Il Comitato per l’applicazione del codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive ha adottato alcuni “criteri valutativi di massima” che dovranno costituire parametri di riferimento per la valutazione dei singoli casi di violazioni.
Come noto, il Comitato è chiamato ad accertare eventuali inosservanze del Codice sopra detto, firmato il 21 maggio 2009, nonché ad adottare, se necessario, misure correttive. Nel documento stilato dal Comitato e pubblicato sul sito dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, viene innanzitutto precisato che nell’applicazione dei criteri “si terrà comunque conto delle specificità di ogni singolo caso e delle questioni fattuali e giuridiche sollevate dalle parti, che costituiranno comunque oggetto di specifica motivazione”. Quanto alla sfera di azione dell’Organo, l’accertamento delle violazioni può avvenire con riferimento a trasmissioni televisive successive al 17 dicembre 2009, data di insediamento del Comitato e, conseguentemente, di entrata in vigore del Codice. Nell’interpretazione delle norme del Codice di autoregolamentazione – è precisato nel documento – il Comitato dovrà partire dai principi fondamentali del sistema radiotelevisivo, dalle disposizioni a garanzia “della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, della libertà di espressione, della libertà di informazione e di critica di giornalisti ed operatori dell’informazione nel rispetto dei criteri di veridicità, completezza e continenza” ed inoltre dovrà salvaguardare il diritto della collettività a disporre di una informazione completa, obiettiva, imparziale e pluralistica, escludendo dunque forme preventive di censura. In merito alla trasmissione di docufiction e docudrama, viene chiarito che la loro utilizzazione in trasmissioni televisive contenenti rappresentazioni di indagini e processi in corso non rappresenta una violazione del Codice di autoregolamentazione. Ciò, purché l’editore, nel trasmettere la rappresentazione, che può sostanziarsi in una simulazione, riproduzione o ricostruzione, rispetti le previsioni del Codice stesso, che richiede, tra l’altro: l’osservanza della veridicità, completezza, imparzialità ed il rispetto del contraddittorio in relazione alle diverse posizioni processuali; la verifica e la garanzia che le persone, i fatti e le circostanze rappresentati trovino rispondenza obiettiva in fonti che possano essere riscontrate; l’aggiornamento delle vicende giudiziarie al momento in cui vengono rappresentate in tv; la garanzia che non sorgano equivoci circa il fatto che si tratta di una ricostruzione scenica. Quanto ai criteri adottati dal Comitato in relazione alle valutazioni delle segnalazioni, vengono in considerazione gli indicatori di pertinenza, obiettività, imparzialità e completezza. In merito alla pertinenza, è stabilito il criterio secondo cui la pronuncia del Comitato può avvenire solo “nei casi in cui all’interno della trasmissione vi siano specifici riferimenti a indagini o processi in corso, di cui sia fornita una qualsiasi forma di rappresentazione (simulazione o riproduzione o ricostruzione)”. Esulano, invece, dalla competenza dell’Organo le trasmissioni che hanno per oggetto solo il dibattito sulle vicende giudiziarie. In relazione alla valutazione dell’obiettività dei programmi, il Comitato precisa che l’obiettività della trasmissione deve essere anzitutto valutata tenendo conto di eventuali scarti tra le informazioni rese durante la trasmissione e “i fatti e gli atti risultanti dallo stato in cui si trova il procedimento”. Dunque, ad esempio, il Comitato si pronuncerà se una persona ascoltata in quanto “informata sui fatti” venga rappresentata nella trasmissione come “indagata”. Quanto alla valutazione dell’imparzialità, essa implica la necessità di rappresentare le vicende giudiziarie con il necessario equilibrio, cioè tenendo conto di tutte le persone coinvolte nell’indagine o nel processo. A riguardo, il Comitato esclude, in quanto metodo inadeguato, che l’equilibrio debba essere raggiunto con l’equa ripartizione, nell’ambito di una singola trasmissione, dei tempi dedicati all’una e all’altra parte. In merito poi alla necessità di garantire un contradditorio immediato, con la presenza, nella stessa trasmissione, dei rappresentanti dell’accusa e della difesa, tale esigenza sarà valutata tenuto conto dell’impostazione e della natura del programma. Infine, il criterio di completezza deve essere interpretato come possibilità di presentare le diverse posizioni in campo (tutte le ipotesi investigative, i pareri di esperti, le tesi dell’accusa e della difesa), a condizione che sia specificato chiaramente “quali siano i pareri fondati sugli atti e documenti giudiziari e quali siano i pareri frutto di induzioni o deduzioni non riferibili a questi ultimi, sempre attualizzati e aggiornati al momento della trasmissione”. (Daniela Asero per NL)