Il Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d’Autore giudica legittimo il tetto massimo di remunerazione in assenza di accordi tra le parti.
Il Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d’Autore presso il Ministero per i beni e le attività culturali, previsto dall’art. 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto d’autore), ha espresso il proprio parere, a seguito di un’audizione delle Associazioni di categoria, su una richiesta avanzata alla Commissione europea dalla SCF. La società, che tutela gli interessi delle imprese fonografiche, aveva chiesto la soppressione del massimale alla remunerazione dei prodotti discografici in caso di mancato accordo tra le parti nella determinazione del compenso. Il Comitato, quale attività di competenza, provvede allo studio delle materie attinenti al diritto di autore e ad esso connesse, e dà pareri sulle questioni relative quando ciò sia richiesto dal Ministro. Si tratta di un organo collegiale che, anche grazie alla sua particolare composizione, consente all’Amministrazione di avvalersi di molteplici professionalità. Secondo tale organo, i DPCM del 1975 e del 1976 in cui viene stabilito il richiamato massimale legale (del 2% sugli introiti degli utilizzatori privati e del 1,5% su quelli della Rai) sono pienamente legittimi. Sono state quindi accolte le osservazioni che la FRT, a nome delle imprese radiotelevisive private, aveva espresso in sede di audizione, contestando la pretesa della SCF sul presupposto che la norma in questione sia assolutamente compatibile con le disposizioni comunitarie e sottolineando come il tetto rappresenti una mediazione congrua tra contrapposti interessi, tenendo anche conto di una notevole rilevanza delle somme incassate dalla SCF nel comparto radiotelevisivo, in progressiva e costante crescita nel corso degli ultimi anni. Il parere del Comitato è stato trasmesso all’Ufficio legislativo del Mibac per le successive comunicazioni di competenza. (M.P. per NL)