Una sentenza della Cassazione chiude un lungo contenzioso con il Comune di Rocca di Papa, ribadendo la proprietà privata di Monte Cavo Vetta e ridimensionando le pretese burocratiche relativamente al pagamento di un canone per l’occupazione del suolo pubblico (COSAP).
Sintesi
Dopo quindici anni di contenzioso, la Cassazione ha stabilito che il Comune di Rocca di Papa non può richiedere il pagamento del COSAP agli editori radiofonici per l’uso di Monte Cavo Vetta, un sito di proprietà privata cruciale per la trasmissione radiotelevisiva.
La decisione, accolta con soddisfazione dall’avvocato Gian Luca Barneschi (che ha difeso una stazione radio contro la pretesa dell’ente pubblico), evidenzia il paradosso di una questione che non avrebbe dovuto neppure giungere alla Suprema Corte.
Ora la sentenza pone fine a una vicenda simbolo delle storture burocratiche, auspicando soluzioni definitive che rispettino i diritti di tutte le parti coinvolte.
Il giudice di… Roma
L’abusata espressione Ci sarà pure un giudice a Berlino, tratta da un’opera di Bertold Brecht, insieme all’assai più risalente veritas filia temporis appaiono quanto mai calzanti in riferimento alla vicenda definita dalla Cassazione Civile negli scorsi giorni.
L’antica vicenda di Rocca di Papa
Come già noto ai nostri lettori, da un quindicennio si è sviluppato un contenzioso derivante dalla pretesa del Comune di Rocca di Papa di richiedere alle emittenti il pagamento di canone per l’occupazione del suolo pubblico (COSAP), relativamente agli impianti operanti da Monte Cavo.
Situazione paradossale
La situazione è paradossale e tale da entrare nel manuale delle aberrazioni burocratiche, che tanto terrorizzano i non avvezzi ai contorcimenti del diritto e delle pubbliche amministrazioni.
Il quadro
Nel territorio del Comune di Rocca di Papa si trova il cruciale sito di Monte Cavo Vetta, dal quale gli impianti radiotelevisivi servono un’area di circa 5.000.ooo utenti. Da un quarantennio la società privata proprietaria dell’area (proprietà confermata anche da specifiche e risalenti sentenze di Cassazione) ha definito con i vari soggetti utenti e/o manutentori, contratti di locazione per l’utilizzo dei box e dei tralicci multiutenti sui quali si trovano gli impianti d’antenna.
La COSAP pubblica, anzi privata
Ma il Comune di Rocca di Papa aveva cominciato a richiedere il pagamento di canone per l’occupazione del suolo pubblico (COSAP), nonostante la situazione di proprietà privata dell’area in questione (mai rivendicata dal comune stesso), per di più indirizzando la richiesta non ai titolari delle strutture tecniche, ma (chissà perché) ai soli editori radiofonici.
Le contestazioni
Così, alcune società titolari di emittenti avevano contestato la pretesa dell’ente comunale. Dei vari giudizi è stato investito il Tribunale Civile di Velletri e, in secondo grado, la Corte d’Appello di Roma.
Il punto (finale) della Cassazione
Dopo pronunciamenti altalenanti in primo e secondo grado, la Cassazione –per la prima investita della questione- in accoglimento del ricorso della società titolare di un’emittente radiofonica nazionale (patrocinata dall’avvocato Gian Luca Barneschi), ha definitivamente stabilito che la richiesta del comune non sia fondata, non avendo l’ente stesso provato la decisiva appartenenza delle aree i questione al demanio comunale o al proprio patrimonio indisponibile.
Sopra tutti
L’accoglimento del primo motivo di ricorso ha reso inutile l’esame dei plurimi ulteriori.
Soddisfazione
L’avvocato Barneschi ha così commentato la vittoria: “Nel prendere atto con soddisfazione di questa decisione, che ritengo verrà confermata anche nei giudizi paralleli, devo rilevare che una questione del genere non avrebbe dovuto neanche sorgere e, men che mai, giungere allo scrutinio della Suprema Corte, attraverso vicende non esenti da contegni poco commendevoli”.
Vicende peculiari
“Evidentemente tutto quello che ruota intorno alla presenza degli impianti trasmissivi nel comune di Rocca di Papa, da circa mezzo secolo, continua a svilupparsi attraverso vicende piuttosto peculiari”, ha dichiarato Barneschi a Newslinet.
Diritti sacrosanti
Gli editori radiotelevisivi, i titolari delle strutture operanti nelle aree private e anche la comunità locale hanno diritto -finalmente – ad una definizione condivisa e rispettosa dei diritti di tutti, delle questione amministrative.
Supplenti
Ma, a quanto pare, gli enti competenti, nonostante la sussistenza dei titoli e status di legge rilevanti, continuano a non voler affrontare la problematica, lasciando ai giudizi il ruolo di supplenti…”. (M.L. per NL)