Torniamo a trattare della controversa questione delle interferenze internazionali in FM, cioè le perturbazioni tra una stazione estera ed una Italiana, sulla quale in quasi 50 anni si è formata una corposa letteratura giuridica (giudiziaria, amministrativa e dottrinale). L’ultimo capitolo di questa saga riguarda un importante pronunciamento della Corte di Appello di Venezia (4^ Sez. Civile) del 18/04/2024.
Sintesi
“La decisione di cui trattasi trae origine dalla sentenza n. 1634 del Tribunale di Treviso, con la quale l’organo giurisdizionale aveva accertato il diritto di una concessionaria radiofonica locale italiana di “irradiare, senza interferenze, il proprio segnale sulla frequenza (…) per le province di Padova, Venezia e Treviso e sulla frequenza (…), per le province di Venezia e Treviso”, condannando la RTV Slovenija ad adottare misure tecniche finalizzate a riportare e mantenere le trasmissioni radio “entro i valori di protezione fissati dalla raccomandazione RTV-Slovenija”, rilevando il diritto del soggetto italiano “ad ottenere il risarcimento dei danni sofferti a causa delle accertate interferenze, nella misura che sarà eventualmente provata ed accertata in separato giudizio” e al pagamento, in favore della c/te, delle spese di lite e della CTU“, spiega a NL Alessio Negretti, giurista di Consultmedia, che sulla questione ha formato una approfondita circolare alle imprese radiofoniche assistite.
La vicenda
Nel merito della questione, la RTV Slovenija aveva proposto appello deducendo, tra l’altro, un presunto “errato accertamento dei titoli in base ai quali RTV Slovenija trasmette sulle frequenze in contestazione”, una “errata interpretazione e applicazione della normativa internazionale”, “illiceità delle interferenze”, una “errata interpretazione e applicazione della normativa internazionale” e, in via subordinata, la “disapplicazione della concessione radiofonica di (…) in quanto illegittima (…)”.
Diritto soggettivo erga omnes
“Nella sostanza – spiega il giurista – la RTV Slovenija affermava di avere un diritto soggettivo opponibile erga omnes a trasmettere sulle frequenze in contestazione.
Ratifica internazionale
Ed in quanto a ciò autorizzata sia dalle concessioni radiofoniche slovene, sia dalle registrazioni internazionali delle proprie frequenze, facendo riferimento all’iscrizione nel Registro Mastro Internazionale delle Frequenze (MIFR, Master International Frequency Register) tenuto dall’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, i cui trattati istitutivi sono stati ratificati dall’Italia”.
La posizione della Corte di Appello di Venezia
“Sul punto, la Corte di Appello osservava in senso contrario come, in realtà, il tribunale avesse preso posizione – sottolinea Negretti – “considerando il regolamento sulle Radiocomunicazioni ITU nell’edizione del 2016 – richiamato dalla stessa RTV Slovenija e prodotto (…) in lingua inglese – nella parte in cui disciplina la sorte delle interferenze (capitolo IV).
Escluso ogni rilievo del preuso
E aveva innanzitutto escluso ogni rilievo del preuso pure invocato da RTV Slovenija, che è ‘inconferente, valendo l’autorizzazione di RTV limitatamente ai confini sloveni, e pretendendo tutela l’attrice limitatamente alla trasmissione radio nel territorio italiano’”.
Punto fermo
“Quindi, secondo l’organo giurisdizionale di 2° grado, il primo giudice aveva proceduto ad affrontare la rilevanza delle concessioni, visto che “entrambe le emittenti trasmettono il proprio segnale in virtù delle rispettive concessioni nazionali”, continua il giurista di Consultmedia.
Il Regolamento delle Radiocomunicazioni
“Nel richiamare l’art. 4, par. 4.4. del Regolamento delle Radiocomunicazioni, l’appellante non aveva infatti considerato l’inciso finale della norma.
Inciso finale della norma
La quale prevedeva che l’emittente non registrata nel MIFR non potesse chiedere tutela contro le interferenze ai suoi danni (qui prodotte da RTV-Slovenija), ma soltanto qualora provenissero da una stazione “che opera in conformità alle disposizioni della Costituzione, della Convenzione e del Regolamento stesso”, prosegue Negretti.
Il MIFR
“Il richiamo a tale ultimo parametro di verifica, secondo i giudici veneziani, implicava “la necessità per ciascuna emittente, a prescindere dall’avvenuta registrazione nel MIFR, di rispettare quanto stabilito nel Regolamento, in particolare dall’art. 15 che è stato esaminato in dettaglio dal tribunale””.
