Riceviamo e pubblichiamo dall’Ispettorato Territoriale Emilia Romagna del MinCom
“Si ritrasmette l’ODS. 9/2006 del Direttore dell’Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna, in quanto pare agli scriventi che non tutti ne abbiano recepito le disposizioni e le conseguenze del non rispetto delle stesse.
Per le nuove istanze i responsabili dei procedimenti (…), PRIMA di incaricare lo staff di esperire i controlli/ispezioni sugli impianti, accertano l’ottemperanza alle disposizioni dell’ODS citato.
Allo scopo viene preventivamente richiesta la seguente documentazione:
– Fotografia della marcatura CE e/o dell’omologazione P.T.;
– Copia conforme della dichiarazione di conformita e delle – istruzioni per l’uso e/o quanto previsto dalla tabella allegata all’ODS;
oppure, per apparecchiature ne marcate CE, ne omologate, installate
antecedentemente il 31/12/1996:
– Dichiarazione (a firma autenticata dal responsabile dell’emittente ex articolo 38 DPR. 445/2000) prevista dal DPR. 255/92 articolo 21.
In mancanza di tale documentaizone, NON viene dato l’incarico allo staff per esperire le misure relative al procedimento instaurato, e si procede a convocare l’emittente c/o l’Ispettorato per contestargli gli eventuali addebiti.
Per quanto attiene, invece, ai procedimenti instaurati antecedentemente alla data di emanazione dell’ODS citato, sara’ comunque cura delle emittenti, inviare all’Ispettorato la suddetta documentazione, PRIMA dello svolgimento dell’ispezione all’impianto o, al piu’ tardi, consegnarla contestualmente alla stessa.
Come sempre, Vi invitiamo alla massima diffusione di questa comunicazione.
Cordiali saluti.
I responsabili di procedimento del Settore IV
(…)
Dott. Gianluca Tigretti
Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna – Settore IV – Via Nazario Sauro 20 – 40121 Bologna
Tel.051-6572105 Cell.338-5881710 Fax 051-271738
e-mail: [email protected]
EMILIA ROMAGNA
trascrizione S.E.E O.
O.d.s. n. 09/2006
Oggetto : Ricognizione delle disposizioni inerenti il controllo della conformità alle norme applicabili delle apparecchiature radio installate in Emilia – Romagna
PREMESSA
A partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 269/01 ( recepimento della direttiva UE 99/05/CE) relativo alla sorveglianza del mercato delle apparecchiature radio e dei
terminali di TLC, il Direttore dell’Ispettorato ha emanato istruzioni esplicative delle norme di legge o regolamentari e delle disposizioni amministrative emesse dagli organi centrali competenti.
Nel corso del 2005 e del corrente anno 2006 il Direttore ha promosso anche alcuni incontri di istruzione e aggiornamento professionale, in cui è stato possibile affrontare la materia in modo sistematico, scambiando esperienze e risolvendo eventuali residui dubbi applicativi.
In particolare, la materia è stata illustrata in occasione dei Corsi per l’ottenimento del patentino di Ispettore di bordo e dei Seminari specificamente dedicati alle apparecchiature radio già
installate (comprese quelle di radiodiffusione), non ultimo quello dedicato ai Tecnici delle emittenti radiotelevisive ed ai Costruttori di apparecchiature radio dell’Emilia – Romagna.
Ciò premesso e ritenendo che esistano tutte le condizioni per procedere ad una sistematica ed estesa applicazione delle norme, ritiene opportuno riassumere, nelle seguenti disposizioni di
carattere meramente ricognitivo, gli aspetti procedurali ed organizzativi delle prefate norme.
A tutto il Personale addetto alle verifiche di impianti o apparecchiature installate
p.c. Capo settore III° , IV°
p.c. Coordinatore interventi esterni Staff
p.c. Responsabili dipendenze Provinciali
Prot. 7347 / Dir del 2 agosto 2006
GENERALITA’
In passato, l’idoneità di qualsiasi apparecchiatura radio a svolgere le proprie funzioni era accertata dall’Autorità preposta (Istituto Superiore PT) mediante l’emissione di un “certificato”, i
cui estremi identificativi era riportati – in modo indelebile – sulle apparecchiature (il cosiddetto controllo ex ante). L’art. 319 del cessato Codice PT (DPR 156/73) era il supporto normativo che
prevedeva l’obbligo di utilizzare esclusivamente apparecchiature omologate al prototipo presentato all’Autorità preposta.
