Radio e Tv. Pubblicata la L. 205/2017: roadmap per 5G e T2 passando per DAB+ e obbligo ricevitori radio digital. Graduatorie anche per FMSA e adeguamento LCN

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Pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29/12/2017 la L. 205/2017  rubricata “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”.
Relativamente al settore radio-tv le norme d’interesse sono quelli di cui ai commi dal n. 1026 a 1045, nonché i 1096 e 1097, dell’art.1, che di seguito esaminiamo in maniera sommaria (per approfondimenti consultare l’articolo dedicato).
Il comma 1026 dispone che in coerenza con gli obiettivi di conseguire una gestione efficiente dello spettro e di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, enunciati dal Piano di azione per il 5G della Commissione europea, entro il 30/04/2018 l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce le procedure per l’assegnazione dei diritti d’uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali con l’utilizzo della banda 694-790 MHz e delle bande di spettro pioniere 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz.

In linea con gli indirizzi dell’Unione Europea, le procedure di selezione su base competitiva di cui al primo periodo sono definite in coerenza con l’obiettivo di garantire l’utilizzo dello spettro assicurando il più ampio livello di copertura e di accesso a tutti gli utenti ai servizi basati sulla tecnologia 5G, sul territorio nazionale, tenuto conto della durata dei diritti d’uso concessi, garantendo benefici socio-economici a lungo termine. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze è adeguato entro il 30/09/2018 dal Ministero dello sviluppo economico alle disposizioni del comma qui disaminato e dei commi da 1028 a 1046.
Dispone il c. 1028 che entro il 30/09/2018, il Ministero dello sviluppo economico provvede all’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze in banda 694-790 MHz, con disponibilità a far data dal 1º luglio 2022, e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz agli operatori di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, in conformità alle procedure di selezione su base competitiva definite dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui al comma 1026.
Entro il 31/05/2018 (c. 1030), l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, denominato PNAF 2018, considerando le codifiche o standard più avanzati per consentire un uso piu’ efficiente dello spettro ed utilizzando per la pianificazione in ambito locale il criterio delle aree tecniche. Al fine di escludere interferenze nei confronti di Paesi radioelettricamente confinanti, in ciascuna area di coordinamento definita dagli accordi internazionali sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico e dalle autorità degli Stati confinanti, sono oggetto di pianificazione esclusivamente le frequenze attribuite all’Italia dagli accordi stessi. Le frequenze in banda III VHF sono pianificate sulla base dell’Accordo di Ginevra 2006, per realizzare un multiplex regionale per la trasmissione di programmi televisivi in ambito locale e per massimizzare il numero di blocchi coordinati destinabili in ciascuna regione alla radiofonia digitale.

Il comma 1031 prevede che, in linea con gli obiettivi della politica audiovisiva europea e nazionale di coesione sociale, pluralismo dei mezzi di comunicazione e diversità culturale e con la finalità della più efficiente gestione dello spettro consentita dall’impiego delle tecnologie più avanzate, tutte le frequenze assegnate in ambito nazionale e locale per il servizio televisivo digitale terrestre ed attribuite in banda III VHF e 470-694 MHz sono rilasciate secondo il calendario di cui al comma 1032. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, i diritti d’uso delle frequenze di cui sono titolari alla data di entrata in vigore della legge in disamina gli operatori di rete nazionali sono convertiti in diritti d’uso di capacità trasmissiva in multiplex nazionali di nuova realizzazione in tecnologia DVB-T2, secondo i criteri definiti dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30/09/2018 ai fini dell’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30/09/2018, stabilisce i criteri per l’assegnazione in ambito nazionale dei diritti d’uso delle frequenze in banda 470-694 MHz UHF pianificate ai sensi del comma 1030 per il servizio televisivo digitale terrestre agli operatori di rete nazionali, tenendo conto della necessità di assicurare il contenimento degli eventuali costi di trasformazione e di realizzazione delle reti, la riduzione dei tempi del periodo transitorio di cui al comma 1032 e la minimizzazione dei costi ed impatti sugli utenti finali.

