Radio: piovono sanzioni ex art. 52 c. 3 D. Lgs. 177/2005 dagli Ispettorati in tutta Italia

Saranno le difficoltà economiche che spingono sempre più emittenti a mantenere impianti secondari in condizione di inattività, oppure una sopravvenuta ferma intransigenza verso il mancato sfruttamento delle risorse frequenziali; sta di fatto che molti Ispettorati Territoriali del Ministero dello Sviluppo Economico stanno applicando la procedura prevista dall’art. 52 c. 3 del D. Lgs. 177/2005.

Detta norma prevede che “In caso di mancato rispetto dei principi di cui all’articolo 42, comma 1, o comunque in caso di mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate, il Ministero dispone la revoca ovvero la riduzione dell’assegnazione. Tali misure sono adottate qualora il soggetto interessato, avvisato dell’inizio del procedimento ed invitato a regolarizzare la propria attività di trasmissione non vi provvede nel termine di sei mesi dalla data di ricezione dell’ingiunzione”. Nel merito, motivando la circostanza con l’obbligo di vigilare sull’efficace utilizzo delle risorse scarse (quali sono le frequenze radiotelevisive),  diversi organi periferici del MSE stanno contestando (non raramente su impulso di terzi soggetti controinteressati) le rilevate inattività di diffusori muniti di valido titolo all’esercizio, invitando a giustificare le stesse e ordinando nel contempo il ripristino delle funzionalità nel termine di cui al predetto art. 52 c. 3 D. Lgs. 177/2005 (sei mesi). Sebbene sul piano giuridico non si convenga sull’estensibilità di una norma dichiaratamente riferita ad un regime di impiego delle frequenze (in tecnica digitale) in costanza di un Piano di Assegnazione ad un contesto d’uso in assenza di assegnazione formale, va sottolineato come la questione sia tuttora al vaglio dei giudici amministrativi. Nel dettaglio delle perplessità giuridiche, si era già osservato su queste pagine come il prolungato mancato esercizio di un impianto di radiodiffusione sonora analogico fosse sanzionato, secondo la prospettazione della P.A., dai commi 3 e 4 dell’art. 52 D. Lgs. 177/2005, da leggersi, per definizione, in relazione al contenuto del comma 1 dell’art. 42 e del comma 3 dell’art. 24 della medesima fonte giuridica. Più a fondo, l’art. 52 c. 3 D. Lgs. 177/2005 regola l’utilizzo di frequenze “assegnate”, mentre, come noto, l’esercizio dell’attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica ha luogo in assenza di un Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze; ragion per cui nessuna frequenza è stata formalmente assegnata alle emittenti radiofoniche risultate positive alla verifica dei requisiti ex L. 66/2001 e ss. mm. e ii. (e quindi legittimate ad operare nelle more della migrazione alla tecnologia digitale). Dovrebbe pertanto conseguire da ciò che qualsiasi procedimento amministrativo ex art. 52 c. 3 D. Lgs. 177/2005 avviato a carico di emittenti radiofoniche, attesa l’applicazione di una norma ad un caso da essa non regolato, dovrebbe essere contaminato dalla figura della falsa applicazione (della norma), da collocarsi nell’alveo del vizio di legittimità per violazione di legge. Inoltre, la lettura testuale dell’art. 52 D. Lgs. 177/2005 (rubricato “Sanzioni di competenza del Ministero”) non dovrebbe lasciare dubbio sul fatto che il procedimento amministrativo di cui al c. 3 del medesimo articolo sia di competenza degli organi centrali del Ministero dello Sviluppo Economico e non certamente di una sua diramazione periferica (qual è l’Ispettorato Territoriale). Nel particolare, poiché le conseguenze dell’applicazione della norma si riverberano sull’assegnazione frequenziale (disposta dal Ministero), il procedimento dovrebbe sin dall’origine essere avviato dall’organo che emetterà il provvedimento finale (nella specie, la D.G. del MSE-Com). Dovrebbe pertanto derivare da ciò che un’istruttoria avviata da un Ispettorato territoriale sia infettata sul piano procedurale dal difetto di coerenza tra l’organo che l’ha (illegittimamente) avviata (l’I.T.) e l’organo che l’ha concluso (la D.G., unico organo competente ad avviare e concludere il procedimento, col mero contributo tecnico dell’I.T.) , cioè un vizio di legittimità che comporta l’annullabilità dell’atto. Tuttavia, poiché la questione è come detto sub judice, è opportuno che le emittenti che dovessero avere impianti in condizioni di forzata inattività provvedano a ripristinarne la funzionalità poiché, ove le giustificazioni addotte non fossero compatibili con la latenza registrata , i titoli all’esercizio verrebbero revocati, esponendo gli operatori quantomeno alla necessità di impugnare avanti all’Autorità giudiziaria amministrativa i provvedimenti ministeriali. Appena opportuno è evidenziare che l’inattività di diffusori conseguenti ai costi d’esercizio resi difficilmente sostenibili dalla congiuntura economica negativa non costituisce causa di giustificazione. (M.L. per NL)
 

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