Si è constatato di recente un aumento delle situazioni interferenziali nel settore della radiodiffusione sonora che provocano su tutto il territorio nazionale un cospicuo contenzioso tra emittenti, ed in particolare tra emittenti locali e la R.A.I.
A seguito delle pressanti richieste delle Associazioni più rappresentative dell’emittenza privata si è tenuta presso questo Ministero, con la partecipazione della Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione e della Direzione Generale per la pianificazione e gestione dello spettro radio, una riunione con le Associazioni e la R.A.I., intesa a portare su un tavolo di lavoro a livello centrale le problematiche di tipo generale presenti sul territorio, al fine di individuare alcune linee guida da fornire a codesti Ispettorati Territoriali competenti ad adottare i provvedimenti necessari per risolvere le situazioni interferenziali.
Tenendo conto di quanto emerso nel citato incontro e del parere degli organi di indirizzo politico, sono state elaborate, d’intesa tra le due Direzioni Generali di cui sopra, le seguenti “linee guida” che codesti Ispettorati Territoriali potranno seguire per la trattazione delle pratiche che coinvolgono problematiche di incompatibilità tra emittenti radiofoniche private e R.A.I.
1.In via preliminare occorre effettuare un esame “storico” della situazione interferenziale, al fine di accertare se vi sia una continuità nel tempo di segnalazioni di interferenze oppure si tratti di una situazione lamentata solo di recente. In quest’ultimo caso occorre accertare la ragione che ha determinato tali segnalazioni (modifica degli impianti di una delle due parti, mancato rispetto di accordi pregressi e simili). All’esito di detta indagine si potranno valutare le azioni da intraprendere, rappresentando la situazione, qualora ritenuto necessario, alle citate Direzioni Generali.
2.Occorre nel contempo verificare che le emissioni degli impianti R.A.I. interferiti siano le uniche ricevibili nelle aree interessate, e quindi condizionare le azioni di tutela dell’interferito alla circostanza che il “servizio” sia comunque assicurato, eventualmente con altro impianto che irradi la stessa programmazione, sulla stessa area di servizio interferita, con grado di qualità buona. Ovviamente tale concetto va esteso anche all’emittente interferente, nel senso che se la stessa ha altri impianti alternativi che effettuano servizio sulla medesima area, i danni risultanti da un ridimensionamento delle caratteristiche tecniche potrebbero non essere rilevanti sul servizio offerto. In sostanza potrebbe essere applicato il concetto di “tutela del servizio” al posto di “tutela del singolo impianto”.
3. Nella definizione della soluzione, l’obiettivo da conseguire è quello di garantire la fruibilità del servizio interferito cercando, ove possibile, di permettere al servizio interferente di raggiungere un grado di qualità ad un livello minimo, tenendo conto di quanto indicato al punto precedente circa eventuali emissioni della stessa emittente interferente ricevibili con buona qualità sulla stessa area di copertura.
4. Le misurazioni in contraddittorio debbono essere svolte effettuando le misure in un numero di punti tali, per localizzazione e quantità, da caratterizzare l’area di servizio interferita. Naturalmente le misure in contraddittorio dovranno essere eseguite in tempi ragionevoli e non costituire un tentativo, ad opera delle parti, di ritardare la definizione della pratica.
5. Le problematiche di particolare complessità, soprattutto se relative a modifiche che interessano gli impianti R.A.I., in funzione del servizio pubblico erogato, potranno essere portate, a giudizio del Direttore dell’Ispettorato Territoriale, all’attenzione degli organi centrali, dopo essere state adeguatamente approfondite in sede periferica in appositi tavoli di trattativa.
Eventuali decisioni di sospendere procedimenti in corso, solo nel caso di interferenze “storiche”, potranno essere concordate in sede di attivazione del tavolo congiunto presso codesti Ispettorati, solo in presenza di accertati fatti nuovi, anche in riferimento agli elementi di novità introdotti dalla presente circolare, e devono essere previsti tempi estremamente ristretti per giungere alla definizione delle problematiche, in assenza della quale si dovrà provvedere a dar corso alle azioni sospese.
