Proseguiamo l’analisi dei contributi esposti dagli stakeholder in occasione dell’incontro del 09/09/2021 al Ministero dello sviluppo economico sul futuro della radiofonia, attraverso prospettive di adeguamento normativo del comparto nell’ambito dell’approvazione del decreto legislativo in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, che novellerà il datato (16 anni) TUSMAR (Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici Digitali). Ricordiamo che il testo è all’esame parlamentare da parte delle relative commissioni, che concluderanno l’iter fra tre giorni, il 16/09/2021.
La ragione della riunione
La riunione, voluta dalla sottosegretaria allo S.E. Anna Ascani, in conseguenza del dibattito mediatico sviluppatasi a fine luglio dopo lo scoop di NL sul contenuto del testo di riforma dell’attuale TUSMAR, si è essenzialmente incentrata sulla ventilata ipotesi di uno switch-off della FM a favore del DAB+, sullo sviluppo di quest’ultima piattaforma e sulla attualissima e controversa questione delle interferenze internazionali in modulazione di frequenza. Tuttavia il consesso telematico ha permesso di recepire anche tutta una serie di contributi a riguardo delle novelle normative introdotte nello schema di decreto legislativo.
Le osservazioni tecniche
E proprio a riguardo di ciò, nel corso del primo articolo avevamo esposto la posizione di Confindustria Radio Tv ed una iniziale serie dei contributi formulati da Consultmedia, rimandando ad un successivo approfondimento le restanti osservazioni inoltrate dalla struttura di competenze a più livelli in ambito radiotelevisivo.
Gli articoli
In particolare, avevamo anticipato la pubblicazione di considerazioni a riguardo del c. 1 dell’art. 27 (Trasferimenti di rami d’azienda e diritti d’uso), del c. 10 dell’art. 50 (Gestione dello spettro elettromagnetico e pianificazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione terrestre) e del c. 3 dell’art. 71. Oggi affrontiamo i temi relativi all’art. 27, rimandando a successivi esami le restanti norme proposte attualmente sottoposte ad esame parlamentare.
Art. 27 (Trasferimenti di rami d’azienda e diritti d’uso)
Il c. 1 dell’art. 27 dello Schema di D.lgs. prevede che “Le imprese titolari di diritti individuali di uso delle radiofrequenze possono trasferire o affittare ad altre imprese i propri diritti d’uso”.
Si tratta, in definitiva, della riproposizione dell’emendamento al Decreto Maxi Ristori – poi ritirato – che introduceva una interpretazione autentica dell’articolo 27, comma 5, del D. Lgs. 177/2005. Tale emendamento disponeva che l’art. 27 c. 5 D. Lgs. 177/2005 “si interpreta nel senso che per trasferimento si intende qualsiasi forma di cessione a qualunque titolo, anche temporanea in forma di affitto di azienda o del solo diritto d’uso della frequenza, in conformità alla direttiva 2009/140/CE e all’articolo 14-ter del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 253”.
Occasione perduta in recupero
L’interpretazione proposta avrebbe consentito la normalizzazione di quanto già accade con le frequenze DTT da parte degli operatori di rete. Purtroppo, però, tale emendamento fu ritirato e la sperequazione tra radio e tv è proseguita.
Chiarire ambito affitto frequenze
“L’attuale occasione fornita dal decreto legislativo sottoposto ad esame parlamentare per porre rimedio a questa distorsione rischia tuttavia di essere vanificata dalla genericità della norma inserita nello Schema, che non la limita – expressis verbis – al comparto digitale”, spiega a NL Stefano Cionini, senior partner di Consultmedia . “Per evitare ciò l’eventuale approvazione della norma dovrebbe essere seguita da una interpretazione che ricomprende nell’ambito di applicazione anche le frequenze FM.
Anacronismi tecnico-giuridici
Se così fosse, un’altra assurda ed anacronistica limitazione delle dinamiche imprenditoriali radiofoniche potrebbe trovare finalmente soluzione. Peraltro, è noto a tutti che da anni il medesimo risultato è già tranquillamente conseguito (quantomeno in ambito locale) attraverso contratti frutto di attente elaborazioni di natura dottrinale nell’ambito della gestione di rami aziendali costituiti da coacervi concessori. D’altra parte, una inopportuna interpretazione restrittiva della norma in esame, condurrebbe all’assurda conclusione che ad essere affittate potrebbero essere solo le frequenze consortili DAB+ e quelle in AM. Di fatto vanificando gran parte del potenziale innovativo”, conclude l’avvocato.
L’esame residuale
Nei prossimi giorni esamineremo le restanti norme di rilievo dello schema di decreto legislativo attualmente all’esame parlamentare prima del ritorno al Consiglio dei ministri per la stesura del testo definito che formerà il decreto presidenziale di emanazione pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. (E.G. per NL)