Dovrebbe essere questione di ore la firma sulla versione definitiva del D.L. Rilancio.
In attesa di una conferma, vediamo quali sono le variazioni rispetto alla bozza di domenica scorsa.
Espunto l’emendamento sugli indennizzi dei canali DTT dismessi
Intanto, nell’attuale versione del D.L. Rilancio, è per fortuna scomparso il deleterio emendamento sugli indennizzi per la rottamazione dei canali DTT. Ricordiamo che su tale proposta novella normativa questo periodico si era particolarmente prodigato insieme ad alcune associazioni di categoria radiotelevisive nell’evidenziarne l’inopportunità per le deleterie conseguenze che avrebbe determinato al comparto ed al refarming in generale..
Credito d’imposta esteso alle nazionali e quindi di fatto svuotato
Relativamente alle misure di sostegno per l’editoria (Capo II), l’art. 189 (Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari) del D.L. Rilancio prevede al comma 1 che “All’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dall’articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 1-ter è sostituito dal seguente: “1-ter. Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 60 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.
40 mln alla stampa (anche online) e 20 mln alle radio e tv locali e nazionali
Il beneficio è concesso nel limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali. Limitatamente alle emittenti televisive e radiofoniche nazionali, il beneficio di cui al periodo precedente è riconosciuto alle emittenti, non partecipate dallo Stato, che abbiano subito un calo di fatturato superiore al 33 per cento nel periodo 1° marzo 2020 – 31 maggio 2020 rispetto al medesimo periodo 2019. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
40 mln a carico della PCM e 20 al Mise
La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 40 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 20 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito d’imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l’anno 2020, la comunicazione telematica di cui all’articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato nella misura di 32,5 milioni di euro per l’anno 2020”.
Fondo radio tv locali aumentato da 20 a 40 mln
L’ art. 198 (Fondo emergenze emittenti locali) del D.L. Rilancio dispone al comma 1 che “Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l’importo di 40 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce tetto di spesa, per l’erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all’emergenza sanitaria all’interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell’effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l’anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146” (M.L. per NL)