Regolamentazione del livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite

È stata pubblicata il 18 marzo 2009 la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con disposizioni in materia di livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e i fornitori di contenuti operanti su frequenze terrestri e via satellite non possono diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza superiore a quella ordinaria dei programmi, misurata secondo i parametri tecnici e le metodologie di rilevamento; è previsto un periodo di applicazione sperimentale della nuova regolamentazione, della durata di sei mesi a decorrere dall’entrata in vigore della delibera, con sospensione della sua efficacia sanzionatoria, per consentire un graduale adeguamento da parte delle emittenti e delle case di produzione dei messaggi pubblicitari, l’acquisto, l’installazione, la messa in funzione delle apparecchiature di misura, l’affinamento delle procedure di verifica. È istituito presso l’Autorità un tavolo tecnico di monitoraggio con la partecipazione delle emittenti e dei fornitori di contenuti nonché delle associazioni rappresentative degli stessi e delle istanze dei consumatori, che procederà, a rilevazioni soggettive del livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite per verificare l’impatto di precise e definite soglie di tolleranza.
 

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