La riduzione ad un decimo delle sanzioni amministrative a carico delle emittenti radiotelevisive locali è stata estesa anche alle sanzioni non previste dal Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (D.L.vo n. 177/2005 e s.m.i.).
L’art. 4 del D.L.vo n. 120/2012 ha infatti stabilito l’introduzione del comma 5 bis all’art. 51 del Testo Unico, che già prevedeva la citata riduzione con riferimento alle sanzioni, di competenza dell’Agcom, previste per violazione degli obblighi indicati nel medesimo articolo. Ad essere interessati dall’innovazione normativa sono, in particolare, i provvedimenti sanzionatori irrogati alle emittenti locali ai sensi dell’art. 1, comma 31, della L. n. 249/1997, degli artt. 97 e 98 del D.L.vo n. 259/2003 e s.m.i., dell’art. 5, comma 8, del D.L.vo n. 9/2008 e dell’art. 1, commi 10, 11 e 12, della L. n. 220/2010. Trattasi, dunque, delle sanzioni stabilite per inottemperanza agli ordini e alle diffide dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nel caso di violazioni della disciplina inerente i limiti temporali e le modalità di esercizio del diritto di cronaca su eventi di competizioni sportive, nonché nelle ipotesi contemplate dagli artt. 97 e 98 del Codice delle Comunicazioni elettroniche, a cui rinvia anche l’art. 1, comma 10, della L. n. 220/2010 per il caso di indebita occupazione delle radiofrequenze da parte di soggetti operanti in tecnica digitale terrestre. (D.A. per NL)