L’accertata assenza di certificazione comportava il sequestro dell’apparecchiatura e l’elevazione di sanzione amministrativa, secondo le modalità e le garanzie previste dalla legge 689/81.
All’epoca, la funzione di accertamento tecnico per finalità di repressione delle violazioni era affidata alla collaborazione fra due articolazioni dell’Amministrazione PT : il Circolo Costruzioni
(tecnico) e l’Escoradio ( sanzionatorio).
E’ noto che il nuovo approccio, introdotto dalla Direttiva 99/05/CE, consiste nel sostituire alla certificazione dell’apparecchiatura ( controllo ex ante dell’Organo pubblico) una
“dichiarazione di conformità ” ai requisiti essenziali della sicurezza (safety) della compatibilità elettromagnetica (emc) e del rispetto del PNRF, che viene rilasciata dal fabbricante nella sua
esclusiva responsabilità ed è completata con l’apposizione della marcatura indelebile “CE” sull’apparecchiatura e/o sull’imballaggio.
All’Istituto Superiore PT ed alla cessata Amministrazione PT, si è sostituito l’Ispettorato del Ministero delle Comunicazioni, a cui è affidata la vigilanza ed il controllo dell’applicabilità della
norma sul vecchio e sul nuovo approccio (controllo ex post). L’Ispettorato ingloba ora le funzioni che erano di entrambe le articolazioni della cessata Amministrazione PT, mutatis mutandis .
Il nuovo approccio introdotto dalla Direttiva 99/05/CE non ha richiesto modifiche della legge 689/81, che pertanto permane valida nella sua applicazione.
L’assenza di marcatura o di dichiarazione di conformità produce ugualmente gli effetti del sequestro cautelare e della irrogazione della sanzione, con lo stesso procedimento e le stesse garanzie previste dalla legge 689/81.
Il SEQUESTRO secondo la legge 689/81
La possibilità di sequestro di cose di appartenenza del soggetto ispezionato è prevista anche dalla legge 689/81 art. 13, il quale recita testualmente “ Gli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni…..possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria ”.
Il Codice di procedura Penale (CPP), nel Libro V° dedicato alle indagini preliminari, tratta delle attività ad iniziativa della polizia giudiziaria (Titolo IV°) ed all’art 354 così recita:
“ Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che…le cose pertinenti al reato siano conservate…. . Se vi è pericolo che le cose… si alterino o si disperdano o comunque si modifichino… compiono i necessari accertamenti. Se del caso sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.” Da ciò si evince che nel caso delle apparecchiature non conformi, il sequestro è attuato
dall’incaricato dell’accertamento, in rappresentanza dell’Organo addetto al controllo (Ispettorato o Polizia delle Comunicazioni).
In applicazione del DM 275/02, art.4 comma 2 ( regolamento del D.Lgs.vo 269/01) il sequestro si attua qualora le apparecchiature siano in servizio e procurino o possano procurare danni alle reti di TLC, interferenze ad altri servizi o pericoli per la salute delle persone, cioè violino o possano violare i “requisiti essenziali”. In tal caso l’incaricato procede alla loro disalimentazione e, qualora venissero lasciate in custodia al soggetto ispezionato, procede al suggello delle medesime.
Si sottolinea che l’assenza di marcatura CE e di dichiarazione di conformità pone le apparecchiature nello stato di poter procurare i danni sopra menzionati e quindi produce la disalimentazione e l’eventuale suggello. Altre situazioni meno gravi previste dalla norme (mancanza di Alert, mancanza di istruzioni, dichiarazioni di conformità incomplete, ecc…), non operano al fine del sequestro cautelare perché possono non formare oggetto di confisca amministrativa.
Chi attua il sequestro cautelare informa il soggetto ispezionato che è ammessa istanza di opposizione (anche immediata) di fronte all’Autorità amministrativa (Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato territoriale Emilia – Romagna, via Nazario Sauro, 20 Bologna).
