Verso lo smembramento della rete DTT n. 12 per destinare le frequenze VHF al DAB e le UHF agli operatori di rete televisivi (locali).
Da rumors raccolti da NL, Agcom avrebbe espresso assenso alla richiesta del MIMIT di sfruttare le risorse della dodicesima rete nazionale del digitale televisivo terrestre.
Ma per procedere occorrerà un vettore normativo, idealmente costituito da una norma inserita nella legge di Bilancio 2025, che possa prevedere la ridestinazione per la radio digitale delle frequenze VHF della rete 12 e quelle UHF per il potenziamento della distribuzione televisiva locale.
Sintesi
In data 12 novembre il Ministero delle imprese e del made in Italy, dopo le continue sollecitazioni degli operatori di rete locali, aveva chiesto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di valutare la ridestinazione (attraverso ripianificazione) al servizio radiofonico in DAB+ delle frequenze in banda VHF-III originariamente previste per la rete nazionale n. 12 (a 5 anni di distanza mai assegnata, stante il disinteresse evidente dei network provider, di cui diremo di seguito), considerata l’insufficienza di risorse per la radio digitale via etere, quantomeno per le aree tecniche oggetto di beauty contest del Veneto (dove è previsto una competizione per la rete locale n. 1), Toscana (per la rete locale n. 1), Lazio (per la rete locale n. 2), Campania (per la rete locale n. 3) e soprattutto Puglia (per le reti locali n. 1 e 2).
Agcom, per parte propria, aveva iscritto la richiesta del MIMIT all’ordine del giorno odierno, con la seguente questione: “Richiesta di parere del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in merito al reperimento di ulteriori risorse da destinare alle reti locali DAB+ in aree con maggiore domanda, mediante la ri-destinazione di parte delle frequenze del mux televisivo n. 12″.
A quanto risulta a NL, la decisione assunta da Agcom sarebbe favorevole, ma ad alcune condizioni.
Agcom: sensibilità verso il comparto radiofonico locale
Anzitutto, sembrerebbe che la sensibilità di Agcom sia stata correttamente incanalata verso il comparto radiofonico locale, atteso che quello nazionale – controversia giudiziali tra RAI ed Eurodab a parte – risulti sostanzialmente appagato (RAI ha richiesto integrazioni limitatamente ad alcuni territori, sicuramente marginali rispetto alle esigenze dei consorzi locali), mostrando un generale riscontro positivo alla richiesta del MIMIT.
Tutela dei nativi digitali
E ciò non tanto, e non solo, nei confronti dei concessionari soci dei consorzi DAB, ma anche dei veri penalizzati dalla questione: i nativi digitali (le cui richieste di veicolazione possono essere soddisfatte solo dopo quelle dei soci).
Risorse anche per gli operatori di rete televisivi locali
Come aveva suggerito Newslinet tempo fa, oltretutto, lo smembramento della rete 12 metterebbe a disposizione anche risorse UHF importanti (come il canale 28 in Lombardia), che potrebbero aumentare la capacità trasmissiva a favore di fornitori di servizi di media audiovisivi locali, ed anche su tale punto Agcom avrebbe mostrato un’apertura.
I passi
Tuttavia la formalizzazione di un assenso di massima di Agcom al Ministero sarebbe solo il primo passo di un iter inevitabilmente articolato (e quindi dilatato nel tempo) che prevede la definitiva, motivata, archiviazione della procedura di cui alla delibera 25/23/CONS per consentire la ripianificazione della rete 12 smembrata nella destinazione per PNAF DAB.
Lo smembramento della rete 12 nella legge di Bilancio 2025?
Una decisione formale che potrebbe essere adottata solo attraverso un provvedimento ministeriale apicale o, più plausibilmente ed efficacemente, con un intervento legislativo generale (come, per esempio, la legge di Bilancio 2025) oppure ad hoc.
La genesi dell’abbandono della rete 12
Ma come si è arrivati al parcheggio della rete 12 di cui ora, giustamente, s’invoca un opportuno smembramento? Data la complessità della questione effettuiamo un recap, partendo proprio dalla Delibera n. 25/23/CONS del 08/02/2023, assunta da Agcom all’esito della consultazione pubblica indetta con la delibera n. 366/22/CONS, che aveva definito la nuova procedura per l’assegnazione del diritto d’uso delle frequenze pianificate per la 12^ rete del servizio di radiodiffusione digitale terrestre, secondo quanto previsto all’art. 10, comma 4, della delibera n. 65/22/CONS.
Il merito della Delibera n. 25/23/CONS
Il provvedimento stabiliva la procedura per il rilascio del diritto d’uso delle frequenze televisive per la 12^ rete del PNAF, rimasto inassegnato al termine delle procedure di cui alla delibera n. 129/19/CONS e della delibera n. 65/22/CONS.
Nessun accordo tra Retecapri ed Europa 7
Al momento della pubblicazione del provvedimento cessava quindi la possibilità di applicazione dell’art. 2, comma 2, lett. b), della delibera n. 129/19/CONS. Sul punto, ricordiamo che gli operatori di rete nazionali Premiata Ditta Borghini & Stocchetti di Torino (nota come Retecapri) ed Europa Way (conosciuta come Europa 7), cui in occasione del refarming della banda 700 MHz sarebbe spettato mezzo mux a testa (con un diritto d’uso specifico in capo ad una ed uno generico per lo sfruttamento del 50% della capacità all’altra), nonostante diversi tentativi, non avevano infatti concluso un accordo per la gestione condivisa della 12^ rete in ambito nazionale.
L’invito formale del Ministero
Conseguentemente, l’allora Mise, in data 20/05/2022, aveva inviato ai due player una lettera di invito a presentare un’offerta per l’assegnazione dell’unico diritto d’uso delle frequenze pianificate per la suddetta rete.
Niente di fatto
Assegnazione diritto d’uso 12^ rete nazionale
La quale aveva pertanto adottato un provvedimento che prevedeva che il diritto d’uso, utilizzabile esclusivamente per l’offerta dei servizi previsti con le frequenze pianificate dal PNAF, fosse assegnato mediante procedura comparativa onerosa senza rilanci competitivi.
Apertura ai nuovi entranti
Una procedura cui avrebbero avuto titolo di partecipare tutti i soggetti interessati, anche nuovi entranti nel mercato dell’offerta di capacità trasmissiva su reti digitali terrestri, in possesso dei requisiti previsti dal bando di gara, ad eccezione dei soggetti con divieto di partecipazione.
Apertura a consorzi
La delibera stabiliva altresì la partecipazione di società consortili di cui all’art. 2602 del Codice civile, a condizione che assumessero, a pena di esclusione e revoca, anche successivamente all’aggiudicazione e comunque prima del rilascio dei diritti d’uso, la forma di società di capitali secondo quanto stabilito dall’art. 2615-ter del codice civile (oltre ovviamente a rispettare gli ulteriori requisiti previsti).
Novità per la 12^ rete
Fatto sta che, successivamente, non si erano registrati altri provvedimenti sul tema (qui per consultare la delibera n. 25/23/CONS). (E.G. per NL)