Il Ministero dello Sviluppo Economico. (D.G.S.C.E.R.P. Divisione V) con parere in data 18/01/2021 si è espresso in ordine all’applicazione dell’art. 14-ter D.Lgs. 259/2003. Norma che regola il trasferimento o l’affitto di diritti individuali d’uso delle radiofrequenze.
Come noto, l’art. 14-ter del D. Lgs. 259/2003 dispone che le imprese titolari di diritti individuali di uso delle radiofrequenze possono trasferire o affittare ad altre imprese le frequenze radio, secondo le condizioni legate a tali diritti d’uso, con le modalita’ di cui ai commi 5 e 6.
Risorse scarse
I diritti di uso delle frequenze in bande con limitata disponibilità e conseguentemente assegnati ad un numero predeterminato di operatori, possono essere trasferiti su base commerciale dagli operatori che ne hanno legittima disponibilità ad altri operatori già autorizzati con le modalita’ di cui ai commi 5 e 6 del richiamato art. 14-ter D. Lgs. 259/2003 e nel rispetto delle eventuali deroghe adottate ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 14.
L’applicazione dell’art. 14-ter D. Lgs. 259/2003
Nel merito della questione che qui c’impegna, il comma 5 dell’art. 14-ter del D.Lgs. 259/2003 dispone che “L’intenzione di un operatore di trasferire i diritti di uso delle radiofrequenze deve essere notificata al Ministero e all’Autorità ed il trasferimento di tali diritti è efficace previo assenso del Ministero ed è reso pubblico. Il Ministero, sentita l’Autorità, comunica, entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte dell’impresa cedente, il nulla osta alla cessione dei diritti ovvero i motivi che ne giustifichino il diniego. L’impresa subentrante è tenuta a notificare al Ministero l’avvenuto trasferimento entro sessanta giorni dal rilascio del nulla osta alla cessione dei diritti” … (segue per abbonati SIT)… (E.G. per NL)