Oggi diamo conto di un’altra azione della manina che, schizofrenicamente, aggiunge, toglie e modifica gli articoli dello Schema di decreto legislativo in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 “recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”. Cioè la riforma del Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici Digitali (TUSMAR), che abrogherà l’attuale D. Lgs. 177/2005.
Sperequazione locale
Ambiti differenti
Allo stato, infatti, le prime hanno un tetto di copertura di 15 milioni di abitanti (D. Lgs. 177/2005, art. 2, c. 1, lettera V). L’ambito locale delle seconde è invece definito in “uno o piu’ bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purche’ con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l’ambito e’ denominato “regionale” o “provinciale” quando il bacino di esercizio dell’attivita’ di radiodiffusione televisiva e’ unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l’emittente, anche analogica, non trasmette in altri bacini”. Con l’ulteriore precisazione che l’espressione “ambito locale televisivo” riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale (D. Lgs. 177/2005, art. 2, c. 1, lettera Z).
Nanismo
Un nanismo imprenditoriale, quello a cui sono sottoposte le radio locali, giuridicamente e tecnologicamente immotivato.
La manina
Dicevamo, all’inizio, della manina irrazionale. Bene, le cinque dita che, a luglio, avevano espunto dal testo che pensionerà l’attuale TUSMAR la modifica dell’ambito diffusivo (cancellazione sollecitata, paradossalmente, da almeno un’associazione di radio locali evidentemente favorevole a preservare il sottodimensionamento dei propri iscritti) e inserita la controversa ipotesi di uno switch-off FM, dopo il bailamme mediatico innescato da NL, si erano affrettate a riproporre la previsione dell’ampliamento della copertura.
La rubrica nefandezze e stramberie
Sennonché nella bozza del testo licenziato dal Consiglio dei ministri, ora sottoposto a parere parlamentare, è comparsa una nuova assurdità tra le “norme transitorie e di coordinamento” (art. 71). Cioè, la rubrica delle nefandezze e stramberie degli atti normativi degli (almeno) ultimi 30 anni della Repubblica.
La precisazione sull’ambito diffusivo sepolta nell’art. 71
Ecco, la manina irrefrenabile, ha sepolto al comma 3 dell’art. 71, ben nascosta nella sua formulazione tecnica, la precisazione che “Le disposizioni di cui all’articolo 4, comma l, lettera w), e all’articolo 24, comma 3, si applicano dalla data del l° gennaio 2023. Restano in vigore fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all’articolo 2, comma l, lettera v), e all’articolo 24, comma 3, del Citato decreto legislativo n. 177 del 2005″.
2022 annus ănălŏgĭcus
Perché la modifica dovrebbe decorrere dal 2023? Cosa succederà mai di così impeditivo nel 2022 in ambito analogico da sconsigliare la normale introduzione all’entrata in vigore del nuovo decreto legislativo della revisione dell’ambito diffusivo radiofonico locale?
A pensar male…
Forse qualcosa che – nel 2022 – potrebbe condurre al superamento di fatto di tale opportunità? Ci torneremo sopra. (M.L. per NL)