In tema di scambio di partecipazioni mediante conferimento, la minusvalenza può considerarsi realizzata e fiscalmente deducibile, in capo a ciascun conferente, solo se determinata in base al “valore normale”, ossia solo qualora il minor valore (della partecipazione conferita) iscritto dalla società conferitaria per effetto del singolo conferimento sia testimoniato da un effettivo minor valore della rispettiva frazione di patrimonio netto della società partecipata (rectius, “scambiata”).