Entro il 28/09/2019, il Ministero dello sviluppo economico provvede al rilascio dei diritti d’uso delle frequenze di cui al terzo periodo ad operatori di rete nazionali e assegna i diritti d’uso delle frequenze in banda III VHF al concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale per la realizzazione di un multiplex contenente l’informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico e per la trasmissione di programmi in ambito locale, destinando la capacità trasmissiva al trasporto di fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale selezionati secondo la procedura di cui al comma 1034 e riservando il 20 per cento della capacità trasmissiva alla trasmissione dei programmi di servizio pubblico contenente l’informazione a livello regionale.
Il c. 1032 dispone che entro il 30/06/2018, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, è stabilito il calendario nazionale che individua le scadenze della tabella di marcia , tenendo conto della necessità di fissare un periodo transitorio, dal 01/01/2020 al 30/06/2022, per assicurare il rilascio delle frequenze da parte di tutti gli operatori di rete titolari di relativi diritti d’uso in ambito nazionale e locale e la ristrutturazione del multiplex contenente l’informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo una serie di criteri circa i quali si rimanda alla separata disamina contenuta in altro articolo.

Entro il 30/09/2018 (c. 1033), il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure di selezione per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di rete, ai fini della messa a disposizione di capacita’ trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale, sulla base di altri criteri oggetto di approfondimento nella richiamata disamina effettuata in altro pezzo.
Al fine di determinare i soggetti che possono utilizzare la capacita’ trasmissiva di cui al comma 1033, entro il 31/12/2018, il Ministero dello sviluppo economico (c. 1034) avvia le procedure per predisporre, per ciascuna area tecnica di cui al comma 1030, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che ne facciano richiesta, prevedendo, se del caso, riserve su base territoriale inferiore alla regione e applicando, per ciascun marchio oggetto di autorizzazione, i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 146/2017.tralicci sequenza 2  - Radio e Tv. Pubblicata la L. 205/2017: roadmap per 5G e T2 passando per DAB+ e obbligo ricevitori radio digital. Graduatorie anche per FMSA e adeguamento LCNLa fornitura di capacita’ trasmissiva, da parte degli operatori di rete in ambito locale assegnatari dei diritti d’uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre di cui al comma 1033, ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale avviene sulla base di una negoziazione commerciale fino al completo soddisfacimento della domanda. Nel caso in cui l’accordo non sia raggiunto con fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che rientrano in posizione utile nella graduatoria di cui al primo periodo, il Ministero dello sviluppo economico associa la domanda dei suddetti fornitori agli operatori di rete in ambito locale in base alla disponibilità residua di capacita’ trasmissiva e alla posizione in graduatoria dei fornitori medesimi. In linea con la sequenza di rilasci e attivazioni di frequenze nell’arco del periodo transitorio dal 01/01/2020 al 31/12/2021 nelle aree geografiche di cui al comma 1032, lettera a), le procedure in parola si concludono nel periodo dal 30/06/2019 al 30/06/2021.

Il c. 1035 prevede che in considerazione del nuovo assetto frequenziale e delle modalità’ di definizione delle aree tecniche, di cui al comma 1030, e in coerenza con le procedure di cui ai commi 1030, 1031, 1033 e 1034, l’Autorità’ per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il piano di numerazione automatica dei canali del servizio televisivo digitale terrestre e le modalità’ di attribuzione dei numeri entro il 31/05/2019 . L’Autorità’ per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il piano, nel rispetto del pluralismo dei mezzi di comunicazione, dei principi di trasparenza, equità e non discriminazione e di una razionale allocazione della numerazione, riservando adeguati spazi all’interno dei primi archi di numerazione ai consorzi e alle intese di cui all’articolo 29, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 177/2005. Il Ministero dello sviluppo economico, sulla base del piano di numerazione e della regolamentazione di cui al primo e secondo periodo, attribuisce la numerazione ai fornitori di servizi di medi audiovisivi in ambito locale di cui al comma 1034, in linea con la sequenza temporale di cui all’ultimo periodo dello stesso comma 1034.
A mente del c. 1036, in caso di mancata liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre entro le scadenze stabilite dalla tabella di marcia nazionale di cui al comma 1032, e delle bande di spettro 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz entro il termine di cui al comma 1029, gli ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico procedono senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti, avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni.