La legge comunitaria 2005 ( L. 25 gennaio 2006, n.29) art.14, nel modificare l’art.20 del decreto legislativo 269/01 relativo alle sanzioni pecuniarie, ha voluto accentuare la responsabilità di
chi immette sul mercato o di chi installa le apparecchiature ed escludere l’applicabilità della sanzione a chi ne fa uso senza installazione ( ad esempio è il caso delle apparecchiature mobili o
Lo scrivente ha già dato istruzioni sulle modalità di rimozione o suggello con propria nota del 25 ottobre 2002 ( cfr. allegato 2).
Si rammenta all’accertatore ed all’Ufficio che l’Autorità ha 10 giorni di tempo per accogliere o rigettare l’istanza, ai sensi dell’art.19 della legge 689/81).
portatili utilizzabili da utenti non professionali). La ratio della norma è rinvenibile nel presupposto della conoscenza della materia da parte dei soggetti professionali che fabbricano o importano o
installano apparecchiature (apparecchiature per uso fisso), che non può essere pretesa da chi è semplice rivenditore od utente finale.
Ovviamente gli Operatori di comunicazioni elettroniche od i Concessionari radiotelevisivi, che eserciscono apparecchiature installate (anche da terzi) sotto la loro responsabilità, rientrano fra i soggetti professionali sanzionabili.
DISPOSIZIONI PER LE ISPEZIONI A BORDO D’IMBARCAZIONI
In occasione delle richieste d’ispezione o collaudo, il tecnico incaricato svolge la funzione di “supporto tecnico” dell’Autorità marittima per fini di sicurezza della navigazione e ad esso è
richiesto di esprimersi in ordine alla legittimità e funzionalità dell’apparecchiatura radio, secondo le indicazioni dei vari decreti applicabili ( DPR 156/73, Codice delle Comunicazioni, D.Lgs.vo
269/01, etc… ), pertanto fra i compiti dell’incaricato all’ispezione è presente la verifica dell’uso di apparecchiature “omologate o dichiarate”, secondo la data di loro prima installazione, che hanno una evidente rilevanza sia per fini specifici di sicurezza della navigazione che per fini più generali
di safety, emc e PNRF (requisiti essenziali).
Nell’ambito del procedimento, l’ispettore si viene a trovare nella posizione di chi, svolgendo un’attività orientata a garantire l’Autorità marittima, può e deve, in presenza di violazioni che lo
richiedono, attivare contestualmente un procedimento sanzionatorio ai sensi della legge 689/81.
In particolare, l’incaricato verificherà la legittimità dell’uso delle apparecchiature secondo la cronologia riportata nell’allegato 1, che è valida per gran parte delle apparecchiature.
L’incaricato, all’interno del consolidato verbale di collaudo o ispezione per l’Autorità Marittima, si esprimerà obbligatoriamente in merito alla conformità dell’apparecchiatura ed alle sue conseguenze in relazione alla sicurezza della navigazione (segnalando anche l’eventuale non obbligatorietà dell’apparecchiatura ai fini della sicurezza della navigazione).
Sarà compito dell’Autorità Marittima decidere in merito alla possibilità o meno per l’imbarcazione di prendere il mare.
Particolare attenzione dovrà farsi al momento del collaudo, che costituisce la prima installazione dell’apparecchiatura sull’imbarcazione, che è determinante ai fini del rispetto integrale
della normativa. Eventuali violazioni non rilevate in una precedente ispezione periodica dovranno essere considerate come subentrate successivamente all’ispezione stessa e originate da cause
accidentali non dipendenti dalla volontà del soggetto, riconoscendo le attenuanti previste dalla norma.
Se durante il collaudo l’accertatore avrà verbalizzato l’assenza di marcatura CE e di dichiarazione di conformità5 (o degli estremi del certificato di omologazione), esso procederà all’immediato sequestro cautelare dell’apparecchiatura ai sensi del Decreto legislativo 269/01 art.10 comma 8, per violazione dell’art.7 comma 1 dello stesso decreto. 4 Diverso è il caso dell’ispezione periodica che rilevi una violazione già in precedenza contestata.
