Venerdì (giorno ormai deputato alle novità ministeriali) sono state pubblicate le attese Linee guida definitive per le procedure di attribuzione dei diritti d’uso alle società consortili DAB+ partecipate da concessionari per l’attività di radiodiffusione sonora in ambito locale. E immediatamente si è seminato il panico nel settore. Come se tutto fosse imprevisto.
Va detto che le Linee guida definitive (qui per approfondire) hanno importato alcune novità rilevanti, ma il quadro complessivo non è mutato. Né nella forma, né nella sostanza, che era già complicata da subito. Almeno ad un approccio non superficiale che, invece, a quanto pare, è stato dominante.
Punti critici delle Linee guida definitive
“I punti critici sono ovviamente i progetti tecnici ed i requisiti (o meglio, la dimostrazione degli stessi). La partecipazione alle procedure, che nella stragrande parte dei casi (cioè quelli che non riguardano diritti d’uso minori) evolveranno dalla manifestazione d’interesse in beauty contest con conseguente esclusione di soggetti che non dimostreranno il possesso dei requisiti o li avranno in misura inferiore rispetto ad altri competitor”, spiega Alessio Negretti, giurista della task-force di Consultmedia che seguirà le istruttorie per conto delle società consortili clienti.
Requisiti ab origine
“Il primo aspetto rilevante che emerge dalle Linee guida definitive è che i requisiti richiesti ai fini della partecipazione dovranno essere posseduti al momento della manifestazione d’interesse e dovranno persistere successivamente”, continua Negretti.
Progetti
“In altri termini, la fase di manifestazione d’interesse e quella eventuale della gara competitiva hanno la medesima complessità. Ciò rileva soprattutto a riguardo dei progetti di rete, che quindi dovranno essere conformi quanto a copertura e rispetto dei pdv sin dalla prima fase. Circostanza non facile da conseguire col passaggio dal vincolo di raggiungimento di una quota della popolazione a quella del territorio, che impone progetti complessi e costosi anche per raggiungere territori magari scarsamente popolati e quindi di ridotto appeal”.
Coordinamento
“Da non sottovalutare la circostanza che domanda, dichiarazioni e documentazione devono essere sottoscritte dal legale rappresentante della società consortile ma anche da quelli delle imprese socie del medesimo (non inferiori a 12, salvo il caso in cui la società consortile sottoscriva un’intesa con altro ente consortile)”, interviene Gloria Siri, altra giurista della task-force di Consultmedia. Ciò, inevitabilmente, creerà non pochi problemi di coordinamento, soprattutto se il lasso di tempo assentito fosse, come prevedibile, limitato.
Deposito cauzionale
“Anche la costituzione del deposito cauzionale sarà richiesta sin dalla fase di manifestazione d’interesse“, spiega nuovamente il dr. Negretti.
Divieto di co-intestazione del titolo
“Come avevamo previsto, la modalità d’intestazione del titolo in caso di intese (necessariamente da concludere prima delle manifestazioni d’interesse, che cristallizzano il novero dei soggetti che concorrono all’attribuzione dei diritti d’uso) è mutuata dalla procedura della rete 12 per il DTT, che prevedeva il cosiddetto diritto d’uso specifico e generico“, sottolinea invece la dr.ssa Siri. Da ciò consegue “l’identificazione del cd. capofila dell’intesa per l’intestazione del diritto d’uso specifico, mentre l’altro soggetto (o gli altri soggetti) godrà di un diritto cd. generico, di tipo sostanziale”.
Limiti di copertura
Nel caso delle cd. società consortili di dimensione multi-areale, cioè che ambiscono a conseguire l’attribuzione di diritti d’uso in più aree tecniche, dovrà essere valutato il non superamento del 50% della popolazione italiana, coerentemente con i vincoli ex art. 3 c. 1 lett. cc) D. Lgs. 208/2021 (circostanza su cui NL aveva più volte allertato).
Campo 69 scheda B
La determinazione della possibilità di partecipare alle procedure da parte delle emittenti socie conseguirà dalla presenza di almeno una provincia dell’area tecnica oggetto di richiesta al campo 69 della scheda B di almeno un impianto FM di cui l’emittente concessionaria è titolare.
Criteri di valutazione e punteggi
“Altra questione che importerà costi e difficoltà è quella relativa alla valutazione dei fatturati delle singole emittenti partecipanti al consorzio, che dovrà essere attestata da un revisore contabile”, conclude Alessio Negretti. (segue per abbonati SIT) (M.R. per NL)
foto antenne di Floriano Fornasiero