Radio Tv. OTT scelgono per FAST contenuti lineari da integrare: partendo da nome. E’ patto di fiducia con utente. Ultimo atto di processo noto

contenuti lineari

Le grandi piattaforme audio/video mondiali valutano l’integrazione della loro offerta FAST (Free ad-supported streaming television) con contenuti lineari di terze parti (di alta appetibilità quelli musicali verticali, quelli sportivi tematici e quelli di approfondimento informativo).
E sapete quale è il primo elemento valutato nel generalmente esteso processo di valutazione (da 6 a 8 mesi)? Il nome del canale.  Se non è rappresentativo del contenuto, non se ne fa nulla.

Sintesi

Si accentua la necessità che il contenuto di un prodotto editoriale audio/video sia immediatamente riconoscibile dal suo identificativo. Non solo per la necessità di essere immediatamente individuabile nelle liste delle autoradio DAB, negli aggregatori di flussi streaming audio, negli hub delle smart tv, nei play store.
Ormai anche le piattaforme OTT valutano l’integrazione di un nuovo canale nelle piattaforme FAST (bouquet di contenuti lineari streaming gratuiti supportati da pubblicità) partendo dal suo nome.
Inevitabile che ciò abbia effetti di natura economica sul valore di brand strategici.

Nome dissociato al contenuto? Prego andare

I decisori delle piattaforme OTT che aprono ai prodotti live esterni sono concordi: l’utente quando scorre le liste si ferma essenzialmente in conseguenza del nome.
E il patto di fiducia tacito con l’utente è vincolante: all’identificativo deve corrispondere il contenuto evocato. Altrimenti piattaforma e contenuto saranno bannati perché considerati inaffidabili.

Ultimo atto di processo in atto da tempo

Lo scouting degli OTT FAST è l’ultima conseguenza di una tendenza su cui, da anni, puntiamo i riflettori, sollecitando gli editori sul fatto che l’importanza strategica degli asset radiofonici si è ormai spostata verso i brand.

Nomen omen

In particolare quelli cosidetti nomen omen, cioè che identificano il contenuto col nome stesso. Un presidio in grado di intercettare più facilmente il pubblico di riferimento nell’ambito di un’offerta sempre più vasta e destinata ad aumentare progressivamente col consolidamento delle piattaforme digitali.

Gli scouter

Ne parliamo con gli analisti di Consultmedia (struttura di consulenza a più livelli in ambito mediatico collegata al gruppo editoriale di questo periodico) scouter di contenuti italiani integrabili per conto di alcune piattaforme OTT.

Vengo da lontano

E lo facciamo partendo da lontano, considerata la singolarità del mercato italiano radiotelevisivo, per arrivare ad un momento cruciale per la valorizzazione economica delle imprese radiotelevisive.

Il singolare filone giurisprudenziale degli anni ’80 per la tutela delle frequenze FM

Nei primi anni ’80 in Italia iniziò a svilupparsi un inedito filone giurisprudenziale legato alla tutela del possesso di una frequenza FM da concorrenti che, con azioni di concorrenza sleale, interferivano segnali che godevano di preuso (cioè che avevano occupato per primi una data frequenza).

Chi va senza piano…

In sostanza, posta l’assenza di un piano nazionale di assegnazione delle frequenze FM e di una conseguente assegnazione di diritti d’uso, la regolamentazione dell’etere era affidata al governo del giudice civile, che risolveva i conflitti accertando il preuso.

Ministero surrogato

La gestione dell’etere da parte della magistratura ordinaria avrebbe dovuto cessare nel 1990, con l’approvazione della legge 223/1990, che prevedeva il piano di assegnazione delle frequenze.

Coordinamenti giudiziari

Sennonché, come noto, di proroga in proroga, il Piano non è mai stato attuato (se ne parla sempre più spesso solo negli ultimi tempi) e la magistratura ha continuato a surrogarsi al Ministero nella gestione dell’etere, addirittura passando da pronunce dichiarative a sentenze costitutive, che autorizzavano, ex art. 32 c. 2 L. 223/1990, modifiche tecniche per conseguire coordinamenti.

Mini piani FM

Realizzando, in non rari casi, compatibilizzazioni e ottimizzazioni che coinvolgevano decine di impianti alla volta. dei mini Piani FM locali, in sostanza (soprattutto in Lombardia).

Interferenze dalla prima crisi economica mondiale

Poi, con la prima crisi economica mondiale del 2007 si è assistito ad una progressiva riduzione del contenzioso interferenziale civile, che negli ultimi anni ha interessato, come dichiarato dagli ispettorati territoriali del Ministero delle imprese e del made in Italy, anche quello amministrativo.

-70% di segnalazioni interferenziali

“Rispetto a prima del 2010, le segnalazioni interferenziali si sono ridotte del 70%”, aveva rivelato a metà 2023 a NL una fonte ministeriale.

Equilibrio e pluralità di vettori

Se in parte ciò può essere spiegato col raggiungimento di un certo equilibrio radioelettrico tra un numero molto inferiore di soggetti attivi (che quindi riescono a trovare più facilmente accordi), non si può non rilevare come ciò sia anche conseguenza di una sopravvenuta diminuzione di importanza del ruolo della FM nella distribuzione di contenuti radiofonici.

FM ancora primaria piattaforma distributiva in Italia. Ma sempre più erosa

La FM rimane naturalmente ancora la principale piattaforma diffusiva radiofonica in Italia (nei Paesi Bassi non è ormai più così ed anche in UK il digitale ha superato l’analogico), ma altri vettori cominciano ad avere numeri percentuali a due cifre.