5 Sia di marcatura che di dichiarazione. Se manca solo la dichiarazione, non verrà sequestrato e dovrà avviarsi un
obbligatorio procedimento di approfondimento in ufficio.
L’apparecchiatura installata dovrà essere disalimentata e suggellata ai sensi del DM 275/2002 art.4 comma 2 e lasciata in custodia all’armatore o rimossa, a discrezione dell’accertatore.
Chi attua il sequestro cautelare informa il soggetto ispezionato che è ammessa istanza di opposizione (anche immediata) di fronte all’Autorità amministrativa (Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato territoriale Emilia – Romagna, via Nazario Sauro, 20 Bologna.
Se l’opposizione è stata rigettata, l’Autorità dispone la confisca entro 60 giorni dal verbale di accertamento (art.19).
Entro 90 giorni dal verbale di accertamento, l’Ufficio notifica la contestazione della violazione all’armatore (persona fisica o giuridica proprietaria dell’apparecchiatura) ai fini della
sanzione pecuniaria accessoria.
DISPOSIZIONI PER GLI IMPIANTI DI RADIODIFFUSIONE e relativi collegamenti
La concessione radiofonica o televisiva comporta – per le emittenti – una serie di obblighi, fra cui l’uso di apparecchiature omologate o dichiarate (ai sensi del decreto legislativo 269/01).
In occasione di istanze presentate dalle emittenti, che comportino verifiche tecniche degli impianti trasmittenti di radiodiffusione ( per richieste di compatibilità fra emittenti o segnalazioni di
interferenze o trasferimenti di impianti, etc…), è necessario accertare, ancor prima di eseguire le misure di campo em in area di servizio, che le apparecchiature coinvolte siano legittimate a
trasmettere, cioè conformi sia ai parametri tecnici di concessione/ autorizzazione che alle norme di costruzione applicabili al momento della loro prima installazione. Le previsioni normative sono
sintetizzate nell’allegato 1.
Nel caso di apparecchiature installate per la prima volta dopo 8 aprile 2001, la legittimità può essere verificata in ufficio (settore IV) previa esibizione dell’originale ( o copia conforme)
della dichiarazione di conformità e delle istruzioni per l’uso, nonché della fotografia della marcatura CE.
Nel caso di apparecchiature omologate è sufficiente richiedere la fotografia della targhetta apposta sulla apparecchiatura, che rimanda al certificato di collaudo emesso dall’Istituto Superiore
PT (a suo tempo).
Nel caso di apparecchiature che non potevano essere omologate alla data della loro costruzione, è ammissibile l’esibizione della dichiarazione a firma autenticata prevista dal DPR 255/92 , che si riferisce a tutto l’impianto.
In ogni caso è fatta salva la possibilità che l’emittente esibisca la stessa documentazione in occasione del sopralluogo sull’impianto.
Si ricorda che l’incaricato dell’accertamento (in ufficio o sull’impianto) svolge funzione di organo di accertamento ai sensi della legge 689/81 ed il verbale che deve essere prodotto al
riguardo, assume la natura e la funzione di “Verbale di Accertamento”.
Accertamento in ufficio
Nel caso di accertamento in ufficio che abbia dato esito positivo, il verbale può essere sostituito da un atto unilaterale dell’Amministrazione da comunicarsi al soggetto ispezionato e si
può avviare il procedimento per la campagna di misure. Sull’atto è evidenziato che è fatta salva comunque la possibilità che l’Amministrazione proceda a successive verifiche dirette sull’impianto.
Nel caso di accertamento in ufficio che abbia dato esito negativo, in quanto la documentazione presentata è risultata incompleta o errata, l’accertatore dovrà redigere un verbale di accertamento in contraddittorio con il rappresentante dell’emittente ( tecnico incaricato o titolare) convocato in ufficio e non si potrà procedere all’esecuzione della campagna di misure.
L’accertatore dovrà promuovere d’ufficio l’accertamento della situazione impiantistica, che verrà eseguito – mediante sopralluogo – dallo stesso Settore IV o dallo Staff del Direttore o dalle Dipendenze Provinciali.
