Il T.A.R. per il Lazio-sede di Roma si è espresso definitivamente in merito alla scottante problematica relativa al presunto inquinamento elettromagnetico nella zona di Rocca di Papa.
E lo ha fatto con decisioni destinate a fare giurisprudenza e a mutare radicalmente i rapporti di forza tra Agenzie Regionali per l’Ambiente, gli enti locali e le emittenti radiotelevisive (e, più in generale, i soggetti utilizzanti mezzi trasmissivi).
Il merito
Infatti, dopo i favorevoli provvedimenti cautelari dello scorso dicembre (dei quali questa testata aveva dato tempestivamente notizia), nei giorni scorsi sono state pubblicate le relative sentenze, le cui motivazioni hanno contenuti innovativi ed importanti.
La Rocca
Accogliendo le istanze contenute in due ricorsi contro la Regione Lazio, patrocinati dallo Studio Legale dell’Avvocato Gianluca Barneschi nell’interesse di due note emittenti della Capitale operanti dal sito di Rocca di Papa, il collegio giudicante si è pronunciato definitivamente in favore delle società ricorrenti.
Violato il contraddittorio in un’istruttoria sommaria
I giudici del TAR hanno riconosciuto la fondatezza dei dedotti vizi di carenza di motivazione, violazione del principio del contraddittorio e difetto di istruttoria, enunciando in maniera argomentata i seguenti principi innovativi in materia.
Deroga al contraddittorio da parte di ARPA evento eccezionale
In primo luogo il Collegio, quanto alla fase delle misurazioni condotto a Rocca di Papa, ha affermato – cambiando totalmente opinione rispetto a proprie decisioni anche recenti – che l’ARPA possa derogare dal rispetto del principio del contraddittorio solo quando l’accertamento riguardi una singola emittente.
Rispetto del contraddittorio principio sacro
In caso di superamento determinato dal contributo di più impianti, invece, il Tribunale ha ritenuto inviolabile e doveroso – nella fase di definizione della riduzione a conformità – il rispetto del principio del contraddittorio, “sebbene non esplicitato da alcuna specifica disposizione”, smentendo espressamente la giurisprudenza precedente, definita “risalente” (ed implicitamente errata, dunque).
Tutti i servizi coinvolti
Inoltre nelle sentenze si specifica anche come non si possa prescindere dal coinvolgimento nel procedimento di tutte le amministrazioni coinvolte a vario titolo, al fine di verificare se il superamento dei valori di legge possa essere stato determinato anche dal concorso di immissioni non conformi ai titoli o addirittura esercitate abusivamente.
Valori di attenzione misura di cautela che non può aggirare il contraddittorio
Il collegio ha poi evidenziato nelle motivazioni come i valori di attenzione stabiliti dalla legge, costituiscano misura di cautela il cui rispetto non debba essere intimato “in tempi così stretti da non consentire un reale contraddittorio tra le parti”.
Riduzioni a conformità imponibili solo a seguito di abuso di titolo
Ma le affermazioni più innovative e clamorose contenute in queste sentenze sono quelle relative al rilievo dei titoli abilitativi all’uso delle frequenze; infatti, secondo il TAR Lazio, le riduzioni a conformità possono ritenersi legittime solo in quanto il destinatario del provvedimento abbia contribuito al superamento dei valori di legge abusando del titolo abilitativo rilasciatogli, superando i limiti di potenza concessi al proprio impianto.
Consegue a tale affermazione che l’accertamento delle condizioni di esercizio degli impianti in conformità ai titoli sia ineludibile, così come quella – ugualmente evidenziata nelle sentenze – della necessaria verifica delle permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere nei luoghi di misura.
Censurati malvezzi
E’ evidente dunque che con queste decisioni siano stati censurati molti dei tipici malvezzi adottati dalle agenzie regionali per l’ambiente, ma anche i comportamenti degli enti locali che si inducevano ad emettere le ordinanze di riduzione a conformità automaticamente, dopo il ricevimento delle relazioni delle agenzie per l’ambiente.
L’intera vicenda riveste rilievo ulteriore considerato che, secondo le misurazioni presupposte erano stati violati i 6 V/m stabiliti dalla legge quali valore d’attenzione e-o obiettivo di qualità.
Le decisioni del TAR Lazio sul caso Rocca di Papa sono state accompagnate da condanna alle spese di lite, a carico della Regione Lazio. (E.G. per NL)