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TAR LAZIO SENTENZA N. 3429/2008 DEL 23/04/2009
(…) = omissis – testo integrale qui
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 9329/2005, proposto dalla RAI – Radiotelevisione italiana s. p.a. e dalla RAI WAY s.p.a., entrambe correnti in Roma, in persona dei ri-spettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese (…);
CONTRO
il MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI, in persona del sig. Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura generale del-lo Stato, presso i cui uffici si domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12
E NEI CONFRONTI (…)
– PER L’ANNULLAMENTO
della nota prot. n. DGSCER/SEGR/426 del 24 giugno 2005, conosciuto solo il successivo 8 luglio, con cui il Ministero intimato ha emanato le li-nee – guida per la soluzione di problematiche interferenziali nel settore della radiodiffusione sonora.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti intimate e delle im-prese interventrici;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza pubblica del 5 marzo 2008 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti (…) e l’Avvocato dello Stato (…);
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
La RAI s.p.a. e la RAI WAY s.p.a., entrambe correnti in Roma, dichia-rano d’esser, l’una, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e, l’altra, la titolare del ramo d’azienda cedutole dalla prima, relativo agli impianti di trasmissione e diffusione.
Dette Società fanno altresì presente d’aver appreso, in relazione ad al-tro giudizio innanzi al Consiglio di Stato, l’emanazione, in data 24 giugno 2005 e da parte del Ministero delle comunicazioni, di linee-guida per la soluzione di problematiche interferenziali nel settore della radiodiffusio-ne sonora. A detta di tali Società, le linee-guida ministeriali dovrebbero fornire ai dipendenti uffici un indirizzo omogeneo d’interpretazione e ri-ferimento per dirimere i vari conflitti interferenziali tra la concessionaria pubblica e le emittenti private locali. Le predette Società hanno, tuttavia, sollevato al Ministero emanante svariate riserve sul contenuto di tali li-nee-guida, posto che esse, oltre ad esser state reputate direttamente ap-plicabili ai procedimenti amministrativi in itinere, sono state invocate, in vari giudizi, anche dalle emittenti private locali contro gli interessi di cor-retto svolgimento della concessione di servizio da parte della RAI s.p.a. Tanto non volendo considerare che le linee-guida stesse s’appalesano in contrasto con l’indirizzo interpretativo assunto dal Ministero delle comu-nicazioni con le circolari del 19 marzo 2002 e del 20 giugno 2005 sull’ap-plicazione dell’art. 15, c. 1 del DPR 14 febbraio 2003 (approvazione del contratto di servizio tra detta P.A. e la RAI s.p.a.).
Non avendo mai il Ministero delle comunicazioni dato riscontro ai ri-lievi di dette Società, esse adiscono allora questo Giudice, con il ricorso in epigrafe, impugnando le citate linee-guida e deducendo in punto di dirit-to cinque articolati gruppi di censure. Resiste in giudizio il Ministero in-timato, che conclude per l’infondatezza dell’impugnazione attorea. S’è costituita nel presente giudizio pure la controinteressata GRT s.r.l., cor-rente in Milano, che eccepisce anzitutto la tardività del ricorso in epigrafe, la carenza di legittimazione attiva in capo a RAI WAY s.p.a., l’inammissibilità dell’immediata impugnazione delle linee-guida per di-fetto di diretta lesività in capo alle ricorrenti e, nel merito, l’infondatezza della pretesa attorea. Intervengono ad opponendum nel giudizio medesimo anche svariate imprese concessionarie di radiodiffusione sonora in ambi-to locale, chiedendo il rigetto della pretesa qui azionata.
Alla pubblica udienza del 5 marzo 2008, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1. – Come già accennato nelle premesse in fatto, viene all’odierno e-same del Collegio l’impugnazione, qui spiegata dalla RAI s.p.a. (nella qualità di concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo) e dalla RAI WAY s.p. a. (quale titolare del ramo d’azienda relativo agli impianti di trasmissione e diffusione, cedutole dalla prima), entrambe correnti in Roma, avverso l’atto emanato il 24 giugno 2005 da parte del Ministero delle comunicazioni, recante le linee-guida per la soluzione di problema-tiche interferenziali nel settore della radiodiffusione sonora.
2. – Per una più precisa comprensione delle vicende di causa, le im-pugnate linee-guida muovono dalla constatazione del Ministero intimato circa l’aumento delle situazioni d’interferenza nel citato settore, tali da «… provocare su tutto il territorio nazionale un cospicuo contenzioso tra emittenti, ed in particolare tra emittenti locali e la RAI…».
