Registro Operatori Comunicazione c/o Agcom: obbligati all’iscrizione anche i soggetti che trattano spazi pubblicitari per il web

La Delibera N. 398/13/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, rubricata “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione: modifiche ed integrazioni alla delibera N. 666/08/CONS”, ha ampliato il novero dei soggetti obbligati ad iscriversi al ROC.

Nel merito, a seguito alle modifiche apportate dalla legge 103/2012 ed in particolare dall’articolo 3, comma 5 ter, del citato D.L. 63/2012 che ha esteso l’obbligo di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione alle imprese concessionarie di pubblicità “sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili”, si sono rese necessarie la modifica e l’integrazione della delibera n. 666/08/CONS del 26/11/2008 e successive modifiche ed integrazioni e la relativa modulistica. Per le medesime finalità di adeguamento normativo, Agcom ha ritenuto necessario estendere l’obbligo di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.) alle agenzie di stampa a rilevanza nazionale, ossia quelle i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento, a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno un editore a carattere nazionale che realizzi un prodotto ai sensi della legge 62/2001, compresi i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione e le agenzie di stampa a carattere nazionale, al fine di allineare tale categoria di attività a quella declinata dalla delibera n. 397/13/CONS recante “Informativa Economica di Sistema”. L’ente di garanzie nelle tlc ha poi rinvenuto nelle disposizioni di cui alla L. 103/2012 l’esigenza di modificare anche il modello 9/ROC prevedendo l’indicazione dell’ambito di diffusione (nazionale/locale) delle testate edite al fine di poter verificare le dichiarazioni rese nel modello 10/ROC dalla nuova categoria dell’agenzia di stampa a rilevanza nazionale. Per conseguenza, alla luce della delibera in parola sono obbligati all’iscrizione al ROC:  (art. 1 c. 1) i soggetti che, in forza di un contratto con un editore di giornali quotidiani, periodici o riviste, di testate in formato elettronico di cui alla lettera i), nonché di agenzia di stampa di cui alla lettera g), o con una sua concessionaria di pubblicità, ricevono l’incarico non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la diffusione, su giornali quotidiani, periodici o riviste, testate in formato elettronico di cui alla lettera i) nonché di agenzia di stampa di cui alla lettera g);  (art. 1 c. 2) le imprese che esercitano l’attività di negoziazione e conclusione di contratti di vendita di spazi pubblicitari da trasmettere sul web e su altre piattaforme digitali fisse o mobili;  (art. 1 c. 3) le agenzie di stampa a carattere nazionale: 1. le agenzie di stampa a carattere nazionale ex art. 27 della legge 416/81, i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana; 2. le altre agenzie di stampa a rilevanza nazionale, i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento, a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno un editore a carattere nazionale che realizzi un prodotto ai sensi della legge n. 62 del 2001, compresi i soggetti di cui alle lettere b), c), d) e g) del presente comma. Il provvedimento in esame prevede poi all’art. 2 una serie di modifiche all’allegato B alla delibera 666/08/CONS e s.m.i. e segnatamente:  (art. 2 c. 1) Nell’allegato B alla delibera n. 666/08/CONS la denominazione del paragrafo “Dichiarazioni relative all’assetto societario degli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste, delle agenzie di stampa nazionali e dei soggetti esercenti l’attività di editoria elettronica” è così sostituito “Dichiarazioni relative all’assetto societario degli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste, delle agenzie di stampa nazionali e delle altre agenzie di stampa a rilevanza nazionale e dei soggetti esercenti l’attività di editoria elettronica”;  (art. 2 c. 2) Nel punto 1 del suddetto paragrafo dopo le parole “le agenzie di stampa quotidiane a diffusione nazionale,” sono inserite le parole “le altre agenzie di stampa quotidiane a rilevanza nazionale”;  (art. 2 c. 3) Nel punto 2 del suddetto paragrafo dopo le parole “le agenzie di stampa a diffusione nazionale,” sono inserite le parole “le altre agenzie di stampa a rilevanza nazionale”;  (art. 2 c. 