Al centro della consultazione disposta con la delibera 105/23/CONS di Agcom, la necessità di identificare i fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) stranieri operanti nel nostro paese che attualmente sfuggono alla giurisdizione italiana.
La Delibera 105/23/CONS
Attraverso la Delibera n. 105/23/CONS, Agcom ha avviato una consultazione pubblica concernente la modifica della delibera n. 666/08/CONS, recante “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione”, finalizzata all’istituzione dell’elenco dei fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana ed all’ iscrizione al registro degli operatori di comunicazione dei fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi.
La consultazione pubblica ex Delibera n. 105/23/CONS
Il documento sottoposto a consultazione pubblica presente nel primo allegato alla Delibera Agcom n. 105/23/CONS si basa sulle seguenti considerazioni.
Elenco FSMA soggetti alla giurisdizione italiana
Come noto, circa i fornitori di servizi di media audiovisivi, l’articolo 2, comma 7 del D. lgs. 208/2021 (TUSMA), prevede che l’Autorità, con proprio regolamento, istituisca, disciplini e aggiorni l’elenco dei fornitori di servizi media audiovisivi (FSMA) soggetti alla giurisdizione italiana e che tale elenco riporti l’indicazione di quale criterio, tra quelli declinati dall’articolo 2 comma 2 del citato decreto legislativo, determini la giurisdizione italiana.
I criteri di identificazione ex art. 2, comma 7 del D. lgs. 208/2021
I criteri individuati dal legislatore affinché un FSMA possa ritenersi operante in Italia e, quindi, soggetto alla giurisdizione del nostro Paese, sono numerosi.
Il criterio decisionale
In primo luogo, il D. lgs. 208/2021 stabilisce che è sottoposto alla giurisdizione italiana il FSMA che ha la sua sede principale in Italia, con decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo prese nel territorio italiano. Un’altra ipotesi di sottoposizione alla giurisdizione italiana è quando il fornitore SMA ha la sede principale in Italia e le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo fornito sono prese in un altro Stato membro o in un Paese terzo, ma sul territorio italiano opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell’attività di servizio di media audiovisivo o radiofonico collegata ai programmi.
Il criterio editoriale
Un’altra possibilità individuata dal legislatore è quella in cui, pur avendo il FSMA la sede principale in un altro Stato membro o Paese terzo, le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo fornito sono prese in Italia e sul territorio italiano opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell’attività di servizio di media audiovisivo o radiofonico collegata ai programmi. Oppure quando una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell’attività di servizio di media audiovisivo collegata ai programmi opera sia in Italia sia nell’altro Stato membro, se la sede principale del FSMA è in Italia.
Il criterio temporale
Altra fattispecie è quando, in mancanza delle condizioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’ art.2 comma 2 del d. lgs. 8 novembre 2021 n. 208, il FSMA ha iniziato in Italia la sua attività nel rispetto dell’ordinamento giuridico nazionale, mantenendo nel tempo un legame stabile ed effettivo con l’economia italiana.
Le casistiche di collegamento
Sul piano tecnico, criteri identificativi sono quando il FSMA si avvale di un collegamento terra-satellite (up-link) situato in Italia o quando, anche in assenza di un collegamento terra-satellite situato in Italia, il FSMA si avvale di una capacità via satellite di competenza italiana.
Il criterio residuale
Una ipotesi residuale è quella in cui, non essendo possibile determinare a quale Stato membro spetti la giurisdizione conformemente alle precedenti fattispecie, se il fornitore di servizi di media opera sul territorio nazionale, si applicano gli articoli da 49 a 55 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relativi al diritto di stabilimento.
Le modalità attuative del disposto normativo
Al fine di dare attuazione al disposto normativo di cui all’articolo 2, comma 7 del TUSMA, Agcom procederà alla conseguente modifica del Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i., con una variazione del modello 24/ROC, che consenta al soggetto dichiarante (fornitore di servizi di media audiovisivi già presente nel patrimonio informativo del Registro in quanto soggetto all’obbligo di iscrizione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. b del Regolamento) di indicare il criterio in base al quale ritiene di essere soggetto alla giurisdizione italiana.
Documentazione allegata
Allegato 1: Modalità di consultazione
Allegato 2: Documento di consultazione