Annullato un provvedimento dell’Ispettorato Territoriale per la Toscana che aveva ordinato la disattivazione definitiva di un diffusore FM asseritamente tenuto inattivo per lungo tempo. Il TAR: cioè equivale ad un depennamento dalla concessione, precluso agli organi periferici del Mise.
Una recentissima sentenza del T.A.R. per il Lazio – Sede di Roma ha ribadito, sulla base di giurisprudenza da considerarsi ormai consolidata, l’illegittimità, per incompetenza, delle ordinanze di disattivazione permanente emesse dagli Ispettorati Territoriali, motivando la decisione con argomentazioni in parte inedite.
Il contenzioso era scaturito dalla pretesa dell’Ispettorato Toscana di disattivare un impianto FM per sua pretesa inattività. Nonostante argomentato contraddittorio procedimentale, l’ispettorato non recedeva dalla sua posizione, emettendo ordinanza di disattivazione.
Il ricorso al T.A.R. Lazio, curato dallo Studio Legale dell’Avvocato Gianluca Barneschi, diveniva inevitabile e il Tribunale adito, accogliendolo, prima in via cautelare e ora con sentenza nel merito, ha affermato l’incompetenza degli ispettorati territoriali.
In motivazione, nel ribadire i conformi precedenti in materia, il giudice ha precisato che gli organi periferici del Ministero dello Sviluppo Economico hanno esclusivamente competenza per gli interventi di controllo ed ispezione, l’autorizzazione, le modifiche ed il trasferimento degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, con possibilità “di imporre modifiche tecniche ove necessario e anche di ordinare la disattivazione degli impianti, ma come misura temporanea, indirizzata alla rimozione delle disfunzioni rilevate”.
La disattivazione “sine die” infatti entra “in una diversa sfera di esercizio del potere, implicando effetti non diversi da quelli riconducibili alla revoca della concessione”.
Ma il T.A.R. Lazio è andato oltre, affermando, in riferimento alla fattispecie del mancato funzionamento di impianto per periodo prolungato, che gli ispettorati territoriali possano solo disattivare temporaneamente gli impianti di radiodiffusione “fino al ripristino delle corrette modalità di funzionamento”, non risultando di loro competenza l’emanazione di provvedimenti di revoca e/o riduzione dell’attività di radiodiffusione circolare. (M.L. per NL)