Il perdurare della crisi economica se da una parte ha rallentato notevolmente il fenomeno della compravendita di impianti FM che aveva caratterizzato fortemente il decennio 2000/2010, dall’altra ha favorito ed anzi incentivato attività di rivalutazione patrimoniale.
Nell’ambito di tale aspetto, assumono a particolare rilievo i criteri di valutazione economica di impianti di radiodiffusione sonora. La metodologia più diffusa (validata, come si dirà di seguito, da numerose sedi dell’Agenzia delle Entrate e considerata degna di attenzione dalle Commissioni tributarie provinciali e regionali a seguito di diversi contenziosi giudiziari in materia tributaria) si fonda sulla scomposizione del ramo d’azienda costituito da diffusori FM nei seguenti 10 parametri:
N 01 = valore dell’area di servizio;
N 02 = importanza dell’area servita sotto l’aspetto demografico;
N 03 = importanza dell’area servita sotto l’aspetto commerciale;
N 04 = disponibilità alternativa di altri impianti;
N 05 = valore tecnologico dell’impianto;
N 06 = importanza strategica della postazione utilizzata;
N 07 = valore del livello di presintonizzazione;
N 08 = stato interferenziale;
N 09 = affermazione tecnologia digitale non in FM;
N 10 = conformità alle disposizioni sanitarie, ambientali, urbanistiche e della sicurezza.
L’elaborazione dei suddetti parametri permette di formulare una particolare tabella, nella quale si determina la valutazione qualitativa di un impianto attraverso una scala di valori (che va da 1 [uno] – valore minimo – a 10 [dieci] – valore massimo – per ognuno dei parametri considerati) e ciò indipendentemente dalla valorizzazione economica del medesimo. La determinazione del valore economico dell’impianto di radiodiffusione compravenduto ha poi suggerito la definizione di un peso monetario, da abbinare al punteggio derivante dalla valutazione qualitativa di cui al punto precedente, tramite la definizione di un coefficiente correttivo dimensionale che consente di trasformare in valore economico (e quindi in €) il risultato, puramente numerico, della valutazione qualitativa medesima. Nel dettaglio di tale aspetto: valorizzazione economica = ∑1n (N1*Qi + ……+N10*Qi), dove N è la valutazione qualitativa del parametro n-esimo (da 1 a 10 per i parametri da N1 a N8 e da -10 a + 10 per i parametri N9 e N10 ); Qi è il coefficiente correttivo del singolo impianto di radiodiffusione.
Il coefficiente Qi così definito permette di stimare il valore complessivo dell’impianto di radiodiffusione partendo dalla somma dei valori numerici attribuiti ad ogni singolo parametro (N). Il coefficiente Qi esprime e compendia, pertanto, in un valore economico unitario una serie di informazioni che indicano lo stato di salute dell’i¬_esimo impianto oggetto di compravendita e nasce da una sorta di cartella clinica del bene, spesso che derivano anche e soprattutto da una preventiva attività d’indagine tecnica in ordine ai tratti caratteristici, con particolare riferimento alle relative criticità radioelettriche, ambientali, sanitarie ed urbanistiche. Queste informazioni possono riguardare, ad esempio, la presenza o la probabilità d’insorgenza di contenziosi amministrativi con la P.A., afferenti alle predette problematiche, soprattutto in funzione della particolare frequenza di lavoro dell’impianto o dell’insediamento in siti promiscui. La procedura suddetta, conosciuta come “metodo Consultmedia” (dalla struttura di competenze a più livelli che l’ha ideata oltre 15 anni fa e costantemente affinata) è stata considerata affidabile dall’Agenzia delle entrate che in numerosi casi ne ha condiviso le determinazioni quando, addirittura, non l’ha fatta propria. "Sulla validità del metodo Consultmedia si è anche espressa la Commissione Tributaria Regionale – osserva Stefano Cionini dell’Area Affari Legali di Consultmedia (organizzazione collegata a questo periodico) – che in una recente sentenza (11/09/2013), avente natura evidentemente interpretativa della fattispecie, censurando metodi sommari elaborati da alcune agenzie delle Entrate, ha rilevato come “certamente la valutazione dell’avviamento costituisce una problematica complessa che non può essere risolta con l’utilizzo di formule standard applicabili a tutte le ipotesi che si possono verificare nella realtà economica”. "Più a fondo, per i giudici tributari – continua Cionini – “appare certamente corretto, ai fini della valutazione, fare riferimento al numero delle persone potenzialmente raggiungibili dal segnale”, mentre non è “condivisibile il metodo utilizzato dall’ufficio per determinare il numero dei potenziali utilizzatori” che, in pratica, erano fatti coincidere con la popolazione residente secondo i dati ISTAT, “senza tenere in minimo conto i fenomeni interferenziali da parte di altre emittenti e delle altre problematiche evidenziate dalle parti”. Sul punto, per i magistrati di secondo grado, apparivano “certamente rilevanti le censure sollevate dalle società per mezzo di un’apposita perizia estimativa circa la popolazione raggiungibile dagli impianti, censure che non sono state in alcun modo contestate dall’ufficio”. Secondo la CTR, “il metodo di valutazione utilizzato dalle società appare certamente più appropriato tenendo conto di un maggior numero di variabili rispetto a quello dell’Ufficio che si limita all’applicazione di una formula aritmetica, senza valutare in concreto la realtà aziendale”. “Metodo – si legge nella sentenza di cui sopra – che la Commissione ritiene eccessivamente grossolano per poter essere considerato attendibile, anche in considerazione del fatto che lo stesso Ufficio non ha ritenuto di dover in alcun modo contrastare le affermazioni contenute nella perizia depositata dalle società che riduce notevolmente il numero degli utenti potenzialmente raggiungibili e, quindi, il valore dei rami aziendali permutati”, conclude il giurista di Consultmedia.
