Il già nutrito panorama giurisprudenziale che vede protagonista il Comune di Rocca di Papa si arricchisce di un nuovo episodio. Decisamente poco qualificante per l’ente pubblico laziale.
Come noto il comune laziale da un quarantennio conduce una personale guerra (sui cui esiti giurisprudenziali questo periodico ha costantemente fornito aggiornamenti), contro le emittenti i cui ripetitori si trovano sia nella zona del paese che a Monte Cavo.
Caso più unico che raro nel panorama nazionale
Le azioni dell’ente territoriale si sono articolate non solo attraverso iniziative per contrastare il preteso inquinamento elettromagnetico (in merito alle quali le relative riduzioni a conformità emesse dalla Regione Lazio sono sempre state annullate dal TAR Lazio), ma anche attraverso la richiesta di pagamento di COSAP alle emittenti (caso più unico che raro nel panorama nazionale a quanto ci consta) e, soprattutto, con l’emissione di ordinanze di demolizione delle strutture trasmissive, operanti da un quarantennio.
Principio di rilevanza generale e specifica
Tra alterne vicende giudiziarie (alcune emittenti hanno ottenuto provvedimenti favorevoli dal TAR Lazio, altre sono risultate soccombenti, alcune anche in via definitiva, anche se senza pratiche conseguenze), una recentissima decisione del TAR Lazio ha affermato un principio di rilevanza generale e specifica.
L’errore del Comune di Rocca di Papa
Infatti, il Comune di Rocca di Papa, nel notificare una serie di ordinanze di demolizione, aveva compreso, per errore, tra i destinatari soggetto non titolare di alcuna attività trasmissiva.
La svista, in sé banale, avrebbe potuto e dovuto risolversi molto semplicemente attraverso l’esercizio del potere di autotutela da parte del comune, che, con una semplice comunicazione, avrebbe potuto annullare l’atto illegittimo.
L’incredibile
E’ invece accaduto l’incredibile, che ha inevitabilmente condotto alle estreme conseguenze.
L’erroneo destinatario dell’atto non poteva disinteressarsi dell’ordinanza notificatagli in virtù della sua totale estraneità ai fatti, dato che l’atto stesso era stato notificato anche alle forze dell’ordine e soprattutto alla locale Procura della Repubblica: per cui i titolari della società destinataria cercavano subito di contattare i responsabili del Comune di Rocca di Papa per evidenziare l’errore e ottenerne la correzione.
Ostinazione costata cara
Incredibilmente il comune non accoglieva le richieste dei titolari della società destinataria dell’atto, cui non rimaneva altro che rivolgersi al TAR Lazio.
Ma anche dopo la notifica ed iscrizione del ricorso, curato dall’avvocato Gianluca Barneschi, l’atteggiamento dell’ente locale non cambiava e la sua linea processuale si connotava in termini di inspiegabile resistenza ad oltranza.
Ipergarantismo dei giudici
Il tribunale, adottando una gestione del contenzioso ipergarantista, chiedeva anche una relazione istruttoria al MISE, che confermava la situazione denunciata dalla ricorrente.
Fino all’ultimo. Ed anche oltre
Nonostante ciò il comune non recedeva e solo in extremis a qualche giorno dall’udienza finale emetteva un provvedimento di annullamento dell’ordinanza con il quale si cercava anche di far ricadere la responsabilità dell’accaduto sul locale Ispettorato Territoriale.
Chi sbaglia, paga
Finalmente il TAR Lazio provvedeva e pur dichiarando cessata materia del contendere, in sede di soccombenza virtuale ha comminato al Comune di Rocca di Papa robusta condanna alle spese a favore della ricorrente. (E.G. per NL)