Il TAR Lazio non ha accolto il ricorso presentato da Sky e ha disposto che, in caso di chiusura del rapporto con l’emittente satellitare, agli utenti possono essere addebitati i soli costi connessi alla disattivazione dell’impianto. Non è stata, dunque, ritenuta dal Tribunale amministrativo lesiva dell’iniziativa economica di impresa, come sostenuto da Sky, la delibera n. 484/08/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, emanata lo scorso 29 luglio, con la quale l’Agcom, ritenendo ingiustificati i costi imposti da Sky agli utenti in caso di recesso, aveva ordinato all’azienda di Murdoch di addebitare all’abbonato che recede solo determinati costi, come indicati all’art. 1 del medesimo provvedimento. Come si legge in una nota di Adiconsum, il suddetto provvedimento dell’Autorità “era stato emanato su indicazione anche di Adiconsum, secondo cui nei costi di recesso devono essere annoverati solo i costi minimi”. L’Associazione dei consumatori attende, adesso, che l’Agcom “estenda al più presto quanto deliberato per Sky, anche a tutte le altre aziende di telecomunicazioni che richiedono costi di recesso eccessivi”. (D.A. per NL)