Il Consiglio di Stato, con ordinanza cautelare resa in data 08/10/2015, si è pronunciato, accogliendolo, sul ricorso promosso da un towering player e un network provider DTT nei confronti del Comune di Rocca di Papa, dell’Ente Parco Regionale dei Castelli Romani, del Comune di Capranica Prenestina e del Ministero dello Sviluppo Economico (nonché di altre parti cointeressate e/o controinteressate).
Oggetto dell’impugnativa era la sentenza del TAR Lazio 11402/2014, concernente l’ingiunzione allo sgombero e alla demolizione di opere abusive e rimozione degli impianti e delle antenne esistenti in Rocca di Papa (tra i principali siti per l’illuminazione della Capitale), con istanza di sospensione in via cautelare della decisione. Secondo i giudici di secondo grado l’appello, pur non apparendo assistito "da consistente fumus boni iuris quanto ai motivi volti a sostenere il titolo al mantenimento degli impianti di radiodiffusione in Monte Cavo Vetta, in presenza di vincolo di inedificabilità a ciò ostativo e di prescrizioni a tutela della cornice ambientale e paesistica del sito" e considerato che "la posizione della soc. (…) proprietaria del suolo di insistenza degli impianti e non destinataria del provvedimento che si impugna, si configura esterna al presente contenzioso e suscettibile di separata tutela" e che "la stessa ricorrente (…) rivendica la titolarità in suo capo degli impianti di trasmissione in tecnica digitale terrestre, ivi compresi quelli operativi in Monte Cavo", risultava munito del requisito del periculum in mora, che poteva "essere apprezzato nei limiti del pregiudizio all’attività di radiodiffusione per il tempo necessario alla delocalizzazione degli impianti in altro sito per il prosieguo dell’attività in concessione". Sul punto si osserva, in fine diritto, che la dottrina processuale insegna che le due uniche condizioni dell’azione cautelare sono il "fumus bonis iuris" e il "periculum in mora", sicché il giudice, concettualmente, non può accogliere una domanda cautelare se non che in presenza di entrambe dette condizioni; tuttavia, in concreto, accade che l’organo giurisdizionale effettui, come nel caso di specie, un dosaggio tra la misura dell’uno e dell’altro al fine di stabilire la concessione o meno della misura cautelare in funzione dell’oggetto del giudizio. In relazione a tali assunti, la domanda cautelare per i superiori magistrati amministrativi, doveva essere accolta per bilanciamento tra la gravità determinata dall’esecuzione della decisione di primo grado e la limitatezza del fondamento giuridico opposto in appello, così assegnando al provvedimento cautelare un "limitato effetto della durata di sei mesi, termine congruo per gli interventi di delocalizzazione", anche valutato che, per converso, non emergeva "danno agli interessi di rilievo pubblico tutelati dal Comune di Rocca di Papa, tenuto conto che si tratta di interventi modificativi dell’assetto del territorio risalenti nel tempo e che, nell’attualità, non vengono in rilievo questioni sull’osservanza dei limiti di compatibilità radioelettrica". In pratica, un monito agli enti pubblici ed una sollecitazione ai privati per la definizione della vicenda che si trascina da trent’anni. La fissazione del giudizio di merito è all’aprile 2016. (M.L. per NL)