La vicenda giurisdizionale che ha interessato nei giorni scorsi l’Area Tecnica 18 (corrispondente alla Sardegna), col TAR Lazio che aveva inizialmente ordinato la sospensione della 2^ seduta pubblica per la definizione della graduatoria dei fornitori di servizi di media audiovisivi utilmente collocati (dopo l’annullamento della prima per esclusione di due FSMA), salvo poi revocare i provvedimenti assunti, ha indotto ad alcune riflessioni. La prima, ovviamente, è che – come ampiamente previsto – l’eccessiva compressione dei tempi della roadmap dopo due anni di sostanziale inerzia ministeriale comporta rischi elevatissimi di compimento di errori, anche rilevanti. E non sempre facilmente correggibili.
Scudo legale sul refarming
La seconda, più sottile, riguarda il controverso scudo legale del processo di refarming introdotto dall’art. 1 comma 1037 della L. 205/2017, a mente del quale, “(…) In ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze, l’annullamento di atti e provvedimenti adottati nell’ambito delle procedure di cui ai commi da 1026 a 1036 non comporta la reintegrazione o esecuzione in forma specifica e l’eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. La tutela cautelare e’ limitata al pagamento di una provvisionale”.
Norma incostituzionale?
Ecco, sul punto ci si chiede se tale previsione normativa sia compatibile con l’art. 113 della Costituzione. Il quale sancisce che “Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa”.
Esclusioni o limitazioni vietate
Ma, soprattutto, che “Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti”.
Non tutto è risarcibile per equivalente
E ciò in quanto non tutti i danni sono sempre risarcibili per equivalente. La distruzione di un’attività, infatti, in molti casi non può essere ridotta solo ad una questione patrimoniale.
Questione di legittimità costituzionale
Non ci stupirebbe, quindi, che la sollevazione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 c. 1037 L. 205/2017 (già proposta in almeno un ricorso al TAR, ci risulta) non venga alla fine valutata non manifestamente infondata.
Precedenti
A fortiori considerando la specificità delle pronunce giurisdizionali – in ambito domestico – che hanno salvato disposizioni analoghe, previste dal Legislatore in ambiti diversi rispetto alle odierne procedure.
Di refarming in refarming
Determinando un vero e proprio refarming del refarming…