Il Consiglio dei ministri del 22 luglio scorso ha approvato, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, Renato Brunetta, per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, e dello sviluppo economico, Paolo Romani – un regolamento per la semplificazione di procedimenti in materia di prevenzione incendi che gravano sulle imprese.
Si tratta del primo testo, emanato sulla base di quanto previsto dal decreto- legge n.78 del 2010, teso a dare un contributo al rilancio del sistema produttivo attraverso la riduzione, laddove possibile, degli oneri amministrativi mantenendo inalterati i livelli di garanzia e di sicurezza. Sul testo sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari; Il regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l’esame dei progetti, per le visite tecniche, per l’approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono in relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità. La revisione dell’elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Il regolamento intende conseguire l’obiettivo sia di semplificazione sia quello di salvaguardia della specificità dei procedimenti in materia di prevenzione incendi, con riguardo ad ogni tipo di attività correlata alla gravità di rischio. Particolarmente rilevante è il raccordo con la disciplina dello sportello unico per le attività produttive, al fine di assicurare certezza e uniformità all’attuazione delle disposizioni. Il regolamento reca la disciplina dei procedimenti relativi alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e alla verifica delle condizioni di sicurezza antincendio anche in attuazione dell’art. 49, comma 4-quater del decreto-legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n. 122. Esso, infatti, semplifica la disciplina procedurale riducendo gli adempimenti amministrativi, che gravano sui destinatari della regolazione in oggetto e sostituisce la vigente disciplina in materia. Con specifico riguardo alla misurazione degli oneri, effettuata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in attuazione del “taglia oneri amministrativi” ed in vista dell’obiettivo assunto in sede comunitaria di ridurre i costi amministrativi sulle PMI di almeno il 25% entro il 2012, sono stati stimati oneri in materia di prevenzione incendi pari a circa 1,4 miliardi di curo all’anno per le PMI. Il regolamento dà, altresì, attuazione alle previsioni del Piano di riduzione degli oneri, adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, in materia di: – semplificazione del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, che nella nuova disciplina è sostituito da una attestazione di conformità, con contestuale eliminazione del giuramento della perizia; – eliminazione delle duplicazioni dei registri con quelli previsti dal Decreto Legislativo 09/04/2008, n. 81 e successive modificazioni; – informatizzazione delle procedure per le imprese assicurata dal coordinamento con la disciplina dello sportello unico per le attività produttive. In materia di prevenzione incendi la citata misurazione ha messo in evidenza: – l’onerosità per le piccole e medie imprese connessa all’assenza di proporzionalità; – degli adempimenti in relazione ai settori di attività e a rischio ; – la presenza di ridondanze e sovrapposizioni nella documentazione tecnica richiesta; – la presenza di duplicazioni in relazione alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro; – l’onerosità della presentazione di istanze e d altre attestazioni nella modalità tradizionale cartacea. In particolare: Il regolamento, in attuazione del principio di proporzionalità, distingue le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi in tre categorie, A B e C, assoggettate a una disciplina differenziata in relazione al rischio connesso all’attività, alla presenza di specifiche regole tecniche e alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.