Tale assunto è stato statuito dalla recente sentenza n. 43 del 26 novembre 2008 della Commissione Tributaria Regionale di Milano sez. 28
Diritto & Giustizia.it
di Mariagabriella Corbi
Il termine “esclusivo” contenuto nell’art. 10 del D. Lgs. 460 deve intendersi riferito alle persone svantaggiate destinatarie dell’attività. L’art. 10 del D.Lgs 460/97 non va interpretato nel senso che “una Onlus deve perseguire in via esclusiva il fine della solidarietà sociale e non già che le attività svolte devono essere esclusivamente destinate alle persone svantaggiate”. Tale assunto è stato statuito dalla recente sentenza n. 43 del 26 novembre 2008 della Commissione Tributaria Regionale di Milano sez. 28.