La DGPGSR del MSE-Com suggerisce agli I.T. cautela nelle autorizzazioni ex art. 30 D. L.vo 177/2005, agitando lo spauracchio di una revisione di quanto già autorizzato.
La Direzione Generale Pianificazione Gestione Spettro Radioelettrico del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni ha diramato pochi giorni fa una circolare agli Ispettorati Territoriali che presumibilmente determinerà alcuni malumori. Con la citata nota la DGPGSR si è espressa a riguardo della “qualifica degli enti territoriali abilitati a presentare domande ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 177/05”. Per la DGPGSR in sede di approvazione della norma il legislatore avrebbe meramente “voluto confermare la primitiva volontà di alleviare le difficoltà di ricezione per le popolazioni residenti in aree problematiche”, sicché sarebbe “opinabile che un’Amministrazione Provinciale possa essere ammessa ad avanzare richieste ai sensi della normativa citata, considerato che per essa sarebbero solo due i casi possibili di carenza di servizio atti a far invocare l’applicazione del citato D. Lgs.: mancata copertura dell’intero territorio provinciale o di parte di esso”. “Nel primo caso – prosegue la D.G. – si verrebbe ad infrangere in maniera non indifferente la dimensione stessa delle pertinenze territoriali di un’emittente locale, nel secondo caso di riconoscerebbe alle province di sostituire lo specifico potere di richiesta, che dovrebbe in prima istanza spettare (…) direttamente alla Amministrazione comunale od a consorzi di esse”. Fonderebbe l’espresso orientamento della D.G. il fatto che “le disponibilità frequenziali non sono sufficienti a dar corso a tutte le richieste che pervengano e che, quindi, una scelta restrittiva sarebbe in linea con una buona amministrazione delle risorse pubbliche”. La minacciosa prosa della circolare ministeriale si allevia però sul finale, allorquando è spiegato che “Le definitive determinazioni nel merito saranno in ogni caso adottate dalla collaterale DGSCER”. L’ultimo passaggio, tuttavia, è destinato a lasciare inquieti enti ed operatori nella misura in cui secondo la Direzione tecnica del MSE-Com le eventuali previsioni della DGSCER “dovranno trovare applicazione anche in casi di eventuali autorizzazioni provvisorie già rilasciate alle Province (…)”.Invero, come è facile osservare, la circolare, ancorché redatta con una prosa forse non ideale per le finalità meramente d’indirizzo tecnico, è priva di immediata incidenza sulle problematiche di specie per diretta ammissione della DGPGSR (che, infatti, opportunamente, rimanda alle “definitive determinazioni nel merito” che “saranno in ogni caso adottate dalla collaterale DGSCER”), sicché non potrebbe certamente costituire motivo di sospensione o revisione di procedimenti istruiti a riguardo dagli organi territoriali. Tale lettura della missiva, infatti, è stata confermata dall’I.T. Emilia Romagna del MSE-Com, che ha già informato che fino all’espressione finale della DGSCER non saranno adottati provvedimenti restrittivi. Tuttavia, l’assunto in base al quale le Amministrazioni Provinciali non sarebbero ammesse “ad avanzare richieste ai sensi della normativa citata” non pare condivisibile. Il disposto normativo in parola consente, infatti, ai comuni, comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali (sono enti territoriali quelli in cui il territorio è uno degli elementi costitutivi e come tale essenziale per l’esistenza dell’ente e non considerato semplicemente quale ambito spaziale che ne delimita la sfera d’azione; sono enti locali quelli che operano in una limitata circoscrizione territoriale per perseguire un interesse pubblico proprio di tale circoscrizione) che ne facciano richiesta, di ottenere dagli organi periferici competenti del MSE-Com (gli Ispettorati Territoriali), il rilascio di autorizzazioni all’installazione e all’esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi radiofonici e televisivi diffusi in ambito nazionale e locale (nulla dicendo a riguardo della loro provenienza geografica). Peraltro, nel febbraio 2008 la DGSCER aveva avuto occasione di chiarire che: “la possibilità data ai comuni, comunità montane enti locali o consorzi si enti locali, ai fini della ripetizione di programmi radiotelevisivi diffusi da emittenti locali e nazionali, non concorre alla determinazione del limite previsto per la definizione di “emittente radiofonica a carattere locale” di cui all’articolo 2, comma 1 lett. o)”. Circostanza, questa, che evidentemente confligge con le conclusioni cui sembra giungere la DGPGSR nella circolare in trattazione. D’altra parte, non si hanno dubbi sul fatto che la DGPGSR abbia piena consapevolezza dell’impossibilità di ingerire in scelte (insindacabili sul piano socio-economico-culturale da parte del MSE-Com) degli enti territoriali di ripetere, ovviamente previa autorizzazione, nella circoscrizione di competenza i segnali di emittenti radiotelevisive non altrimenti ricevibili, a prescindere dal bacino di utenza originario delle stesse. E’ del resto chiaro come l’attuale stato di sviluppo tecnologico stia progressivamente conducendo alla caducazione del concetto giuridico di ambito locale nell’ambito radiotelevisivo (amplius qui), circostanza di cui certamente gli organi ministeriali non possono non tenere conto.(M.L. per NL)