Una sentenza del Tribunale Civile di Treviso ha condannato un’emittente slovena a rimuovere le interferenze provocate ad una stazione italiana, ritenendo non rilevanti gli accordi internazionali perché sottoscritti fra Stati e non vincolanti per i cittadini.
Secondo quanto riportato dal notiziario di Confindustria RTV, una sentenza del Tribunale Civile di Treviso, datata 04/02/2016, ha accolto la domanda di un’emittente radiofonica italiana a carattere comunitario in tema di interferenze, presentata contro un’altra emittente slovena. La domanda attorea chiedeva di giudicare, ai sensi dell’art. 2043 del c.c. (responsabilità per fatto illecito), la produzione interferenziale da parte di un ente radiofonico estero, subita da un’emittente del nostro paese. La decisione del giudice di primo grado risulta essere interessante in quanto non solo questi ha ritenuto la propria giurisdizione, ma, ai fini della causa, ha valutato irrilevanti gli accordi internazionali (in particolare quello di Ginevra) in quanto essi non comporterebbero obblighi per i cittadini, essendo vincolanti soltanto per gli stati sottoscrittori. Dunque, essendo le interferenze tecnicamente accertate in sede di CTU, la radio slovena è stata condannata a cessarle, rigettando invece la domanda risarcitoria in quanto il Tribunale non ha ritenuto effettiva la presenza di un danno emergente. Bisogna tuttavia evidenziare che si tratta di una sentenza di prime cure, che potrebbe quindi essere ribaltata in seguito e anche il fatto che, essendo il condannato un ente estero che opera in uno Stato diverso dal nostro, l’esecuzione troverrebe non facile applicazione. (E.V. per NL)