Radiodiffusione. TAR Lazio: illegittimo il provvedimento dell’Ispettorato del MISE che ordina la disattivazione definitiva

Con recente sentenza il TAR Lazio ha compiutamente trattato la vexata quaestio relativa all’incompetenza degli organi periferici del Ministero dello Sviluppo Economico ad adottare ordini di disattivazione dei diffusori FM in via non transitoria.

La decisione dei giudici amministrativi s’inserisce nel solco giurisprudenziale, anche della medesima Sezione del TAR Lazio adito, secondo la quale gli Ispettorati territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico non sono competenti ad adottare ordini di disattivazione sine die, con intimazione a non esercitare l’impianto. Infatti, ai predetti organi periferici del Ministero sono rimessi gli interventi di controllo ed ispezione, con possibilità di imporre modifiche tecniche e, ove necessario, anche di ordinare la disattivazione degli impianti, ma come misura temporanea, volta alla rimozione delle disfunzioni rilevate, posto che una disattivazione sine die implica effetti non diversi da quelli conseguenti ad una vera e propria revoca della concessione. In sostanza, gli Ispettorati Territoriali, quali organi periferici del Ministero, possono solo: A) autorizzare le modifiche ed il trasferimento degli impianti di radiodiffusione; B) in caso di mancato funzionamento per un periodo prolungato dell’impianto, ordinare la temporanea disattivazione dello stesso fino al ripristino delle corrette modalità di funzionamento. In ogni caso tra le competenze attribuite agli Ispettorati Territoriali dapprima dall’art. 10 D.P.R. n. 166/1995 , non risulta compresa l’adozione di provvedimenti di revoca della concessione ad esercitare la radiodiffusione. Sulla base di tale presupposto di diritto, i giudici di prime cure hanno ritenuto che la censura incentrata sull’incompetenza dell’Ispettorato Territoriale che aveva emesso il provvedimento impugnato doveva essere accolta, perché con l’ordinanza era stata disposta una disattivazione di carattere non già temporaneo, bensì permanente dell’impianto, al punto che l’atto si configurava, di fatto, come un vero e proprio provvedimento di revoca della concessione all’esercizio della attività di radiodiffusione, la cui emanazione spettava al dirigente responsabile della competente Direzione Generale del Ministero dello Sviluppo Economico. (M.L. per NL)

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