Proseguiamo l’analisi dello Schema di decreto legislativo in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, che novellerà il datato (16 anni) TUSMAR (D. Lgs. 177/2005). Un Testo Unico superato nei fatti da avvicendamenti tecnologici ed anacronismi giuridici che impongono un immediato svecchiamento della regolamentazione del mezzo. Ancora vincolato (anche a causa di assurde resistenze dall’interno) da lacci e lacciuoli nell’impari competizione con gli OTT del web.
Tra le novità rilevanti al vaglio delle commissioni parlamentari, la possibilità di affittare i diritti d’uso radiofonici.
L’art. 27 c. 1 dello schema di D. Lgs.
La previsione di cui parliamo oggi è contenuta al novellato art. 27 c. 1 del D. Lgs. in esame parlamentare, che prevede che “Le imprese titolari di diritti individuali di uso delle radiofrequenze possono trasferire o affittare ad altre imprese i propri diritti d’uso”. Si tratta, in definitiva, della riproposizione (ancorché in chiave diversa) dell’emendamento al Decreto Maxi Ristori – poi ritirato – che introduceva una interpretazione autentica dell’articolo 27, comma 5, del D. Lgs. 177/2005.
L’interpretazione autentica del Maxi Ristori
Tale emendamento – ricorderanno i nostri lettori più attenti – disponeva che l’art. 27 c. 5 D. Lgs. 177/2005 “si interpreta nel senso che per trasferimento si intende qualsiasi forma di cessione a qualunque titolo, anche temporanea in forma di affitto di azienda o del solo diritto d’uso della frequenza, in conformità alla direttiva 2009/140/CE e all’articolo 14-ter del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 253”.
Normalizzazione
Nulla di stravolgente, osservavamo al tempo, in quanto si sarebbe trattato della normalizzazione di quanto già accade con le frequenze DTT da parte degli operatori di rete.
La formulazione
La genericità della norma inserita del nuovo testo unico, che non la limita – expressis verbis – al comparto digitale (esistono infatti anche diritti d’uso analogici, come quelli delle onde medie), potrebbe essere seguita da una interpretazione che ricomprende nell’ambito di applicazione anche le frequenze FM.
Anacronismi
Se così fosse, un’altra assurda ed anacronistica limitazione delle dinamiche imprenditoriali radiofoniche potrebbe trovare finalmente soluzione. Peraltro, è noto a tutti che da anni il medesimo risultato è già tranquillamente conseguito (quantomeno in ambito locale) attraverso contratti frutto di attente elaborazioni di natura dottrinale nell’ambito della gestione di rami aziendali costituiti da coacervi concessori.
Potenza innovativa
D’altra parte, una inopportuna interpretazione restrittiva della norma in esame, condurrebbe all’assurda conclusione che ad essere affittate potrebbero essere solo le frequenze consortili DAB+ e quelle in AM. Di fatto vanificando gran parte del potenziale innovativo. (M.L. per NL)