Accertamento sull’impianto
Durante il sopralluogo sull’impianto, l’accertata assenza di omologazione o di marcatura CE o di dichiarazione di conformità dell’apparecchiatura comporta il sequestro cautelare dell’apparecchiatura e l’elevazione di sanzione amministrativa, secondo le modalità e le garanzie previste dalla legge 689/81.
Se l’accertatore sull’impianto avrà verbalizzato l’assenza di omologazione o l’assenza di marcatura CE o di dichiarazione di conformità , esso procederà all’immediato sequestro cautelare
dell’apparecchiatura ai sensi del Decreto legislativo 269/01 art.10 comma 8, per violazione dell’art.7 comma 1 dello stesso decreto.
L’apparecchiatura dovrà essere disalimentata e suggellata ai sensi del DM 275/2002 art.4 comma 2 e lasciata in custodia al proprietario o rimossa, a discrezione dell’accertatore.6
Chi attua il sequestro cautelare informa il soggetto ispezionato che è ammessa istanza di opposizione (anche immediata) di fronte all’Autorità amministrativa (Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato territoriale Emilia – Romagna, via Nazario Sauro, 20 Bologna ).
Se l’opposizione è stata rigettata, l’Autorità dispone la confisca entro 60 giorni dal verbale di accertamento (art.19).
Entro 90 giorni dal verbale di accertamento, l’Ufficio notifica la contestazione della violazione alla società proprietaria dell’emittente, ai fini della sanzione pecuniaria accessoria.
Valgono le disposizioni già impartite, in via generale, per i casi diversi da quelli indicati.
DISPOSIZIONI SUL CONTROLLO DELLE ATTIVITA’ DI RADIOCOMUNICAZIONE AD USO PRIVATO.
In occasione delle verifiche con sopralluogo delle autorizzazioni che fanno uso di impianti di radio comunicazione ad uso privato, promosse per dovere di ufficio o su istanza di parte, è necessario accertare, presso la sede del soggetto autorizzato e/o presso le singole apparecchiature, che le apparecchiature coinvolte siano legittime, cioè conformi alle norme applicabili al momento
della loro installazione. Le previsioni normative sono sintetizzate nell’allegato 1.
Si ricorda che l’incaricato dell’accertamento svolge funzione di organo di accertamento ai sensi della legge 689/81.
L’accertata assenza di omologazione o di marcatura CE e di dichiarazione di conformità comporta il sequestro cautelare dell’apparecchiatura e l’elevazione di sanzione amministrativa, secondo le modalità e le garanzie previste dalla legge 689/81.
Se l’accertatore avrà verbalizzato l’assenza di marcatura CE e di dichiarazione di conformità (o degli estremi del certificato di omologazione), esso procederà all’immediato sequestro cautelare dell’apparecchiatura ai sensi del Decreto legislativo 269/01 art.10 comma 8, per violazione dell’art.7 comma 1 dello stesso decreto.
L’apparecchiatura dovrà essere disalimentata e suggellata ai sensi del DM 275/2002 art.4 comma 2 e lasciata in custodia al proprietario o rimossa, a discrezione dell’accertatore
Chi attua il sequestro cautelare informa il soggetto ispezionato che è ammessa istanza di opposizione (anche immediata) di fronte all’Autorità amministrativa (Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato territoriale Emilia – Romagna, via Nazario Sauro, 20 Bologna ).
Se l’opposizione è stata rigettata, l’Autorità dispone la confisca entro 60 giorni dal verbale di accertamento (art.19).
Entro 90 giorni dal verbale di accertamento, l’Ufficio notifica la contestazione della violazione al soggetto proprietario dell’apparecchiatura, ai fini della sanzione pecuniaria accessoria.
Sia di marcatura che di dichiarazione. Se manca solo la dichiarazione, non verrà sequestrato e dovrà avviarsi un obbligatorio procedimento di approfondimento in ufficio.
DISPOSIZIONI PER LE APPARECCHIATURE DI RADIOCOMUNICAZIONE DI
LIBERO USO.