Divieto di “effettuare trasmissioni non necessarie oppure di segnali superflui”
“Inoltre, spiegavano i giudici di secondo grado – e sottolinea Negretti enfatizzando un aspetto troppo spesso sottovalutato anche in ambito nazionale – in relazione alle interferenze e al divieto di effettuare trasmissioni non necessarie oppure di segnali superflui, l’art. 15 stabilisce che “…tutte le stazioni non possono diffondere trasmissioni non necessarie oppure trasmissione di segnali superflui…” e “parte appellante non ha dimostrato di aver rispettato tali prescrizioni.
Comunità slovena in FVG, non in Veneto
E ciò poiché per quanto è emerso in causa la comunità slovena è presente in misura significativa solo in Friuli Venezia Giulia, non anche nelle province Treviso, Venezia e Padova, interessate dalle interferenze denunciate da (…).
Pertinenza e continenza
Sicché andava ribadito il divieto – in via generale – a tutte le stazioni di diffondere segnali superflui o non necessari, mentre è consentito di trasmettere con la potenza necessaria a garantire il servizio nell’area di stretta pertinenza”.
Il titolo
Coerentemente, pertanto, oggetto di accertamento non era stata, per la Corte di Appello, “l’esistenza del titolo registrato idoneo a giustificare la condotta di RTV Slovenija, quanto piuttosto la liceità o meno della condotta della stessa alla luce della normativa sulla gestione dello spettro radioelettrico, ovvero in base al citato Regolamento delle Radiocomunicazioni dell’UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni)”.
L’accertamento. Errato
I giudici hanno considerato infondato anche il secondo motivo di appello, col quale si deduceva un “errato accertamento dei titoli in base ai quali RTV Slovenija trasmette sulle frequenze in contestazione”, sostenendo che il tribunale avesse errato “nel non riconoscere che la RTV Slovenija trasmette anche in forza dell’iscrizione delle frequenze in contestazione nel Registro Mastro delle Frequenze dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni”.
I limiti dell’autorizzazione nazionale
“L’infondatezza della pretesa derivava, secondo la Corte, dal fatto che “se da un lato tale registrazione comporta un riconoscimento internazionale e quindi un diritto entro certi limiti anche nei confronti delle stazioni radio dei Paesi esteri, dall’altro non autorizza la violazione della restante normativa vigente in materia di radiocomunicazioni.
L’effetto dell’iscrizione della frequenza
La mera registrazione internazionale della frequenza utilizzata da RTV Slovenija può neutralizzare l’eventuale contrapposta pretesa di (…) a diffondere le proprie trasmissioni nell’altro territorio nazionale, sempre sul presupposto che l’efficacia della concessione o autorizzazione a trasmettere è limitata al territorio nazionale di competenza”, rimarca Alessio Negretti.
La direttiva UE 2018/1972
“Questa circostanza (che è poi il punto centrale della causa) – si legge nella sentenza di 2° grado veneta – è considerata anche dalla direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11/12/2018 che ha istituito il codice europeo delle comunicazioni elettroniche”, secondo cui “la mancanza di coordinamento tra gli Stati membri nell’organizzare l’uso dello spettro radio sul loro territorio può, se non viene risolta mediante negoziati bilaterali tra gli Stati membri, creare problemi di interferenze su larga scala che incidono pesantemente sullo sviluppo del mercato unico digitale”.
Accordi bilaterali…
In tal modo, si rileva che il problema delle interferenze radio va risolto da accordi fra gli stati membri nel momento in cui sono date le concessioni. E a tal proposito la CTU sottolineava che “…la trasmittente italiana opera con concessione dell’attuale Ministero dello Sviluppo Economico della Repubblica Italiana e RTV Slovenija trasmette con concessione Akos della Repubblica di Slovenija (…).
… per un’armonizzazione internazionale
L’armonizzazione internazionale non può prescindere da tali concessioni nazionali e lo stato di interferenza o meno non può che essere rilevato sulla base di raccomandazioni internazionali utili ad armonizzare gli inevitabili sconfinamenti del campo elettrico emesso…”, spiega il consulente legale.
Le verifiche preventive all’iscrizione al MIFR
La Corte di appello non accoglieva anche il terzo motivo di appello (errata interpretazione e applicazione della normativa internazionale ex art. 15 del Regolamento delle Radiocomunicazioni), insieme al quarto (errato accertamento della illiceità delle interferenze – errata interpretazione e applicazione della normativa internazionale), a mente del quale l’appellante sosteneva che il tribunale avesse “erroneamente ritenuto violato l’art. 15 del Regolamento internazionale delle radiocomunicazioni”.