In caso di indisponibilità delle frequenze della banda 694-790 MHz per mancato rispetto delle scadenze stabilite dalla tabella di marcia nazionale di cui al comma 1032 e fino all’effettiva liberazione delle frequenze, gli assegnatari dei relativi diritti d’uso in esito alle procedure di cui al comma 1028 hanno diritto a percepire un importo pari agli interessi legali sulle somme versate a decorrere dal 01/07/2022. Il Ministero dello sviluppo economico si rivale di tale importo sui soggetti che non hanno proceduto tempestivamente all’esecuzione di quanto prescritto dal calendario nazionale di transizione di cui al comma 1032.
Secondo il c. 1037, i giudizi riguardanti l’assegnazione di diritti d’uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 1026 a 1036, con particolare riferimento alle procedure di rilascio delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio. In ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze, l’annullamento di atti e provvedimenti adottati nell’ambito delle procedure di cui ai commi da 1026 a 1036 non comporta la reintegrazione o esecuzione in forma specifica e l’eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. La tutela cautelare e’ limitata al pagamento di una provvisionale.
In linea con la normativa europea, all’atto della concessione dei diritti d’uso della banda di frequenza 470-790 MHz (cfr. c. 1038), il Ministero dello sviluppo economico autorizza il trasferimento o l’affitto ad altre imprese dei diritti d’uso relativi alle frequenze assegnate ai sensi dei commi 1031, 1033 e 1034 in conformita’ all’articolo 14 ter del codice di cui al decreto legislativo n. 259/2003.

Dispone il c. 1039, che, ai fini dell’attuazione dei commi da 1026 a 1046 e’ autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2018, 35,5 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2019, 293,4 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2020, 141 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2021 e 272,1 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2022, da iscrivere su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Gli importi di cui al comma qui disaminato sono utilizzati, in conformita’ alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, per specifiche finalità affrontate in separato approfondimento.
Ai sensi del c. 1043, al fine di favorire l’innovazione tecnologica, a decorrere dal 01/06/2019 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano almeno un’interfaccia che consenta all’utente di ricevere i servizi della radio digitale. Per le medesime finalita’, a decorrere dal 01/01/2020 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano almeno un’interfaccia che consenta all’utente di ricevere i servizi della radio digitale.

Il comma 1096 dispone invece che “Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attivita’ funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alla societa’ concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonche’ di garantire gli equilibri concorrenziali nel mercato radiotelevisivo, non si applicano alla societa’ RAI-Radiotelevisione italiana Spa le norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilita’, finanza, investimenti e disinvestimenti previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell’elenco dell’ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.196; pertanto la RAI-Radiotelevisione italiana Spa puo’ avviare, in un’ottica virtuosa di risparmio a medio-lungo termine, immissioni in organico di figure al livello retributivo piu’ basso, attingendo in primis al personale idoneo inserito nelle graduatorie 2013 e 2015 di giornalisti professionisti riconosciuti idonei. Restano comunque ferme le disposizioni in materia di tetto retributivo recate dall’articolo 49, commi 1-ter e 1-quater, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”.


Il comma 1097, infine, prevede che l’articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708/1947, ratificato, con modificazioni, dalla legge n. 2388/1952, e’ sostituito dal seguente: «Art. 6. – 1. Per le imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi, l’obbligo della richiesta del certificato di agibilità di cui all’articolo 10 non sussiste nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell’articolo 3 con contratto di lavoro subordinato qualora utilizzati nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento per i quali le medesime imprese effettuano regolari versamenti contributivi presso l’INPS. Le medesime imprese hanno l’obbligo di chiedere il rilascio del certificato di agibilità di cui all’articolo 10, per i lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell’articolo 3 con contratto di prestazione d’opera di durata superiore a trenta giorni e contrattualizzati per specifici eventi, di durata limitata nell’arco di tempo della complessiva programmazione dell’impresa, singolari e non ripetuti rispetto alle stagioni o cicli produttivi. In alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell’articolo 3, salvo l’obbligo di custodia dello stesso che e’ posto a carico del committente. L’obbligo della richiesta del certificato di agibilità ricorre per le imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, per i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e per gli impianti sportivi ogni qualvolta sia resa una prestazione da parte dei lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal numero 1) al numero 14) del primo comma dell’articolo 3 nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento le imprese committenti”. (M.L. per NL)

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