Come è noto, il decreto legislativo n. 208/2021 (cd. TUSMAR ), nell’ambito delle disposizioni sulla pubblicità, le sponsorizzazioni e l’inserimento di prodotti, reca la disciplina generale in materia di inserimento di prodotti (c.d. “product placement”) nei servizi di media audiovisivi e radiofonici.
Product placement
In particolare, tale forma di comunicazione viene consentita con l’esclusione dei programmi per i bambini, per le produzioni antecedenti il 19/12/2009, e con l’esclusione dei notiziari, programmi di attualità, programmi per i consumatori, programmi religiosi e programmi per bambini, per le produzioni successive al 19/12/2009.
Codice di autoregolamentazione
Il product placement è subordinato all’adozione da parte dei produttori, emittenti, concessionarie di pubblicità e altri soggetti interessati, della disciplina applicativa delle regole generali recate dal TUSMAR mediante procedure di autoregolamentazione.
Comunicazione ad Agcom
La disciplina autoregolamentare deve essere comunicata all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che è chiamata a verificarne l’attuazione.
Le disposizioni
L’ambito dell’autoregolamentazione del product placement è definito dalla norma, che reca le seguenti disposizioni.
Ambito di applicazione
Relativamente all’ambito di applicazione, l’inserimento di prodotti può avvenire sia dietro corrispettivo monetario che dietro fornitura gratuita di determinati beni e servizi, quali aiuti alla produzione e premi, in vista della loro inclusione all’interno di un programma.
Prodotti vietati
È vietato l’inserimento di sigarette e altri prodotti a base di tabacco o contenenti nicotina, come pure le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica, o prodotti di imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di tali prodotti, e l’inserimento di specifici medicinali, dispositivi medici di cui al regolamento (UE) n. 2017/745 o cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione nell’ambito del territorio italiano.
Modalità di realizzazione del product placement
Relativamente alle modalità di realizzazione dell’inserimento di prodotti, il contenuto e l’organizzazione all’interno di un palinsesto, nel caso di trasmissioni televisive e radiofoniche, o all’interno di un catalogo, nel caso di servizi di media audiovisivi a richiesta, non devono essere in alcun caso influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l’indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media.
No agli incoraggiamenti
Gli inserimenti di prodotti non devono incoraggiare direttamente l’acquisto o la locazione di beni o servizi, in particolare facendo riferimenti promozionali a tali beni o servizi, né attribuendo loro indebito rilievo.
Informatori consapevoli del product placement
I telespettatori devono essere chiaramente informati, tramite avvisi all’inizio e alla fine della trasmissione, nonché alla ripresa dopo un’interruzione pubblicitaria, riguardo all’esistenza dell’inserimento di prodotti.
Documento di autoregolamentazione entro 30 giorni dal 06/06/2022
Tenuto conto del carattere necessario dell’autoregolamentazione relativa alla disciplina dell’inserimento dei prodotti, che, come più sopra rammentato, l’articolo 48 del TUSMAR ha qualificato come condizione necessaria per consentire all’Autorità di verificarne l’attuazione, Agcom invita i produttori, le emittenti, le concessionarie di pubblicità e gli altri soggetti interessati, che ancora non abbiano provveduto al riguardo, a far pervenire il proprio documento di autoregolamentazione tramite pec all’indirizzo [email protected], entro 30 giorni dalla pubblicazione della comunicazione sul sito web istituzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (avvenuta il 06/06/2022), indicando nell’oggetto “Inserimento di prodotti – Disciplina applicativa delle regole generali recate dall’art. 48, comma 5 D.Lgs. 208/2021 ”.
Elenco dei soggetti
A tale proposito, si rappresenta, altresì, l’intenzione dell’Autorità di pubblicare sul proprio sito istituzionale un elenco dei soggetti che hanno provveduto a tale adempimento e il rinvio al rispettivo sito istituzionale. (E.G. per NL)