Art. 4
Disposizioni in materia di servizi di radiodiffusione sonora in onde medie a modulazione di ampiezza. Caso EU Pilot 3473/12/INSO"
1. Dopo l’articolo 24 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è inserito il seguente: «Art. 24-bis. — (Assegnazione dei diritti d’uso per le trasmissioni di radiodiffusione sonora). — 1. Nel rispetto delle risorse di frequenze e delle connesse aree di servizio attribuite all’Italia e coordinate secondo le regole stabilite dall’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) in base al Piano di radiodiffusione — Ginevra 1975, le frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) possono essere assegnate dal Ministero per le trasmissioni di radiodiffusione sonora, compatibilmente con gli obblighi del servizio pubblico di cui al presente testo unico e con i relativi piani di sviluppo, anche a soggetti nuovi entranti, previa individuazione dei criteri e delle modalità di assegnazione da parte dell’Autorità, tenuto conto dei princìpi di cui agli articoli 27, comma 5, e 29, comma 3, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e in modo da consentire un uso efficiente dello spettro radioelettrico, anche promuovendo l’innovazione tecnologica»
17 ottobre 1984 Sentenza n. 1332/84 della Corte Suprema di Cassazione, Sez. III PenaleSENTENZA N. 1332/84 DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. LUIGI CORBELLI Presidente
1. Dott. BERNARDO GAMBINO – Consigliere
2. Dott. GABRIELE BATTIMELLI – Consigliere
3. Dott. FRANCESCO GARELLA – Consigliere
4. Dott. UGO DE ALOYSIO – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Pubblico Ministero nei confronti di XX … OMISSIS
avverso la sentenza del Tribunale di Fermo del 26 gennaio 1984.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Garella
Udito, per la parte civile, l’avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Antonio Valeri
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. Gino Tomei
La Corte
Rileva:
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Fermo ricorre per cassazione contro la sentenza del 26.1.1984 di detto Tribunale, con la quale veniva confermata la sentenza del 12.4.1983 del Pretore di Montegiorgio, che assolveva XX perché il fatto non costituisce reato dalla contravvenzione di cui all’art. 195 del D.P.R. n. 156 del 26.3.1973, sostituito dall’art. 45 L. 14.4.1975 n. 103, per avere installato e posto in esercizio due ponti radio senza la preventiva concessione dell’autorità amministrativa.
Denuncia:
“Violazione dell’art. 524 n. 1 C.P.P. in relazione all’art. 195 D.P.R. 29.3.1973 n. 156 come sostituito dall’art. 45 L. 14.4.1975 n. 103”.
Osserva:
Il P.M. ricorrente deduce a fondamento del ricorso che quantunque la sentenza n. 202 del 1976 della Corte Costituzionale abbia affermato il diritto di qualsiasi soggetto ad ottenere, a condizioni legislativamente predeterminate, l’autorizzazione all’installazione e all’esercizio in ambito locale di impianti radiofonici e televisivi via etere, pure in attesa che il legislatore ordinario determini le condizioni oggettive di impianto ed esercizio, gli interessati non sono esenti dall’obbligo di richiedere al competente Ministero per le poste e telecomunicazioni l’autorizzazione, dimostrando il possesso dei requisiti soggettivi già esattamente predeterminati dalle norme in materia – artt. 26 e 39 della legge 14 aprile 1975 n. 103, 11 e 28 del regolamento di attuazione appr. Con D.M. 16 luglio 1975.
La censura non è fondata.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 202 del 28 luglio 1976, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della legge n. 103 del 1975 (nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva) nella parte in cui non sono consentiti, previa autorizzazione statale e nei sensi di cui in motivazione, l’installazione e l’esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l’ambito locale, appunto nella motivazione, al n. 8 afferma che il “il riconoscimento del diritto di iniziativa privata, nei limiti risultanti da quanto precede,…postula la necessità dell’intervento del legislatore nazionale perché stabilisca l’organo dell’amministrazione centrale dello Stato competente a provvedere all’assegnazione delle frequenze ed all’effettuazione dei conseguenti controlli e fissi le condizioni che consentano l’autorizzazione all’esercizio di tale diritto in modo che questo si armonizzi e non contrasti con il preminente interesse generale di cui sopra e si svolga sempre nel rigoroso rispetto dei doveri ed obblighi, anche internazionali, conformi alla Costituzione. In particolare si dovranno stabilire: a) i requisiti personali del titolare dell’autorizzazione e dei suoi collaboratori che diano affidamento di corretta e responsabile gestione delle trasmissioni, b)…”.
Occorre, quindi, al fine del rilascio (obbligatorio ove concorrano le prescritte condizioni) dell’autorizzazione di cui sopra, che il Legislatore emani le norme che stabiliscano i requisiti soggettivi ed oggettivi per richiedere ed ottenere l’autorizzazione medesima.
Ove tale intervento del Legislatore non si abbia, dovendosi escludere che per l’accertamento della sussistenza di requisiti personali (non ancora stabiliti) possa farsi ricorso alla normativa cui fa riferimento il P.M. ricorrente e sopra richiamata, che attiene a diversa ipotesi (se la Corte Costituzionale avesse inteso tale normativa applicabile anche alla installazione ed all’esercizio di impianti di diffusione radiofonica e televisiva “via etere”, non avrebbe detto in motivazione – nei cui sensi vi è stata la declaratoria d’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 45 della L. n. 103 del 1975 – che occorreva l’intervento del legislatore nazionale anche per stabilire i requisiti personali del titolare dell’autorizzazione), non può ritenersi responsabile del reato di cui all’art. 195 del D.P.R. 29.3.1973 n. 156 come modificato dall’art. 45 della L. 14.4.1975 n. 103 chi, nei limiti di legge, installi ed eserciti un impianto di diffusione radiofonica e televisiva via etere di portata non eccedente l’ambito locale, pure non essendo in possesso della prescritta autorizzazione che mai potrebbe essere rilasciata in mancanza della previsione legislativa dei requisiti necessari per ottenerla.
Diversamente opinando significherebbe che la inerzia a riguardo del legislatore nazionale, protratta indefinitivamente, priverebbe il soggetto di esercitare un diritto costituzionale a lui riconosciuto.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.