Mancata opposizione italiana all’iscrizione nel registro
E ciò poiché non aveva considerato “che gli organi dell’UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni) al momento di iscrivere la RTV Slovenija nel MIFR hanno effettuato apposita verifica”, evidenziando “la mancata opposizione dell’Italia a seguito della notifica della stessa a tutti i Paesi confinanti”.
Coordinamento internazionale
Per i giudici di Venezia, la circostanza non eliminava “la natura illegittima delle interferenze causate dall’emittente slovena”. Infatti, “anche se la registrazione nel MIFR prevede un Coordinamento nazionale e, se necessario, internazionale, il fatto che l’Italia non abbia manifestato dissenso, non giustifica né legittima il mancato rispetto da parte di RTV Slovenija del rapporto di protezione”.
Irradiazione consapevolmente verso l’Italia
“E neppure come ha osservato il CTU il posizionamento dei diagrammi di radiazione degli impianti sloveni ‘di fatto rivolti verso il territorio italiano e quindi è evidente che le loro emissioni vengano rilevate nel territorio italiano’”.
Certezza, mancata
Peraltro, “l’appellante, rispetto alla dichiarazione di avvenuta iscrizione nel MIFR, rinviava a un documento, dal quale non si evince con certezza la circostanza affermata, ovvero i termini esatti della verifica effettuata dagli organi dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni al momento dell’iscrizione: il documento è una scheda tecnica che riporta una serie di dati relativi alla trasmissione dei segnali radio, senza altri riferimenti”.
La tutela della situazione di fatto
In ogni caso, per la Corte andava “ribadito che anche il mero titolare di impianto di trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale che utilizzi in via di mero fatto e senza l’autorizzazione amministrativa una certa banda di frequenza, è riconosciuto portatore di posizioni giuridiche soggettive tutelabili in sede possessoria e petitoria nei confronti di altre emittenti che, trovandosi nella stessa condizione e pur se titolari di concessione, interferiscano sulla stessa frequenza (Cass., 27164/2018, 13218/2005, 5113/1995)”.
Irradiazione difforme
“Nel mentre le interferenze prodotte in territorio italiano in relazione alle caratteristiche degli impianti come accertate dalla CTU, dimostrano che i segnali radio controversi sono irradiati in difformità da quanto disposto e stabilito anche a livello internazionale col Regolamento più volte citato”.
No alla disapplicazione della concessione italiana
“Interessante – secondo il giurista – anche il rigetto del quinto motivo, con cui l’appellante chiedeva la “disapplicazione della concessione radiofonica di (…) in quanto illegittima”.
Il punto è la responsabilità interferenziale
Il motivo risultava, per i giudici di appello, infondato, “poiché non è qui in discussione la validità o meno dei titoli concessori delle due emittenti, bensì la responsabilità di quella slovena per la trasmissione in territorio italiano effettuata oltre i limiti stabiliti dalla normativa in materia. L’appellante rileva che la concessione radiofonica di (…) risulterebbe illegittima per violazione delle norme nazionali e internazionali sottese al suo rilascio per il mancato rispetto di leggi e delle convenzioni internazionali in materia di telecomunicazioni”.
Veto interferenziale
“E aggiunge che ‘Il D.Lvo 177/2005 prevede a sua volta all’art. 42 che i soggetti che svolgono la radiodiffusione devono garantire la qualità dei segnali irradiati, conformemente alle prescrizioni tecniche fissate dall’autorità e a quelle emanate in sede internazionale (lettera d) e, che i medesimi soggetti devono assicurare che le proprie emissioni non provochino interferenze con altre emissioni lecite di radiofrequenze (lettera f)’.
Capovolgimento dell’impostazione della controversia
Con questo però viene capovolta l’impostazione della controversia, nel senso che si finisce per individuare una responsabilità nella condotta di (…), quando invece le interferenze illegali sono prodotte non da quest’ultima, ma [da] RTV Slovenija la quale non ha rispettato il confine nazionale entro cui è operativa la sua concessione. Per tale ragione, non vi sono gli estremi per far luogo alla disapplicazione della concessione di (…)”.
La sentenza
Per tali motivi la Corte d’appello di Venezia, rigettava l’appello proposto da Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Ljubljana, nonché quello incidentale della Repubblica di Slovenia, e confermava la sentenza impugnata, condannando al pagamento delle spese. (M.R. per NL)