Azzoppata la tesi dell’accusa relativamente alla vicenda delle Torricelle di Verona, quantomeno a riguardo dell’esigenza di misure cautelari estreme come quelle adottate, che hanno portato al blocco dell’attività delle emittenti radiotelevisive insistenti sul fondamentale sino trasmissivo.
Il GIP del Tribunale di Verona, dr.ssa Livia Magri, ha rispedito al mittente (la Procura di Verona nella persona del PM Gennaro Ottaviano) il sequestro preventivo per “Insussistenza del reato”.
Ai sensi dell’art. 321 c.p.p. è disposto il sequestro preventivo “Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato”.
Il terzo comma dell’art. 321 c.p.p. dispone però che “Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell’interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell’interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni”.
Per conseguenza, dovrà essere ripristinata con effetto immediato l’erogazione di energia elettrica che impedisce l’operatività dei trasmettitori.
La decisione del GIP, naturalmente, ha effetto solo relativamente al procedimento penale, non avendo alcuna incidenza su quelli amministrativi (ed eventualmente civili) che proseguiranno il loro corso volto a conseguire il ripristino dello status quo ante dei luoghi (nella specie la Torre Massimiliana). (M.L. per NL)