Chi effettua trasmissioni in modalità simulcasting è tenuto a notificarlo non solo a SIAE ed SCF ma anche all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e al Ministero dello Sviluppo Economico.
E’ quanto prevede l’art. 9 dell’Allegato A alla delibera Agcom n. 606/10/CONS recante il “Regolamento concernente la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”. Al comma 1 della disposizione è infatti stabilito che i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici su reti di diffusione terrestre, via satellite o di distribuzione via cavo, che siano in possesso del relativo titolo abilitativo in corso di validità, possono effettuare, senza alcun onere, la ritrasmissione simultanea integrale su altri mezzi di comunicazione elettronica, previa notifica che deve essere indirizzata all’Agcom ed al Ministero. Per altri mezzi di comunicazione elettronica il Regolamento intende “le reti di comunicazione elettronica diverse da quelle via cavo coassiale, satellitari e terrestri di cui agli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, comma 1, del Testo unico, quali, a titolo esemplificativo, la rete internet anche in banda larga e le reti mobili ad esclusione delle trasmissioni a mezzo DVBH”. La notifica deve contenere i dati tecnici relativi alla trasmissione simultanea e deve essere effettuata, ai sensi del comma 2 del citato articolo 9, anche dai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici che operino su altri mezzi di comunicazione elettronica e che effettuino la ritrasmissione simultanea integrale su reti di diffusione via satellite o di distribuzione via cavo. Ad essere sottoposti a quest’ultimo obbligo sono, in particolare, quei soggetti autorizzati ai sensi della sopra richiamata delibera, cioè quei fornitori che, sotto la propria responsabilità editoriale, offrono programmi “al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche, in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, e i cui ricavi annui derivanti da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, sono superiori a centomila euro”. (D.A. per NL)