Aule liberate. E rioccupate

Così, mentre le aule dei tribunali ordinari sono state liberate da editori in lotta per il preuso delle proprie frequenze FM, le medesime stanze cominciano ad essere sempre più frequentate dagli stessi operatori che litigano per i marchi.

Marchi asset principali

“Nulla di inaspettato, almeno per noi“, spiega l’avvocato Stefano Cionini, senior partner di Consultmedia e cofounder della law firm specialistica MCL Avvocati Associati.

Alert per tempo

“Da anni – svolgendo anche attività di scouting per conto di piattaforme OTT che vogliono integrare contenuti terzi nell’offerta FAST – stiamo avvertendo i nostri clienti dell’importanza di spostare l’attenzione sui marchi (il brand), che, insieme al layout editoriale, si avviano ad essere gli asset più importanti del mezzo radiofonico a livello patrimoniale. In particolare quelli nomen omen, cioè identificativi di per se stessi del contenuto”, spiega il legale.

A parità di distribuzione, la differenza la fanno prima di tutto i marchi. Soprattutto quelli nomen omen

Inevitabile, in un sistema sempre più livellato quanto a distribuzione, dove la potenza o la pulizia del segnale non fanno più la differenza tra una stazione e l’altra (come si sta assistendo in questi ultimi mesi analizzando i dati d’ascolto).

Il digitale livella

In streaming tutte le radio sono potenzialmente ricevibili allo stesso modo e, successivamente alle attribuzioni dei diritti d’uso, anche in DAB+ sarà una condizione tipica. Tanto più che l’estensione territoriale sarà sempre più frequente con conseguente aumento dell’offerta radiofonica e scontata sovrapposizione d’insegne simili, argomento su cui vorrei tornare più avanti.

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Consultmedia

Ai marchi il compito di “fermare” gli utenti nella selezione

La differenza, pertanto, la fa (e la farà sempre di più) il contenuto, e prima di esso il nome, in quanto l’utente preliminarmente dovrà scegliere la stazione in una lista indifferenziata partendo dai marchi che la compongono.

Nomen omen

Più i marchi saranno rappresentativi del formato (regola del nomen omen, ndr), più alta sarà la probabilità di intercettare utenza.

Al contenuto quello di “trattenere” gli ascoltatori

Poi, al contenuto, spetterà il compito di trattenere l’ascoltare. Ma prima di tutto si passerà dal nome.

Tutela industriale

Per questo motivo, ormai da 5 anni, in Consultmedia abbiamo creato una task force dedicata alla tutela della proprietà industriale di brand radiotelevisivi. Area di intervento che ha conseguito una certa esperienza, soprattutto a riguardo della difendibilità dei cosiddetti “marchi deboli”.

Perché il marchio debole è più importante di quello forte

E ciò proprio perché la sempre più importante regola del nomen omen si fonda per sua natura su parole o segni che fanno capire di quale prodotto o servizio si tratta (al contrario dei “marchi forti” privi di legame coi prodotti che contraddistinguono).

Aumento del contenzioso in corso da due anni…

L’intensificazione di questa tendenza, ha portato, soprattutto negli ultimi due anni, ad un aumento rilevante del contenzioso giudiziario.

… pronto ad esplodere entro due

Tendenza che riteniamo esploderà letteralmente nei prossimi due, creando, come per le frequenze, figure tecniche ultraspecialistiche (non basta essere esperti di proprietà industriale, occorre esserlo nel segmento specifico, che ha regole singolari).

Cause fondate e temerarie

Per questo, come riconosciuta prima struttura italiana di competenze a più livelli in ambito mediatico, stiamo assistendo le emittenti clienti sin dalla fase iniziale, quella della scelta del brand, nella sua registrazione.

Tutela verso sfruttamenti illeciti

Per poi procedere nella tutela verso sfruttamenti illeciti (o, in qualche caso, di pretese inibitorie infondate).

Determinazione del valore

Fino a giungere alla determinazione del valore, con perizie estimative.

Come per l’accertamento del valore degli impianti FM

Le quali, come accaduto per quanto riguarda l’accertamento del valore delle frequenze (il metodo Consultmedia adottato dall’Agenzia delle entrate), si stanno affermando come attestazioni fondate su calcoli di valore scientifico”, conclude l’avvocato Cionini.

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1°: tutelare il proprio marchio

Come procedere quindi?
“Per prima cosa, pertanto, si dovrà avere cura di registrare i propri marchi (tenendo a mente la durata decennale decorrente dalla data di deposito della domanda di registrazione)”,
spiega Alessio Negretti, giurista esperto di copyright applicato a Consultmedia.

Protezione rafforzata

“E ciò anche per usufruire di una protezione rafforzata rispetto a quella genericamente offerta dal marchio di fatto, unitamente ai domini internet ad esso riferibili”, continua Negretti.

2°: definire il format

Più complessa, invece, la tutela delle componenti del prodotto radiotelevisivo nel suo complesso (cd. format).

D.O.R.

A riguardo, è opportuno informare in merito alla possibilità di depositare opere radiotelevisive al fine di tutelare i diritti d’autore da esse derivanti e, eventualmente, ricevere compensi per la loro utilizzazione da parte di terzi”, sottolinea l’esperto di proprietà intellettuale.

Contenziosi

“Tale opportunità risulta di stretta attualità, sia in considerazione dell’ampio numero di contenziosi in relazione alla paternità di opere diffuse sui media radiofonici e televisivi, sia per l’ingresso nel mercato di nuove emittenti…

Occhio agli scippatori

…che potrebbero sfruttare format o programmi già diffusi ma non depositati”, conclude Negretti. (segue per abbonati NL/SIT). (E.G. per NL)

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