Il Tribunale di Milano, con ordinanza in data 07/07/2021 sul ricorso ex artt. 669-bis segg. e 700 c.p.c.; 131 e 133 C.P.I.; 2598 c.c. presentato da Il Sole 24 Ore spa contro le società ADN Italia spa e Gruppo ADN Italia srl per asserite condotte illecite di violazione di marchio (ex art. 20, lettere b e c C.P.I.), utilizzo illecito di segni distintivi (ex art. 22, commi 1 e 2, C.P.I.) e concorrenza sleale confusoria, per appropriazione di pregi e per contrarietà ai principi della correttezza professionale (ex art. 2598 c.c.), lo ha respinto.
La diatriba al vaglio del Tribunale di Milano
Come noto la vicenda è parte di un filone di contestazioni introdotte da Il Sole 24 Ore, editrice di Radio 24 – Il Sole 24 Ore, contro le società ADN Italia e Gruppo ADN Italia per l’impiego del brand Radio News 24. Problematica che si era sviluppata anche nell’ambito delle rilevazioni d’ascolto dell’indagine TER (Tavolo Editori Radio).
Le motivazioni dell’ordinanza
Tuttavia, nel caso vagliato dal Tribunale di Milano, la decisione sfavorevole al Sole 24 Ore è particolarmente interessante per l’ambito radiofonico per l’elevata capacità autonoma (cioè senza supporto di una consulenza tecnica d’ufficio, cd. CTU) di analisi tecnica impiegata dal giudice in un ambito che è da sempre oggetto di acceso dibattito tra gli operatori. Ci riferiamo in particolare all’annoso problema della confondibilità di marchi tra stazioni radio, immancabilmente al centro di contestazioni nelle indagini d’ascolto con metodo CATI (quale è quella del TER, circa la quale qualche settimana fa ci eravamo soffermati proprio per il caso di specie).
Gli ascoltatori, ben lungi dall’essere tratti in inganno, hanno perfettamente compreso la diversità tra le due emittenti radiofoniche
Si legge infatti nell’ordinanza fornita da Gruppo ADN Italia a NL: “Piuttosto carente, poi, si presenta l’insieme di deduzioni della ricorrente in ordine all’esistenza attuale di un pericolo di confusione diffusa tra gli ascoltatori (…) alcuni di essi evidenziano che gli ascoltatori, ben lungi dall’essere tratti in inganno, hanno perfettamente compreso la diversità tra le due emittenti radiofoniche“. Nel provvedimento il giudice ha infatti valutato anche una serie di commenti sui social di ascoltatori che, a riguardo del download di app delle stazioni, avevano mostrato di aver ben compresa la differenza tra le due emittenti.
Marchio figurativo non confondibile
E ancora: “Quanto alle circostanze che la ricorrente deduce per evidenziare un recente aggravarsi della situazione, osserva il Tribunale che dette condotte (al di là della modifica del marchio figurativo in modo assolutamente non confondibile con quello della ricorrente) non costituiscono aggravamento alcuno, ma mera prosecuzione di condotte in atti già da tempo”.
Difetto di periculum in mora
In definitiva, ad avviso del Tribunale di Milano, il ricorso cautelare introdotto da Il Sole 24 Ore risultava privo del requisito del periculum in mora (quella situazione in cui un ritardo nell’adempimento di una qualche prestazione rappresenterebbe un pericolo). Cioè quella condizione che, insieme al fumus boni iuris (probabile esistenza del diritto di cui si chiede la tutela in via principale), è una delle due che deve necessariamente essere affermata nei ricorsi finalizzati all’ottenimento di un provvedimento cautelare come quello di specie. (M.L. per NL)