Radio Tv 4.0. Come svolgere attivita’ radiotelevisiva di natura commerciale sul web in regola con la delibera Agcom n. 606/10/CONS

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La Delibera Agcom 606/10/CONS per aiutare le web radio e tv ad emergere nel mare magnum dei fornitori di contenuti su internet.
La Radio e la Televisione in generale stanno vivendo un momento di profonda trasformazione dovuta allo sviluppo della fruizione di contenuti sul web e di tutto ciò che questo mondo porta con sé. Primi fra tutti, in questa rivoluzione vanno citati i servizi di streaming video on demand (Netflix in testa), gli aggregatori di flussi streaming radiofonici (TuneIn, FM World e altri) e gli smart speaker: strumenti sempre più essenziali per coloro che – attraverso le action per Google e le skill per Amazon – vogliono diffondere i propri contenuti radiofonici.

In questo complesso quadro, delineatosi a fronte dell’evoluzione tecnologica nella diffusione dei contenuti e delle nuove dinamiche editoriali, occorre trovare soluzioni alternative a quelle tradizionali; possono, a tal proposito, individuare spazio le web tv e le web radio.
Ma, concretamente, come poter svolgere commercialmente l’attività radiofonica e televisiva sul web? Occorre, a tal proposito, ricorrere alla vecchia delibera Agcom n. 606/10/CONS in tema di “prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica”.
Nel dettaglio, attraverso questo provvedimento l’Agcom disciplina l’attività di fornitura di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici, anche a pagamento, su altri mezzi di comunicazione elettronica – tra cui appunto il web – svolta sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche, in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, e i cui ricavi annui derivanti da pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento, sono superiori a centomila euro.

A tal fine occorre presentare apposita domanda attraverso la quale si richiede all’Agcom un’autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica, anche e soprattutto via internet, nei casi in cui tale attività assuma le dimensioni di una impresa editoriale con conseguimento di ricavi sistematici”, spiega Giovanni Madaro economista della struttura di competenze a più livelli Consultmedia (collegata a questo periodico).
“La domanda posta a mente della delibera 606/10/CONS si intende accolta qualora l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non comunichi all’interessato, nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, un provvedimento di diniego basato sulla non rispondenza dell’istanza ai requisiti del Regolamento – continua Madaro -. Conseguentemente, l’Agcom pubblica sul proprio sito web l’elenco dei soggetti autorizzati, rinnovandolo periodicamente. A fronte di ciò, i titolari, se non ancora iscritti al ROC, dovranno provvedervi e dovranno poi compilare mensilmente il registro programmi e conservare le registrazioni di quanto diffuso nei tre mesi precedenti”.
Si tratta di una buona opportunità per gli editori di ampliare e diversificare i canali per la propria offerta di contenuti, anche sfruttando il web e tutto ciò che è ad esso collegato. (G.C. per NL)

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