Radio e Tv, elettrosmog: TAR Piemonte nega intervento urgente su impianti in caso di superamento limiti c.e.m.

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Recentissima decisione del T.A.R. Piemonte che ha definito, con sentenza immediata, un contenzioso scaturito in risposta ad una serie di ordinanze emesse dal Comune di La Morra (Cuneo), a seguito di pretesi superamenti dei limiti di legge in materia di elettrosmog.
Nel merito, il comune aveva emesso una serie di ordinanze contingibili e urgenti, senza poi dare alcun riscontro alle richieste delle emittenti di verifica della situazione, costringendo alcune società titolari degli impianti coinvolti ad adire il T.A.R. Piemonte.
Curiosamente, dopo la discussione delle prime due istanze cautelari lo stesso collegio giudicante: in un caso aveva negato la sospensione richiesta e, nell’altro, aveva dato luogo ad accoglimento parziale e a termine, dato che la società istante aveva evidenziato sua sostanziale ottemperanza (attraverso abbassamento del segnale).

Un terzo soggetto ricorrente che non aveva dichiarato alcun abbassamento, ritenendo l’azione del comune di La Morra gravemente illegittima, si attivava, assistita dallo Studio Legale Barneschi, riuscendo ad ottenere il richiesto provvedimento di sospensione con il quale veniva anche richiesto al comune di La Morra relazione documentata.
Venivano svolti i conseguenti rilievi, che attestavano l’insussistenza della presupposta situazione di violazione dei limiti di legge: il comune, peraltro, non provvedeva a revocare tempestivamente la propria ordinanza urgente. Così, rilevato il comportamento ancora una volta poco incline al contraddittorio e al rispetto dei principi sul giusto procedimento del comune stesso, al T.A.R. Piemonte veniva richiesta l’emanazione di sentenza definitiva.
Istanza che il giudice piemontese accoglieva, con motivazione significativa ed innovativa: infatti il collegio giudicante non solo ha affermato l’insussistenza di violazioni dei valori prescritti dalla normativa di settore, ma, soprattutto, che, in ogni caso, la violazione dei limiti di attenzione, non costituisce pericolo imminente per i cittadini, tale da legittimare l’emissione di ordinanze urgenti a tutela della salute pubblica. (G.B. per NL)

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