4) La denominazione del paragrafo “Dichiarazioni relative all’assetto societario delle concessionarie di pubblicità su testate quotidiane o periodiche” è così sostituito “Dichiarazioni relative all’assetto societario delle concessionarie di pubblicità su testate quotidiane o periodiche, sul web e su altre piattaforme digitali fisse o mobili”;  (art. 2 c. 5) Nel punto 2 del predetto paragrafo dopo le parole “anche in formato elettronico” sono inserite le parole “sul web e su altre piattaforme digitali fisse o mobili”;  (art. 2 c. 6) Nel paragrafo “Dichiarazioni relative all’attività svolta” il punto relativo alle concessionarie di pubblicità viene così modificato “le concessionarie di pubblicità per i canali radiotelevisivi, per le testate/agenzie servite producono il modello 7/1/ROC e/o 7/2/ROC, riportando l’elenco delle imprese servite, con l’indicazione degli eventuali diritti di esclusiva; le imprese che esercitano l’attività di negoziazione e conclusione di contratti di vendita di spazi pubblicitari da trasmettere sul web e su altre piattaforme digitali fisse o mobili non sono tenute a presentare il modello 7/1/ROC ovvero il modello 7/2/ROC”;  (art. 2 c. 7) Nel paragrafo “Dichiarazioni relative all’attività svolta” il punto relativo alle agenzie di stampa a carattere nazionale è modificato come segue: “le agenzie di stampa a carattere nazionale e le altre agenzie di stampa a rilevanza nazionale producono, all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, una dichiarazione, redatta secondo il modello 10/ROC con l’indicazione dell’agenzia di stampa”. La delibera Agcom di cui trattasi modifica poi la seguente modulistica di cui all’allegato D alla delibera n. 666/08/CONS:  2/ROC (“Dati generali dell’Operatore di Comunicazione richiedente l’iscrizione”) il riquadro relativo all’agenzia di stampa a carattere nazionale viene così rinominato “Agenzia di stampa (art. 2, comma 1, lett. g.)”; nello stesso riquadro sono inserite le voci “Agenzie di stampa a carattere nazionale ex art. 27 della legge 416/81” e “Agenzie di stampa a rilevanza nazionale”; nel riquadro relativo all’attività di concessionaria di pubblicità vengono aggiunte le voci: “concessionarie di pubblicità sul web” e “concessionarie di pubblicità su altre piattaforme digitali fisse o mobili”;  9/ROC (“Testate edite”) è inserito il seguente riquadro: “Ambito di diffusione: nazionale/locale e l’indicazione delle singole province servite”; – 10/ROC (“Agenzia di stampa”) dopo la dicitura “Il sottoscritto dichiara di possedere i requisiti di cui all’art. 2, comma 122, della legge 24 novembre 2006, n. 286” è inserita la dicitura “Il sottoscritto dichiara di svolgere l’attività di agenzia di stampa a rilevanza nazionale – art. 2, comma 1, lettera g) punto 2 dell’allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i.” Le disposizioni illustrate entreranno in vigore dal 01/10/2013 e comunque non prima dell’entrata in esercizio delle modifiche ai corrispondenti servizi telematici esposti sul portale www.impresainungiorno.gov.it. (M.L. per NL)

Questo sito utilizza cookie per gestire la navigazione, la personalizzazione di contenuti, per analizzare il traffico. Per ottenere maggiori informazioni sulle categorie di cookie, sulle finalità e sulle modalità di disattivazione degli stessi clicca qui. Con la chiusura del banner acconsenti all’utilizzo dei soli cookie tecnici. La scelta può essere modificata in qualsiasi momento.

Privacy Settings saved!
Impostazioni

Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie personali.

Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.

Questi cookie sono impostati dal servizio recaptcha di Google per identificare i bot per proteggere il sito Web da attacchi di spam dannosi e per testare se il browser è in grado di ricevere cookies.
  • wordpress_test_cookie
  • wp_lang
  • PHPSESSID

Questi cookie memorizzano le scelte e le impostazioni decise dal visitatore in conformità al GDPR.
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_gdpr_cookies_allowed
  • wordpress_gdpr_allowed_services

Rifiuta tutti i Servizi
Accetta tutti i Servizi

Ricevi gratis la newsletter di NL!

ATTENZIONE! Il 14/12/2024 scade termine per iscrizione in lista SIG (Servizi di Interesse Generale) istituita da Agcom per rilevanza in elenchi dei device smart: [email protected]

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER