Non potranno (da ora) più essere permutati (e men che meno ceduti) gli impianti attivati dalle emittenti radiofoniche nazionali comunitarie per il raggiungimento della copertura minima di legge.
Lo ha stabilito la Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (D.G.S.C.E.R.P.) con una diffida inviata il 7 agosto alle due emittenti radiofoniche nazionali cui l’art. 74 c. 2 L. 448/2001 consente l’attivazione di impianti FM per il completamento della copertura nazionale (fino al raggiungimento della soglia minima di legge). Le concessionarie in esame sono state invitate "ad attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dagli artt. 30 e 32 della legge 223/90". In particolare, le emittenti sono state diffidate "a cedere o permutare gli impianti attivati ai sensi dell’art. 74 L. 448/01, comma 2, ad altri soggetti titolari di concessione radiofonica in ambito locale o nazionale nel rispetto delle norme sopracitate, in considerazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2206/2011 e del parere rilasciato in proposito dall’Avvocatura di Stato il 14 aprile 2014". La motivazione della diffida (inviata anche a tutti gli Ispettorati territoriali) risiederebbe nel fatto che "qualora si ammettesse la cessione di questi impianti a soggetti legittimamente autorizzati si favorirebbe non già la copertura prescritta dalla legge per le emittenti radiofoniche nazionali comunitarie, ma l’incremento delle reti esercite dai soggetti acquirenti, alterando l’equilibrio voluto dal legislatore, che ha previsto che ogni cessione di impianto sia vagliata e controllata dal Ministero". Il suddetto principio, secondo la D.G.S.C.E.R.P., sarebbe stato ribadito dal Consiglio di Stato (il condizionale è adottato perché il percorso logico-giuridico seguito dal Ministero è controverso) "nella citata sentenza n. 2206/2011", a mente della quale (testo ministeriale): "I titolari di concessione ex d.l. n. 323 del 1993 possono esercire solo impianti regolarmente censiti ai sensi della legge 223 del 1990, anche se non posseduti alla data della sua entrata in vigore e successivamente acquistati, e non pure gli impianti (non trasferibili) che siano stati attivati ai sensi dell’art. 74, comma 2, della legge n. 448 del 2001". La precisazione in calce alla diffida che "la presente comunicazione annulla e sostituisce la comunicazione con cui veniva consentita la permuta degli impianti di cui all’oggetto", fa evidentemente salve le operazioni concluse sino ad oggi, in ossequio ai principi giuridici sacrali della certezza del diritto e dell’affidamento, disinnescando una bomba che era sembrata in procinto di esplodere qualche settimana fa, allorquando sembrava voler essere messa in discussione la legittimità di tutti gli impianti attivati ex art. 74 c. 2 L. 448/2001 e successivamente permutati. Circostanza che, ovviamente, avrebbe determinato centinaia di ricorsi agli organi giurisdizionali. A riguardo della collocazione sul mercato degli impianti riconducibili alla fattispecie di cui sopra, i lettori più attenti ricorderanno come, nel tempo, si fossero formate diverse correnti di pensiero giuridico, tenuto conto sia della specifica destinazione funzionale degli stessi diffusori, sia della posizione di vantaggio in cui versano le concessionarie richiamate dall’art. 74 c. 2 L. 448/2001. Più a fondo, quanto alla permuta degli impianti attivati in virtù del citato art. 74 L. 448/2001, si era dato conto del fatto che la D.G.S.C.E.R. dell’allora MinCom, con nota del 07/12/2005, prot. DGSCER/UfficioIII/Ver21510, aveva ritenuto legittima la cessione dei diffusori in parola a terzi mediante permuta, a condizione che fosse recuperata la risorsa radioelettrica perduta con la preservazione delle finalità del raggiungimento della copertura territoriale del 60% e tutti i capoluoghi di provincia. In poche parole, posto che la ratio della norma di specie era quella di consentire alle concessionarie comunitarie in ambito nazionale di raggiungere la soglia di copertura minima ex lege, le permute di impianti acquisiti a titolo originario ex art. 74 L. 448/2001 con impianti censiti ex art. 32 L. 223/1990, ad avviso della D.G. del MSE-Com, sarebbero state legittime a condizione che l’operazione fosse strumentale alla finalità di illuminazione predetta. Addirittura, la questione dell’alienazione di tali impianti anche a titolo oneroso (e quindi non solo attraverso permuta) era sembrata in primo tempo consentita, avendo il Consiglio di Stato, con ordinanza motivata in data 03/11/2009, accolto (quand’anche nell’ambito di una valutazione di tipo sommario, tipica della fase cautelare del giudizio) la censura del ricorrente, riproposta in sede di gravame, a riguardo dell’insussistenza di limiti legali ostativi al trasferimento dell’impianto sulla scorta del fatto che non avrebbe potuto far velo “a tale lettura interpretativa la portata del titolo concessorio in titolarità di (…), evidentemente riproduttivo della disciplina vigente all’epoca del suo rilascio (e quindi non conforme anche alla disciplina successiva, in particolare art. 74 della L. 448/01 e art. 27 D .Lgs 31 luglio 2005 n. 177)”. Successivi pronunciamenti hanno però poi orientato diversamente la questione, sulla quale, c’è da scommettere, ci saranno tuttavia ulteriori sviluppi amministrativi e giudiziali. (M.L. per NL)