Il Ministero dello Sviluppo Economico nell’ambito della procedura per l’assegnazione delle frequenze radio in onde medie , ai sensi dell’art.27, comma 3 del D. Lgs. 259/20013 nel rispetto delle risorse di frequenze e delle connesse aree di servizio attribuite all’Italia, coordinate secondo le regole stabilite dall’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) in base al Piano di radiodiffusione Ginevra 1975, ha pubblicato una serie di risposte ai quesiti posti dagli operatori a riguardo del contenuto del proprio provvedimento (qui per leggere le medesime).
Ricordiamo, a riguardo, che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, dell’Allegato A della delibera n. 3/16/CONS del 14/01/2016 l’elenco delle frequenze assegnabili è stato pubblicato sul sito del Ministero. Le caratteristiche tecniche di irradiazione degli impianti e i vincoli tecnici, riportati dal Piano di radiodiffusione – Ginevra 1975, sono indicate nelle singole schede tecniche di ogni frequenza dell’elenco (divise in frequenze sincrone e frequenze asincrone). In base alle caratteristiche tecniche di cui al Piano di GE75, le frequenze isocanale di cui alla Tabella 1 dell’elenco sono parte di 11 reti sincronizzate per un totale di 60 frequenze, le frequenze di cui alla tabella 2 dell’elenco sono 88 frequenze asincrone. Le frequenze isocanale di ogni rete sincrona di cui alla Tabella 1, al fine di evitare reciproche interferenze nocive sono assegnate in modo condiviso a uno o più soggetti, tramite costituzione di una società anche consortile che avrà la titolarità del diritto d’uso dell’intera rete sincrona. Nel caso in cui un richiedente voglia esercire la frequenza per cui presenta domanda in modo difforme dalle caratteristiche tecniche e con una localizzazione del traliccio differente da quanto previsto dal Piano di GE75, a seguito di presentazione di apposito progetto, il Ministero procederà al coordinamento internazionale in sede dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT) ai sensi dell’articolo 4 degli Atti Finali del Piano di GE75. Il requisito previsto per l’assegnazione è la titolarità di autorizzazione generale, rilasciata ai sensi dell’art.25 del sopra citato codice delle comunicazioni elettroniche. In caso il richiedente sia una società anche consortile, devono essere allegati l’atto costitutivo e la domanda di autorizzazione generale per il nuovo soggetto giuridico qualora tale autorizzazione non sia già in mano del medesimo soggetto. Le istanze volte ad ottenere il rilascio dei diritti d’uso vanno consegnate presso il Ministero dello Sviluppo Economico entro e non oltre il termine del 30/09/2016. Qualora il numero delle domande presentate per una determinata frequenza asincrona o rete sincrona pianificata non superi il numero di frequenze disponibili, il Ministero concederà i diritti d’uso ai richiedenti. I diritti d’uso di frequenze rimaste eventualmente non assegnate sono successivamente concessi sempre secondo l’ordine di presentazione delle domande dei soggetti richiedenti, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice, ovvero qualora il numero delle domande presentate per una determinata frequenza asincrona o rete sincrona pianificata sia superiore al numero di frequenze disponibili, i diritti d’uso delle frequenze saranno concessi mediante successive procedure di selezione comparativa adottate dal Ministero, ai sensi dell’art.5 della delibera AGCOM n. 3/16/CONS. La struttura di competenze a più livelli Consultmedia (collegata a questo periodico) ha predisposto a riguardo dell’adempimento in parola un puntuale service di assistenza. Per informazioni: [email protected], tel. 0331/593377. (E.G. per NL)