A tal riguardo, il Ministero tenne una riunione tra organi tecnici, la concessionaria pubblica e le Associazioni più rappresentative dell’emit-tenza privata, per far emergere a livello centrali i problemi interferenziali più seri e ricorrenti, sì da consentire la redazione di istruzioni agli Ispet-torati territoriali competenti, che essi avrebbero potuto seguire nella trattazione dei procedimenti di loro spettanza.
Sicché fu decisa anzitutto l’effettuazione d’un esame storico di ciascu-na situazione inteferenziale, per verificare «… se vi sia una continuità nel tempo di segnalazioni di interferenze oppure si tratti di una situazione lamentata solo di recente…», accertando in quest’ultimo caso «… la ra-gione che ha determinato tali segnalazioni (modifica degli impianti di una delle due parti, mancato rispetto di accordi pregressi e simili)… (a)ll’esito di detta indagine… (potendosi)… valutare le azioni da intra-prendere…». In secondo luogo, il Ministero precisò la necessità di «… ve-rificare se le emissioni degli impianti RAI interferiti siano le uniche rice-vibili nelle aree interessate, e quindi condizionare le azioni di tutela dell’interferito alla circostanza che il “servizio” sia comunque assicurato, eventualmente con altro impianto che irradi la stessa programmazione, sulla stessa area di servizio interferita, con grado di qualità buona… (in modo, quindi, da applicare)… il concetto di “tutela del servizio” al posto di “tutela del singolo impianto”…».
Ai fini d’una corretta soluzione dei problemi de quibus, il Ministero indicò, quale obiettivo da conseguire, «… quello di garantire la fruibilità del servizio interferito, cercando, ove possibile, di permettere al servizio interferente di raggiungere un grado di qualità ad un livello minimo…». Al riguardo, si sarebbe dovuto tener conto, tra l’altro, di quanto già detto sulle eventuali emissioni della struttura interferente ricevibili con buona qualità nella stessa area, ferme restando le relative misurazioni in con-traddittorio con le imprese coinvolte, da svolgersi in tempi ragionevoli e tali, comunque, da non aggravare i procedimenti in corso. Anzi, le «… eventuali decisioni di sospendere… (questi ultimi)…, solo nel caso di in-terferenze “storiche”, potranno essere concordate… solo in presenza di accertati fatti nuovi, anche in riferimento agli elementi di novità introdot-ti…» dalle medesime linee-guida.
3. – Questo essendo il contenuto essenziale dell’atto impugnato, va anzitutto disattesa l’eccezione di tardività del ricorso in epigrafe.
Al riguardo, a fronte dell’assunto attoreo, secondo cui le Società ricor-renti di tali linee-guida hanno avuto piena contezza solo l’8 luglio 2005 —in relazione, cioè, al loro deposito agli atti d’una diversa causa, pendente innanzi al Consiglio di Stato—, si ribatte che esse furono predisposte con la partecipazione almeno della RAI s.p.a. In realtà, le linee-guida, nelle lo-ro premesse, si limitano ad evidenziare l’avvenuta riunione, presso il Mi-nistero intimato, tra organi tecnici, concessionaria pubblica ed Associa-zioni di categoria, «… intesa a portare su un tavolo di lavoro a livello cen-trale le problematiche di tipo generale presenti sul territorio…». Le linee-guida sono, per tabulas, non già la mera risultante di quell’incontro, bensì l’elaborazione, tenuto conto di quanto emerso in quest’ultimo e del pare-re degli organi d’indirizzo politico, dell’intesa tecnica tra la Direzione ge-nerale per i servizi di comunicazione elettronica e la Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radio, al fine d’offrire agli uffici territoriali metodi per la risoluzione concreta dei singoli procedi-menti di loro competenza. Inoltre, a tutto concedere, la mera partecipa-zione della ricorrente alla riunione preparatoria non implica alcuna cono-scenza dell’atto conclusivo, non essendone essa né parte necessaria del re-lativo procedimento, né diretta destinataria delle linee-guida.
Parimenti da respingere è l’eccezione di difetto d’interesse e di legit-timazione attiva in capo alla RAI WAY s.p.a. —conferitaria, come s’è det-to, del ramo d’azienda della RAI s.p.a. circa gli impianti di trasmissione e di diffusione—, in quanto per tale sua qualità essa è, al contempo, re-sponsabile della gestione degli impianti interferenti o interferiti ed una delle imprese coinvolte (e, se del caso, conformate) nei procedimenti allo svolgimento dei quali direttamente si riferiscono le impugnate linee-guida.
