Le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono realizzare programmi di comunicazione politica in occasione delle prossime elezioni politiche e regionali “sono tenute ad assicurare un’equilibrata rappresentanza di genere nelle presenze dei soggetti politici, nel rispetto della norma introdotta dalla legge n. 215/2012” per la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne.
E’ quanto ha chiarito l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con apposita circolare esplicativa, resasi necessaria a seguito dell’inserimento del comma 2-bis all’art. 1 della L. n. 28/2000, ad opera della Legge n. 215/2012. Il nuovo comma prevede infatti che “(…) i mezzi di informazione, nell’ambito delle trasmissioni per la comunicazione politica, sono tenuti al rispetto dei principi di cui all’articolo 51, primo comma, della Costituzione, per la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne”. Ne consegue che, per assicurare l’efficace applicazione della par condicio, le emittenti devono garantire un equilibrio nella presenza di soggetti politici uomini e donne che partecipano ai programmi di comunicazione politica, nell’ambito dei quali l’art. 4 della citata Legge n. 28/2000 fa rientrare le “tribune politiche, i dibattiti, le tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione”. Ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. c), del Codice di autoregolamentazione dettato per le emittenti locali con Decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, il programma di comunicazione politica è quello “in cui assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni”. L’obbligo della c.d. par condicio di genere si aggiunge quindi agli altri già previsti per la trasmissione di questi tipi di programmi nei quali, come precisato dal predetto Codice di autoregolamentazione, la parità di trattamento tra i competitori può essere assicurata non solo nell’ambito della medesima trasmissione, ma anche durante l’intero ciclo del programma. Ciò purché ad ognuno dei soggetti politici chiamati a parteciparvi siano garantite le medesime opportunità anche con riferimento alle fasce orarie ed al tempo di trasmissione. Su questa linea si pone la previsione secondo cui “L’eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l’intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante (…)". In tali casi è comunque obbligatorio che, nel corso della trasmissione, sia fatta esplicita menzione delle assenze. La disciplina vigente regola poi la collocazione di questi programmi nel palinsesto, precisando che essi devono essere posizionati in appositi contenitori con cicli a cadenza quindicinale, all’interno della fascia oraria fissata tra le ore 7:00 e le ore 24:00 per le emittenti televisive e tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo per le emittenti radiofoniche. Vige l’obbligo di comunicare all’Agcom (le emittenti nazionali) e ai Co.Re.Com. o Co.Re.Rat. (le emittenti locali) i calendari di queste trasmissioni, nonché eventuali variazioni apportate ai medesimi calendari. (D.A. per NL)