E’ passata nella sostanziale indifferenza l’approvazione del comma 939 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2016, in corso di pubblicazione sulla G.U.
La norma in questione vieta "la pubblicità di giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste, nel rispetto dei princìpi sanciti in sede europea, dalle ore 7 alle ore 22 di ogni giorno", salvando dal divieto "i media specializzati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, nonché le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102" e "le forme di comunicazione indiretta derivanti dalle sponsorizzazioni nei settori della cultura, della ricerca, dello sport, nonché nei settori della sanità e dell’assistenza". Un vincolo che creerà non pochi limiti di promozione per le emittenti radiotelevisive che hanno tra gli operatori del gioco inserzionisti di rilievo. (E.G. per NL)