono scegliere se esercitare o meno, l’Ordinamento giuridico non prevede (e ci mancherebbe altro) che il magistrato possa scegliere di non pronunciarsi sulle controversie deferite dai cittadini al vaglio dell’Autorità Giudiziaria; pertanto, appare legittimo sollevare fin d’ora un fondato dubbio di costituzionalità sulla proposta norma. In ultimo, la disposizione finale del ddl parrebbe dettata dalla filosofia del politically correct prevedendo che “I principi contenuti nella presente legge costituzionale non si applicano ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore”, forse intendendo scongiurare polemiche su pretesi aggiustamenti delle norme giuridiche in funzione di vicende giudiziarie peculiari e contingenti che interessano personaggi politici di spicco. (S.C. per NL)

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