Non ha pregio e va rigettata l’eccezione di difetto dell’interesse azio-nato in questa sede, in relazione alla pretesa non immediata lesività di tali linee-guida, al riguardo bastando, per un verso, ciò che disse la Sezione nell’ordinanza n. 6785 del 23 novembre 2005 sulla natura provvedimenta-le e sulla portata innovativa di queste e, per altro verso, il contenuto dell’ ordinanza del Consiglio di Stato n. 1939 del 21 aprile 2006, la quale, con-fermando il predetto decisum cautelare della Sezione, ha solo escluso, al-dilà della sussistenza d’un fumus boni juris, la sussistenza d’un danno grave ed irreparabile per le ricorrenti, a cagione della mera «… eventuali-tà di riapertura dei “tavoli” istruttori diretti alla compatibilizzazione del-le frequenze, ferma l’esigenza di preminente tutela del servizio pubbli-co…».
4. – Nondimeno, proprio dall’arresto del Giudice d’appello il Collegio ritiene di poter inferire l’infondatezza della pretesa attorea, il contenuto delle impugnate linee-guida dovendo esser alquanto ridimensionato.
Ora, il Ministero intimato, con le predette linee-guida, suggerisce agli Ispettorati locali, i quali restano gli unici uffici competenti alla risoluzione dei problemi inteferenziali, le modalità di trattamento dei relativi proce-dimenti, partendo dalla duplice considerazione dell’esame storico delle interferenze e della valorizzazione della tutela globale del servizio, rispet-to a quella, puntiforme, dei singoli impianti eventuale interferiti, soprat-tutto dove la concessionaria possa contare su un altro impianto che tra-smetta nell’area oggetto d’interferenza.
Non nega tuttavia il Collegio che alcuni aspetti molto innovativi delle linee-guida, se non applicati in modo equilibrato ed acconcio da parte degli Ispettorati locali, possano stravolgere o, comunque, derogare ai principi che regolano il servizio pubblico radiotelevisivo, poi trasfusi nell’art. 45 del Dlg 2005 n. 177. In particolare, può esser ragionevole, in li-nea di principio, un metodo risolutivo di siffatte interferenze attraverso, per un verso, la valutazione storica dei relativi problemi e, per altro ver-so, la prestazione del servizio pubblico mercé altri impianti operanti nella zona interferita. Tanto a condizione che detto servizio non sconti limita-zioni o, peggio, un maggiore ed ingiustificato onere, in termini di costi fissi ed investimenti, nelle operazioni svolte dalla concessionaria pubbli-ca.
In altri termini, le linee-guida hanno valore, secondo gli ovvi principi di ragionevolezza e buona fede nell’attivazione dei procedimenti repres-sivi delle interferenze, in tutti i casi in cui gli impianti dell’operatore, spe-cie se attivati di recente o, comunque, dopo quelli di altri soggetti abilitati ad operare in ambito locale, siano effettivamente ridondanti e, perciò, il servizio possa esser assicurato con un altro impianto dello stesso gestore, che irradi la medesima programmazione nell’area interferita. È evidente che le linee-guida non possono in alcun caso derogare né alla legge, né al contratto di servizio tra la concessionaria pubblica ed il Ministero intima-to. Sicché da esse non è possibile inferire, come erroneamente possono aver fatto alcuni Ispettorati, una sorta di conciliazione tra le opposte esi-genze della RAI s.p.a. e degli operatori privati, quasi che il mero possesso d’una pluralità di impianti da parte della prima diventi la scriminante per le interferenze dei secondi. Non è allora chi non veda l’equivoco in cui sono incorse le ricorrenti, laddove imputano alle linee-guida le eventuali violazioni di legge in cui siano incorsi gli Ispettorati, a causa di valutazioni, per così dire, disinvol-te o di esse o delle singole fattispecie al loro esame. In base ad una loro serena lettura, invece, le linee-guida non consentono ad alcun operatore l’appropriazione di aree di servizio assegnate ad altri soggetti, maxime al-la concessionaria pubblica, mediante emissioni interferenti sugli impianti in esercizio a questi ultimi, occupandone le frequenze e peggiorandone la ricezione fino al livello di qualità minimo accettabile. Allora, il passaggio dell’approccio della tutela dal singolo impianto al servizio globale, cui tendono le linee-guida, in tanto può esser legittimamente posto in essere coeteris paribus dagli Ispettorati, in quanto le interferenze non pregiudi-chino il servizio pubblico, in sé prevalente rispetto all’ attività degli altri concessionari ex art. 24 del Dlg 177/2005. Occorre quindi che alla conces-sionaria pubblica la P.A. assicuri sempre (id est in danno ai soggetti inter-ferenti), in base agli obblighi assunti con il contratto di servizio, la piena disponibilità delle frequenze occorrenti all’espletamento del servizio ed alla copertura del territorio.
