Il governo dovrà chiarire una volta per tutte quale regime tributario si applica alla cessione di impianti di radiodiffusione (cessione soggetta ad IVA o ad imposta di registro).
Lo dispone la risoluzione n. 7/00544 assunta il 4 aprile alla VI Commissione (Finanza) della Camera dei Deputati con prima firmataria l’onorevole Silvana Andreina Comaroli del gruppo della Lega Nord Padania e cofirmatari Maurizio Fugatti e Gianluca Forcolin (anche loro del gruppo Lega Nord Padania) che impegna il governo "ad adottare tutte le necessarie iniziative al fine di chiarire quale sia il regime tributario applicabile nelle distinte fattispecie di cessioni di impianti, da un lato, e di cessioni di rami d’azienda o di cessioni di emittenti". L’iniziativa prende le mosse dalle verifiche tributarie "svolte negli ultimi anni dalla Guardia di finanza e dall’Agenzia delle entrate in materia di cessione degli impianti radiofonici, sono emerse alcune problematiche in ordine alla corretta qualificazione, a fini tributari, di tali cessioni, in quanto le stesse possono essere qualificate come «cessioni di impianti» soggette ad IVA, oppure come «cessioni di ramo d’azienda» soggette ad imposta di registro". "In particolare – si legge nel provvedimento – gli uffici finanziari, seppur in momenti diversi, per quanto riguarda gli atti assoggettati ad imposta di registro, hanno in alcuni casi accertato un maggior valore della cessione, ed hanno in altri casi contestato la mancata applicazione dell’IVA, mentre, per gli atti assoggettati ad IVA, hanno richiesto l’applicazione dell’imposta di registro". "In tale contesto appare quindi necessario consentire il corretto inquadramento tributario di tali operazioni – prosegue la Risoluzione – al riguardo si può rammentare che l’articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 177 del 2005, riprendendo il disposto della legge n. 650 del 1996, consente i trasferimenti di impianti, rami di azienda ed intere emittenti televisive e radiofoniche". Secondo un orientamento dottrinale condiviso, si osserva nell’atto, "Le operazioni di compravendita di impianti e/o rami di azienda radiofonici e televisivi sono possibili ai sensi dell’articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 545 del 1996 e dall’articolo 3, comma 19, della legge n. 249 del 1997, tra imprese radiofoniche locali, tra imprese radiofoniche locali e nazionali e tra imprese radiofoniche nazionali" e "le acquisizioni di ramo d’azienda soggette ad imposta di registro del 3 per cento devono essere stipulate con atto pubblico ovvero con scrittura privata autenticata da notaio; le acquisizioni di impianti, soggette a fatturazione e IVA, possono essere stipulate con scrittura privata registrata anche senza firme autenticate", senza tuttavia individuare le caratteristiche delle due diverse fattispecie. "Per poter identificare un impianto radiofonico e considerarlo quale bene giuridicamente tutelabile, bisogna individuarlo nei suoi componenti, che sono costituiti dalla frequenza radiotelevisiva, dalla possibilità di utilizzo della frequenza, in quanto pervia e libera, nonché dalle apparecchiature ricetrasmittenti installate nel loro complesso". "In particolare, la frequenza, che deve essere assegnata in via amministrativa, ai sensi del decreto legislativo n. 177 del 2005, caratterizza l’impianto, ed è determinante, sotto il profilo amministrativo, perché quest’ultimo assuma la qualificazione di bene giuridico – continua la Risoluzione – infatti il predetto atto amministrativo di assegnazione della frequenza, sebbene non possa essere considerato come avviamento commerciale, costituisce un connotato essenziale della frequenza e dell’impianto radiofonico". In ragione di quanto sopra, al fine di fare chiarezza nel complesso quadro appena esposto, fornendo agli operatori del settore un’indicazione univoca circa il regime fiscale da applicare, "occorre definire con maggiore precisione le due fattispecie della cessione di impianti e della cessione di rami d’azienda o di intere emittenti, in modo da consentire la corretta applicazione del regime tributario corrispondente", sicché la Commissione "impegna il Governo ad adottare tutte le necessarie iniziative al fine di chiarire quale sia il regime tributario applicabile nelle distinte fattispecie di cessioni di impianti, da un lato, e di cessioni di rami d’azienda o di cessioni di emittenti, dall’altro, specificando che: a) per quanto riguarda le cessioni di impianti radiofonici, esse devono essere qualificate come cessione di beni – e quindi soggette ad IVA – se l’atto di compravendita ha per oggetto un mero impianto radiofonico, scevro da contenuti o riferimenti a beni immateriali, considerando l’impianto nel suo insieme, ovvero l’impianto costituito dalle apparecchiature elettroniche, con i relativi diritti d’uso connessi all’autorizzazione amministrativa relativa alla frequenza, ovvero se l’atto di compravendita riguarda la cessione di impianti di collegamento; b) devono invece essere considerati come cessioni di rami d’azienda, o come cessioni di intere emittenti televisive o radiofoniche, e quindi soggetti ad imposta di registro, gli atti di compravendita aventi ad oggetto, oltre agli impianti, anche uno dei seguenti beni immateriali: 1) l’avviamento commerciale, connesso ad una parte del pacchetto pubblicitario; 2) i marchi; 3) le testate radiofoniche; 4) i brevetti; 5) rapporti di collaborazione autonoma e subordinata; 6) altri rapporti giuridici in essere; a considerare in ogni caso validi e non rettificabili a fini tributari gli atti di cessione sopra richiamati precedentemente posti in essere dagli operatori del settore". (M.L. per NL)