A distanza di quasi 20 anni dalla norma che introdusse la sanatoria di impianti, attivi alla data di entrata in vigore dalla L. 112/2004 da almeno un decennio, “ancorché relativi a frequenze non censite ai sensi dell’articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ovvero consentite in ritardo, in quanto destinate a migliorare le potenzialità del bacino d’utenza connesso all’impianto principale regolarmente censito e munito di concessione, ancorché oggetto di provvedimento di spegnimento o analogo”, ancora si discute dei relativi limiti di applicazione.
L’art. 27 L. 112/2004
Ricordiamo che, per poter essere sanati, i suddetti impianti, oltre all’operatività almeno decennale e alla finalità integrativa di un diffusore principale, dovevano appartenere “a soggetti muniti di concessione ai sensi della citata legge n. 223 del 1990”, non essere “in contrasto con le norme urbanistiche vigenti in loco”, essere denunciati “corredati da descrizione tecnica che ne comprovi la finalità sopra indicata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”, non interferire “con altri impianti legittimamente operanti”, non servire “capoluoghi di provincia o comunque città con popolazione superiore a 100.000 abitanti” ed infine essere “microimpianti con una potenza massima di 10 W”, “attivati in zone disagiate di montagna ad una quota superiore a 750 metri sul livello del mare”.
Forche caudine
Insomma, un percorso a ostacoli che in teoria avrebbe potuto salvare ben pochi impianti in tutta Italia. E invece le istanze furono diverse centinaia in tutta Italia (qualcuno sostiene addirittura qualche migliaio). Di qui una vera e propria crociata degli Ispettorati territoriali per stanare eventuali abusi. E, si sa, che in questi casi, spesso, con l’acqua sporca si finisce per buttare anche il bambino.
Sub judice
Non deve pertanto stupire che negli anni molte vicende che hanno interessato diffusori oggetto di domanda di sanatoria ex art. 27 L. 112/2004 sono finiti davanti ai giudici amministrativi (e qualche volta penali). Non raramente sulla base di istruttorie sommarie e pure documentalmente inquisitorie, come abbiamo (purtroppo) avuto modo di esaminare su queste pagine nel lungo tempo trascorso.
Ennesima questione
L’ultima questione del tema, è quella che ha stimolato un intervento del TAR Lazio a seguito di un provvedimento di un Ispettorato territoriale del Ministero dello sviluppo economico, in riferimento ad una procedura che il ricorrente riteneva definitivamente risolta.
Istruttoria?
Il tema dell’azione giudiziaria, in questo caso, riguarda l’interpretazione di alcuni ispettorati, secondo la quale tali impianti avrebbero dovuto essere soggetti ad una sorta di istruttoria da parte degli istessi ispettorati prima di essere dichiarati sanati.
La circolare
L’impostazione offerta, secondo i ricorrenti, non avrebbe però trovato fondamento nel testo della norma, ma sarebbe stata stimolata “da un’ambigua circolare” emessa – all’epoca – dalla competente direzione generale, che aveva generato una serie di provvedimenti di diniego delle sanatorie (non previsti dalla norma) e per di più emessi dagli ispettorati (non competenti quanto a disattivazioni definitive).
Le bacchettate del G.A.
Ed infatti, sia i TAR che il Consiglio di Stato hanno costantemente accolto negli anni i ricorsi degli editori radiotelevisivi colpiti dalle ordinanze di disattivazione degli organi periferici del Ministero dello sviluppo economico.
Casus
Nondimeno, un Ispettorato, secondo la difesa dell’emittente (una stazione abruzzese), ignorando la propria incompetenza per materia, sulla base di una soccombenza processuale, si era indotto a intimare – con pochi giorni di preavviso – la disattivazione di un microdiffusore sanato ex art. 27 L. 112/2004.
Il ricorso
Prevedibilmente, la società editrice si era attivata avanti il TAR Lazio (assistita dall’avvocato Gianluca Barneschi) e il Tribunale Amministrativo in poche ore aveva disposto con decreto presidenziale immediato (provvedimento raramente assentito) la sospensione della disattivazione.
Ubi maior
Certamente l’esame di merito della vicenda comporterà l’ulteriore sedimentazione di letteratura giuridica su vicende che, a distanza di due decenni, stupisce impegnino ancora con così tanta determinazione un’Amministrazione dichiaratamente deficitaria di risorse umane. Soprattutto in un momento in cui importanti avvicendamenti tecnologici stanno interessando e preoccupando il settore. (M.L. per NL)