Da ciò discende che la tolleranza di fenomeni interferenziali, in sé ille-citi, può attingere alla soglia del livello qualitativo minimo non già ogni qualvolta l’operatore interferito abbia una pluralità di impianti utilizzabi-li per coprire l’area interferita e non per sempre. Infatti, a tal risultato si può pervenire o nei soli casi in cui siffatte postazioni non concorrano tra loro, alla luce della tecnica attuale e mercé una loro parziale sovrapposi-zione, alla migliore e più efficace copertura del segnale nella stessa zona; o laddove l’operatore interferente abbia a sua volta una pluralità di im-pianti grazie ai quali può servire l’area de qua cessando l’interferenza; op-pure finché neppure la qualità minima del segnale interferito possa esser più garantita, non importa per qual ragione. Come si vede, siffatta tolle-ranza non è certo una deroga alla tutela contro le interferenze, né una surrettizia causa di giustificazione per consentire quelle più recenti che comunque intralcino la piena e capillare diffusione del segnale di servizio pubblico,. Essa rappresenta semplicemente il limite massimo, rebus sic stantibus, dell’ interesse alla repressione di quei fenomeni interferenziali marginali e dei relativi danni, qualora essi non contrastino ab initio con le preminenti esigenze di pubblico servizio e s’appalesino in concreto irrile-vanti per la buona fruizione di esso. Diversamente argomentando, si per-verrebbe, per il tramite d’un atto-fonte a ciò non abilitato, ossia d’un compendio di buone pratiche per la gestione di procedimenti ammini-strativi —quali, in realtà, sono le impugnate linee-guida—, alla parados-sale elisione della tutela delle interferenze anche in quei casi in cui la plu-ralità degli impianti serva alla prestazione del servizio e non soltanto alla ridondanza (meramente ripetitiva) del segnale.
Non a diversa conclusione ritiene il Collegio di pervenire con riguar-do alle istruzioni delle linee-guida sulle misurazioni in contraddittorio nell’area di servizio interferita, posto che, per un verso, l’accertamento dell’effettività dell’interferenza non può esser svolto se non mediante mi-surazioni in un congruo numero di punti nell’area stessa e, per altro ver-so, quest’ultima appare, pur nella sua elasticità concettuale (come tale, adattabile in relazione ad ogni contesto locale), l’unico elemento spaziale utile per valutare la rilevanza dell’interferenza e del relativo danno, spe-cie nei confronti del servizio pubblico.
Scolorano così le doglianze delle ricorrenti sul richiamo incongruo, da parte della controinteressata e delle imprese interventrici ad opponendum, alle tematiche sulla tutela della concorrenza, in quanto, se è vero che v’è preminenza del servizio pubblico come descritto nel contratto di servizio tra la RAI s.p.a. ed il Ministero intimato ed è parimenti indubbio che le si-tuazioni interferenziali sono illecite e non trovano giustificazioni nelle re-gole sulla concorrenza, non men certo è che tali situazioni hanno rilevan-za solo se i disturbi arrecati da un impianto ad altri impianti radioelettrici non siano rimediabili se non mediante la loro pura e semplice elimina-zione.
5. – In definitiva, il ricorso in epigrafe va rigettato, ma giusti motivi suggeriscono l’integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese del presente giudizio.
PQM
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. 2°, respinge il ricorso n. 9329/2005 in epigrafe, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina all’Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 5 marzo 2008, con l’intervento dei sigg. Magistrati:
Luigi TOSTI, PRESIDENTE,
Silvestro Maria RUSSO, CONSIGLIERE, ESTENSORE,
Anna BOTTIGLIERI, PRIMO REFERENDARIO.
IL PRESIDENTE L’ESTENSORE