In occasione delle verifiche sull’uso di apparecchiature di radio comunicazione di libero uso è necessario accertare, presso l’impianto del soggetto ispezionato, che le apparecchiature coinvolte siano legittime, cioè conformi alle norme applicabili al momento della loro installazione. Le previsioni normative sono sintetizzate nell’allegato 1.
Nel caso di apparecchiature installate per la prima volta dopo 8 aprile 2001, la legittimità deve essere verificata (Settore III, Staff, Dipendenze Provinciali) mediante l’esibizione della
documentazione probatoria : dichiarazione di conformità, marcatura CE, istruzioni per l’uso.
Si ricorda che il tecnico incaricato delle verifiche svolge funzione di organo di accertamento ed il verbale assume la funzione di verbale di accertamento ai sensi della legge 689/81.
Se l’accertatore avrà verbalizzato l’assenza di marcatura CE e di dichiarazione di conformità (o degli estremi del certificato di omologazione), esso procederà all’immediato sequestro cautelare dell’apparecchiatura ai sensi del Decreto legislativo 269/01 art.10 comma 8, per violazione dell’art.7 comma 1 dello stesso decreto.
L’apparecchiatura dovrà essere disalimentata e suggellata ai sensi del DM 275/2002 art.4 comma 2 e lasciata in custodia al proprietario o rimossa, a discrezione dell’accertatore.
Chi attua il sequestro cautelare informa il soggetto ispezionato che è ammessa istanza di opposizione (anche immediata) di fronte all’Autorità amministrativa (Ministero delle Comunicazioni – Ispettorato territoriale Emilia – Romagna, via Nazario Sauro, 20 Bologna ).
Se l’opposizione è stata rigettata, l’Autorità dispone la confisca entro 60 giorni dal verbale di accertamento (art.19).
Entro 90 giorni dal verbale di accertamento, l’Ufficio notifica la contestazione della violazione al proprietario dell’apparecchiatura (persona fisica o giuridica) ai fini della sanzione pecuniaria accessoria.
Sia di marcatura che di dichiarazione. Se manca solo la dichiarazione, non verrà sequestrato e dovrà avviarsi un obbligatorio procedimento di approfondimento in ufficio.
MINISTERO COMUNICAZIONI – ISPETTORATO EMILIA – ROMAGNA ALLEGATO 1
Normative applicabili alle apparecchiature radio
Periodo di prima installazione
Previsioni normative
(A) Fino al 31/12/1996 solo apparati radio omologati (o deroga ex L. 223/90)
(B) dal 01/01/1997
fino al 03/04/2000
è ammissibile la prima installazione di apparati radio con
indicazione degli estremi dell’omologazione + marcatura CE
(emessa ex D.Lgs.vo 615/96 + 626/96) senza Dichiarazione di
Conformità allegata
(C) dal 08/04/2000
fino al 07/04/2001
e’ ancora ammissibile la prima installazione di apparati radio
con indicazione degli estremi dell’omologazione + marcatura CE
(emessa ex D.Lgs.vo 615/96 + 626/96) senza Dichiarazione di
Conformità allegata oppure è ammissibile il successivo caso (D)
(D) dal 08/04/2001 è in vigore esclusivamente il D.Lgs.vo 269/01. Tutti gli apparati
installati per la prima volta dopo tale data devono essere
marcati CE e corredati di Dichiarazione di Conformità. Sulle
istruzione devono apparire le modalità d’installazione e di
utilizzazione. Tutti gli apparati radio in uso alle emittenti radio
– televisive o di imbarcazioni devono presentare il simbolo di
ALERT ( ! ), che evidenzia la necessità di autorizzazioni o
concessioni e/o la presenza di limitazioni d’uso.
Esempio di corretta marcatura per i trasmettitori radio/TV ex D.Lgs.vo 269/01
N.B. Non sono possibili combinazioni di componenti di trasmettitori rispondenti a normative diverse o di
marche diverse se non rispondenti alla Direttiva 99/05/CE e singolarmente marcate e certificate
I) Se le prove sono state fatte
dal fabbricante sulla base
delle norme armonizzate
EN…
II) Se le prove sono state fatte per
conto del costruttore da un
organismo notificato