La Corte Europea è giunta a questa sentenza esaminando la causa C-265/16 che oppone la società inglese Vcast Limited (che in Italia è accessibile su www2.Vcast.it) a Rti-Mediaset davanti al Tribunale di Torino.
La causa in corso è stata promossa da Vcast Limited per ottenere il riconoscimento della legittimità della propria attività (servizio di videoregistrazione in modalità “cloud computing” di canali tv di terzi) equiparandola a quella di qualsiasi privato che ha facoltà di videoregistrare liberamente contenuti televisivi senza richiedere alcuna autorizzazione preventiva al titolare dei diritti.
Mediaset-Rti si è opposta a tale pretesa, chiedendo al contrario di vietare espressamente a Vcast la messa a disposizione di contenuti altrui a fini commerciali anche attraverso l’attività di videoregistrazione.
Il Tribunale di Torino, come già in precedenza il Tribunale di Milano e quello di Roma, ha inibito in via provvisoria a Vcast l’esercizio di tale attività in base alle norme italiane sul diritto d’autore, ma, prima di pronunciarsi nel merito, ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea indicazioni interpretative in merito alla Direttiva comunitaria sul diritto d’autore (cd. rinvio pregiudiziale).
Secondo Mediaset, “La sentenza esplicita in modo inequivoco che tale attività deve essere soggetta ad autorizzazione da parte del titolare dei diritti e la continuazione del giudizio italiano sulla vicenda sarà vincolata al parere oggi espresso dalla Corte Europea. Al di là del caso specifico, la sentenza comunitaria di oggi rappresenta una pietra miliare nella giurisprudenza in materia: è ora stabilito che qualunque società voglia ritrasmettere per proprie finalità commerciali il segnale televisivo di un broadcaster concorrente? anche se diffuso liberamente e gratuitamente nell’etere? deve ottenere l’autorizzazione preventiva del titolare del diritto. Un’autorizzazione che in Italia non è mai stata chiesta agli editori dei canali, né in questa circostanza né in altre che hanno portato a recenti contenziosi – per esempio con operatori satellitari – che vedono Rti-Mediaset ancora una volta parte lesa. La Corte di Giustizia Europea si pronuncia sulla controversa questione del diritto d’autore relativamente alla domiciliazione in cloud di copie di programmi televisivi registrati”.
La tesi difensiva della VCast è stata che sarebbe lecita l’operazione sulla scorta del diritto di copia privata, secondo il quale è consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali.
Di diverso avviso è apparsa però la Corte di Giustizia UE, secondo la quale un servizio come quello posto al suo vaglio rappresenta una comunicazione al pubblico attraverso la quale sono messe a disposizione dell’utenza opere e materiali tutelati (e quindi disponibili solo previo assenso del titolare dei relativi diritti). I giudici lussemburghesi hanno poi avuto modo di precisare che il diritto di comunicazione di opere al pubblico ha un significato ampio, che comprende qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione.
Nel dettaglio, la CGUE ha specificato che: “La (ri)trasmissione effettuata dalla VCast costituisce una comunicazione al pubblico differente da quella originaria e deve, pertanto, ricevere l’autorizzazione dei titolari dei diritti d’autore o dei diritti connessi. Di conseguenza, un tale servizio di registrazione da remoto non può ricadere nell’eccezione di copia privata”.
La decisione, al di là del caso di esame, ha effetti rilevanti in relazione al podcasting ed agli aggregatori di flussi streaming radiofonici, già recentemente attenzionati da questo periodico relativamente al caso del collettore TuneIn, convenuto in giudizio in UK da alcune major discografiche.“Questa decisione conferma il nostro pensiero e cioè che se non vi è veicolazione diretta o “rimaneggiamento” del contenuto, la mera organizzazione e catalogazione di contenuti audio/video già presenti in rete sul medesimo territorio non pare dover essere ulteriormente gravata da oneri di diritto d’autore o autorizzazioni”, commenta Stefano Cionini di MCL Avvocati Associati, law firm che cura l’Area Affari Legali di Consultmedia (struttura di competenze a più livelli collegata a questo periodico). “Dirimenti, a riguardo, appaiono i concetti di intervento sul contenuto e di scarto temporale e quindi della necessità di una qualche forma di domiciliazione remota, ancorché virtuale”, annota il legale.
Ricordiamo che le vicende connesse al rapido sviluppo degli aggregatori radiofonici (e prossimamente televisivi per smart tv) è all’ordine del giorno sia per lo sviluppo delle formule di digital adv (programmatic/automatic) che dell’imminente entrata sul mercato delle connected car, i cui dashboard costituiranno il crocevia dell’ascolto dei contenuti radio necessariamente aggregati (da parte di una piattaforma proprietaria della casa automobilistica oppure di un aggregatore esterno indipendente, come TuneIn o FM World, o captive come United Music di Mediaset). (E.G. per NL)