Refarming del refarming

Refarming, scudo

La vicenda giurisdizionale che ha interessato nei giorni scorsi l’Area Tecnica 18 (corrispondente alla Sardegna), col TAR Lazio che aveva inizialmente ordinato la sospensione della 2^ seduta pubblica per la definizione della graduatoria dei fornitori di servizi di media audiovisivi utilmente collocati (dopo l’annullamento della prima per esclusione di due FSMA), salvo poi revocare i provvedimenti assunti, ha indotto ad alcune riflessioni. La prima, ovviamente, è che – come ampiamente previsto – l’eccessiva compressione dei tempi della roadmap dopo due anni di sostanziale inerzia ministeriale comporta rischi elevatissimi di compimento di errori, anche rilevanti. E non sempre facilmente correggibili.

Scudo legale sul refarming

La seconda, più sottile, riguarda il controverso scudo legale del processo di refarming introdotto dall’art. 1 comma 1037 della L. 205/2017, a mente del quale, “(…) In ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze, l’annullamento di atti e provvedimenti adottati nell’ambito delle procedure di cui ai commi da 1026 a 1036 non comporta la reintegrazione o esecuzione in forma specifica e l’eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. La tutela cautelare e’ limitata al pagamento di una provvisionale”.

Norma incostituzionale?

Ecco, sul punto ci si chiede se tale previsione normativa sia compatibile con l’art. 113 della Costituzione. Il quale sancisce che “Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa”.

Esclusioni o limitazioni vietate

Ma, soprattutto, che “Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti”.

Non tutto è risarcibile per equivalente

E ciò in quanto non tutti i danni sono sempre risarcibili per equivalente. La distruzione di un’attività, infatti, in molti casi non può essere ridotta solo ad una questione patrimoniale.

Questione di legittimità costituzionale

Non ci stupirebbe, quindi, che la sollevazione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 c. 1037 L. 205/2017 (già proposta in almeno un ricorso al TAR, ci risulta) non venga alla fine valutata non manifestamente infondata.

Precedenti

A fortiori considerando la specificità delle pronunce giurisdizionali – in ambito domestico – che hanno salvato disposizioni analoghe, previste dal Legislatore in ambiti diversi rispetto alle odierne procedure.

Di refarming in refarming

Determinando un vero e proprio refarming del refarming…

Questo sito utilizza cookie per gestire la navigazione, la personalizzazione di contenuti, per analizzare il traffico. Per ottenere maggiori informazioni sulle categorie di cookie, sulle finalità e sulle modalità di disattivazione degli stessi clicca qui. Con la chiusura del banner acconsenti all’utilizzo dei soli cookie tecnici. La scelta può essere modificata in qualsiasi momento.

Privacy Settings saved!
Impostazioni

Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie personali.

Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.

Questi cookie sono impostati dal servizio recaptcha di Google per identificare i bot per proteggere il sito Web da attacchi di spam dannosi e per testare se il browser è in grado di ricevere cookies.
  • wordpress_test_cookie
  • wp_lang
  • PHPSESSID

Questi cookie memorizzano le scelte e le impostazioni decise dal visitatore in conformità al GDPR.
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_gdpr_cookies_allowed
  • wordpress_gdpr_allowed_services

Rifiuta tutti i Servizi
Accetta tutti i Servizi
Send Mail 2a1 - Refarming del refarming

 

ATTENZIONE! Il 14/12/2024 scade termine per iscrizione in lista SIG (Servizi di Interesse Generale) istituita da Agcom per rilevanza in elenchi dei device smart: [email protected]

Ricevi gratis la newsletter di NL!